Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4525 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32384-2018 proposto da:

I.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCA FROLDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1124/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

I.E., nigeriano, ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Ancona che ne ha respinto il gravame teso a ottenere la protezione internazionale;

articola due motivi;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo mezzo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 dei 2007, art. 3, per avere la corte d’appello affermato la non credibilità del suo racconto omettendo di verificare la veridicità dei fatti e la corrispondenza tra quanto detto in sede di audizione dinanzi alla commissione territoriale e quanto indicato nel ricorso in primo grado, fondandosi solo sui verbali di audizione e omettendo ulteriori approfondimenti;

il motivo è inammissibile;

la corte d’appello ha motivatamente espresso la valutazione di non attendibilità delle dichiarazioni del richiedente, in ciò condividendo il corrispondente giudizio del tribunale;

nel ricorso non sono specificate le circostanze sulle quali si sarebbe dovuto svolgere un eventuale approfondimento, avendo la difesa scelto di “non dilungarsi” nella descrizione dei fatti poichè (asseritamente) “trattati compiutamente ed adeguatamente dimostrati nel precedente grado di giudizio”;

in ciò è da ravvisare il difetto di specificità della censura, non avendo la Corte di cassazione una diretta potestà accertativa dei suddetti fatti;

col secondo mezzo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere la corte d’appello preso in considerazione la professione di fede cattolica del medesimo, tale da esporlo ad attacchi e violenze da parte del noto movimento estremista (OMISSIS);

anche il secondo motivo è inammissibile, e anche questa volta per genericità, avendo la corte d’appello affermato che la protezione internazionale era stata chiesta sulla base di una vicenda incentrata su contrasti privati e familiari, non tutelabili a livello internazionale, nè accompagnati da riferimenti a situazioni altrimenti presenti nel paese di provenienza;

nel ricorso sono omesse le indicazioni necessarie a stabilire quanto di specifico e di diverso fosse stato allegato a sostegno della domanda.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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