Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4525 del 26/02/2014
Civile Decr. Sez. 1 Num. 4525 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
Il Presidente
premesso:
– che Raffaella Bray, rappresentata e difesa dall’ avv. Giuseppe
Orlandini ed elettivamente domiciliata presso Liberai s.r.l. in Roma,
corso Rinascimento n. 11, ha proposto ricorso per cassazione avverso
il decreto della Corte di Appello di Lecce depositato il 15 luglio
2008;
– che il ricorso ha assunto il n. 21780/09;
che si è costituita con controricorso la curatela del fallimento
Transtab s.r.1., in persona del curatore Maurizio Mazzeo,
rappresentata e difesa dall’ avv. Massimo Fasano ed elettivamente
domiciliata in Roma, via L. Mantegazza n. 24, presso lo studio di
Luigi Gardin;
che si sono altresì costituiti con controricorso l’avv. Antonio
Pellegrino e la dott. Antonietta Serafini Sauli Bray, rappresentati e
difesi dall’ avv. Carlo Stasi ed elettivamente domiciliati presso lo
studio dell’ avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli n. 180;
che è stato depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla
ricorrente e dal suo difensore e notificato alle parti controricorrenti;
Ritenuto:
Data pubblicazione: 26/02/2014
- che sussistono le condizioni per dichiarare l’ estinzione del giudizio
di cassazione;
391 c.p.c.;
– che l’ esito della lite induce a disporre la compensazione delle
spese di questo giudizio di cassazione;
P.Q.M.
dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia; compensa le
spese;
dispone che del decreto di estinzione sia data comunicazione ai
difensori delle parti , avvertendoli che nei dieci giorni successivi può
essere chiesta la fissazione dell’udienza.
Roma, 21 febbraio 2014
– che la dichiarazione va fatta con decreto in applicazione dell’ art.