Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4526 del 21/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4526
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32418-2018 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANTONINO NOVELLO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 2930/2017 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,
depositato il 18/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
A.A., nigeriano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Caltanissetta che ne ha rigettato le domande di protezione internazionale e umanitaria;
articola tre motivi ai quali il ministero dell’Interno replica con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
col primo mezzo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere il tribunale applicato il principio dell’onere probatorio attenuato e per non aver valutato la credibilità del richiedente secondo i parametri normativi evocati;
col secondo mezzo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere il tribunale riconosciuto l’esistenza di una minaccia grave alla vita derivante da situazione di violenza indiscriminata;
col terzo mezzo infine il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 19T.U. immigrazione, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, per avere il tribunale mancato di valutare la gravità della situazione interna della Nigeria in relazione alla condizione di omosessualità da esso addotta;
il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni;
il primo e il terzo mezzo si infrangono contro la valutazione di non credibilità del racconto del richiedente, incentrato sulla asserita sua condizione di omosessuale;
il tribunale ha ritenuto non affidabile il suddetto racconto dopo averne messo in evidenza la genericità e la contraddittorietà, esattamente applicando proprio i parametri normativi dal ricorrente richiamati nel primo motivo;
in questa prospettiva il ricorso si risolve in un tentativo di rivisitazione del giudizio di merito, volta che quello sulla credibilità personale è un sindacato di fatto, non censurabile in sede di legittimità;
poichè la protezione umanitaria era stata chiesta – come dal ricorso emerge – sulla base di una condizione di vulnerabilità allegata come dipendente dalla suddetta condizione di omosessualità, è ovvio che la valutazione negativa al riguardo resa dal tribunale assorbe (e rende inammissibile) anche la censura di cui al terzo motivo;
il secondo motivo è inammissibile perchè iI tribunale ha infine ritenuto insussistente, nell'(OMISSIS), la dedotta situazione di violenza generalizzata da conflitto armato;
la motivazione si incentra su una valutazione di merito, rettamente argomentata mediante riferimento alle fonti informative compulsate;
come tale è insindacabile in questa sede;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.100,00 EUR, oltre le spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020