Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4526 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.22/02/2017),  n. 4526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1290/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), società con socio unico soggetta

all’attività di direzione e coordinamento della Equitalia Spa, in

persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PREMUDA 1/A, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO RUSSO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATONE 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANGELO PISANI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4904/234/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, del 6/05/2014, depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con sentenza in data 6 maggio 2014 la Commissione tributaria regionale della Campania, nella parte che qui rileva, respingeva l’appello proposto da Equitalia Sud spa avverso la sentenza n. 24/6/13 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso di R.F. contro la cartella di pagamento IRPEF ed altro 2004. La CTR osservava in particolare che era corretto il giudizio del primo giudice di nullità della notifica della cartella esattoriale de qua per omesso invio della raccomandata di avviso del deposito dell’atto notificando presso la Casa comunale ex art. 140 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60;

avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud spa deducendo un motivo unico e che resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, art. 2697 c.c., poichè la CTR non ha distinto la irreperibilità “temporanea” del destinatario della notifica della cartella, da quella “assoluta”, come – asseritamente – chiarito ed imposto da C. Cost. sentenza n. 258 del 2012, ai fini della necessità – nel primo caso – dell’adempimento individuato quale causa invalidante della procedura notificatoria dai due giudici di merito, della non necessità dell’adempimento stesso nel secondo caso;

la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza. La ricorrente infatti pur enucleando la regula juris che assume violata, non consente a questa Corte di comprendere se, in fatto, nel caso di specie si tratti dell’una ovvero dell’altra ipotesi suddette ossia se il R. non fosse stato reperito per temporanea assenza ovvero perchè egli non avesse domicilio nel luogo ove la notifica è stata eseguita.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con relativa tassazione delle spese del presente giudizio secondo generale principio della soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al R. le spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.600, oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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