Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4525 del 27/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4525 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 9777-2017 proposto da:
ENEL ENERGIA SP:1, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 14, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE O. LAGOTETA, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente contro
CDC CENTRO DISOSSO CAMPANO SRL, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCA
GHINI 91, presso lo studio dell’avvocato ORIANA PAPPALARDO,
rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CASALE;
– controrícorrente per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 5707/2017 del
TRIBUNALE di ROMA, depositata il 22/03/2017;

Data pubblicazione: 27/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
DELL’UT RI ;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. T. BASILE che chiede il rigetto

del ricorso ed affermarsi la competenza del Tribunale di Napoli.

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Ric. 2017 n. 09777 sez. M3 – ud. 13-12-2017
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Rilevato che con sentenza resa in data 22/3/2017, il Tribunale di
Roma ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo emesso nei
confronti della CDC – Centro Disosso Campano s.r.l. per il
pagamento, in favore dell’Enel Energia s.p.a., di taluni corrispettivi
per la fornitura di energia elettrica, attesa l’incompetenza territoriale
del medesimo tribunale;

evidenziato come il rapporto tra le parti fosse stato regolato, nel
tempo, da due successivi contratti (rispettivamente, in data 6/9/2007
e 29/1/2010);
che con il primo di tali contratti, le parti avevano convenuto una
deroga ai criteri legali di determinazione del foro territorialmente
competente a conoscere delle relative controversie, stabilendo la
competenza esclusiva del Tribunale di Napoli;
che, pertanto, con riguardo alle controversie relative alle
prestazioni contrattuali riferite al primo contratto, doveva essere
riconosciuta la competenza territoriale del Tribunale di Napoli;
che avverso la sentenza del Tribunale di Roma, Enel Energia
s.p.a. ha proposto regolamento di competenza;
che la CDC – Centro Disosso Campano s.r.l. si è costituita con
comparsa;
che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha
depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso;
che entrambe le parti hanno depositato memoria;
considerato

che, con il regolamento proposto, la società

ricorrente censura il provvedimento impugnato per avere il Tribunale
di Roma disconosciuto la propria competenza territoriale sull’erroneo
presupposto della persistente efficacia, tra le parti, del contratto di
somministrazione originariamente concluso, in data 6/9/2007, dalla
CDC s.r.l. con l’Enel Distribuzione s.p.a. (e dunque della clausola di
deroga della competenza in esso prevista), là dove, a seguito della
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che a sostegno della decisione assunta, il Tribunale di Roma ha

radicale trasformazione della disciplina del mercato dell’energia
elettrica indotta dall’intervento del legislatore (dapprima con il d.lgs.
n. 79/99 e in seguito con il d.l. n. 73/2007 conv. nella legge n.
125/2007), il rapporto tra le parti doveva ritenersi integralmente
riconducibile alla disciplina autoritativa di fonte normativa, in forza
della quale la stessa società ricorrente era stata individuata quale

elettrica, in favore della CDC s.r.I., in regime di salvaguardia (ai sensi
del d.l. n. 73/2007 cit. e della normative di dettaglio dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas), alle condizioni normative dettate in sede
amministrativa, non avendo la CDC s.r.l. esercitato l’opzione per la
scelta del proprio fornitore in regime di mercato libero, con la
conseguente estinzione dell’originaria fonte contrattuale e del
connesso regime derogatorio della competenza territoriale, nella
specie da individuarsi in capo al Tribunale di Roma;
che il ricorso è fondato, benché sulla base di considerazioni che
occorre rilevare d’ufficio;
che, al riguardo, osserva il Collegio come al caso di specie trovi
applicazione il principio, già in precedenza stabilito da questa Corte di
legittimità, ai sensi del quale, in tema di competenza territoriale, il
foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile
per connessione oggettiva ai sensi dell’art. 33 c.p.c., sicché la parte
che eccepisce l’incompetenza del giudice adito, in virtù della
convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice,
ha l’onere di eccepirne l’incompetenza anche in base ai criteri degli
artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall’art. 33 c.p.c. ai fini della
modificazione della competenza per ragione di connessione (cfr., da
ultimo, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20310 del 10/10/2016, Rv. 642623 01);
che, nel caso di specie, la competenza territoriale del Tribunale di
Roma sulla causa oggettivamente connessa ex art. 33 c.p.c. a quella
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soggetto deputato ad assicurare la somministrazione dell’energia

indicata come spettante alla competenza del Tribunale di Napoli deve
ritenersi incontestabile, pacificamente discendendo dalla clausola di
deroga della competenza convenzionalmente stipulata tra le parti;
che, peraltro, pur quando le parti non avessero stipulato una
clausola di deroga della competenza territoriale in relazione al
secondo contratto di fornitura (in favore del Tribunale di Roma), la

contestazione di tutti i criteri astrattamente idonei a fondare la
competenza territoriale del Tribunale di Roma;
che, sulla base delle argomentazioni che precedono, in
accoglimento del ricorso per regolamento di competenza proposto da
Enel Energia s.p.a., dev’essere dichiarata la competenza del Tribunale
di Roma, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel
termine di legge, con l’espressa specificazione, ai sensi dell’art. 49
c.p.c., della persistente validità ed efficacia del decreto ingiuntivo
originariamente emesso inter partes dal medesimo tribunale;
che le spese relative al presente giudizio seguono la soccombenza
e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma,
dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di
legge.
Condanna la società resistente al rimborso, in favore della
ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi
euro 3.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli
esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 13 dicembre 2017.

I Presidente

società odierna opponente non ha provveduto alla dovuta completa

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