Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4526 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32418-2018 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONINO NOVELLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 2930/2017 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,

depositato il 18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

A.A., nigeriano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Caltanissetta che ne ha rigettato le domande di protezione internazionale e umanitaria;

articola tre motivi ai quali il ministero dell’Interno replica con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo mezzo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere il tribunale applicato il principio dell’onere probatorio attenuato e per non aver valutato la credibilità del richiedente secondo i parametri normativi evocati;

col secondo mezzo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere il tribunale riconosciuto l’esistenza di una minaccia grave alla vita derivante da situazione di violenza indiscriminata;

col terzo mezzo infine il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 19T.U. immigrazione, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, per avere il tribunale mancato di valutare la gravità della situazione interna della Nigeria in relazione alla condizione di omosessualità da esso addotta;

il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni;

il primo e il terzo mezzo si infrangono contro la valutazione di non credibilità del racconto del richiedente, incentrato sulla asserita sua condizione di omosessuale;

il tribunale ha ritenuto non affidabile il suddetto racconto dopo averne messo in evidenza la genericità e la contraddittorietà, esattamente applicando proprio i parametri normativi dal ricorrente richiamati nel primo motivo;

in questa prospettiva il ricorso si risolve in un tentativo di rivisitazione del giudizio di merito, volta che quello sulla credibilità personale è un sindacato di fatto, non censurabile in sede di legittimità;

poichè la protezione umanitaria era stata chiesta – come dal ricorso emerge – sulla base di una condizione di vulnerabilità allegata come dipendente dalla suddetta condizione di omosessualità, è ovvio che la valutazione negativa al riguardo resa dal tribunale assorbe (e rende inammissibile) anche la censura di cui al terzo motivo;

il secondo motivo è inammissibile perchè iI tribunale ha infine ritenuto insussistente, nell'(OMISSIS), la dedotta situazione di violenza generalizzata da conflitto armato;

la motivazione si incentra su una valutazione di merito, rettamente argomentata mediante riferimento alle fonti informative compulsate;

come tale è insindacabile in questa sede;

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.100,00 EUR, oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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