Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4525 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8939 – 2015 proposto da:

MERIDIONAL CASA DI RA. & C SNC CESSATA, e per essa i soci

C.G., RA.RI.LU., elettivamente domiciliati in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

CANDIANO, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

TORO TARGA ASSICURAZIONI SPA IN PLRPT, B.F.,

B.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 397/2014 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI del

19/09/2014, depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. La società Meridional Casa di R.S. & C. s.n.c. nel 2006 convenne dinanzi al Giudice di pace di R.F. B., B.P. e la società Toro Targa Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS).

2. Il Giudice di pace con sentenza 11.8.2007 n. 482 rigettò la domanda, ritenendo non provato l’an debeatur.

Il Tribunale di Castrovillari, adito quale giudice d’appello dalla Meridional Casa, con sentenza 23.9.2014 n. 397, rigettò il gravame. Ritenne il Tribunale che, pur potendosi ritenere dimostrato l’avverarsi del sinistro, non vi fosse prova nè dell’esistenza dei danni, nè della loro derivazione causale dal sinistro, nè della loro entità.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Meridional Casa, con ricorso fondato su un motivo. Nessuno degli intimati si è difeso.

4. Con l’unico motivo di ricorso la Meridional Casa lamenta sia il “difetto di motivazione”, sia la “falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.”.

Nell’illustrazione del motivo svolge due distinte censure:

(a) il quantum debeatur era stato accertato dal Giudice di pace e non vi era stata impugnazione, sicchè in merito all’esistenza ed all’ammontare dei danni si era formato il giudicato;

(b) l’unico convenuto costituito (ovvero la Toro s.p.a.) non aveva contestato l’esistenza tra il sinistro “ed il danno nei suol elementi costitutivi e nella loro descrizione”.

5. La prima censura è manifestamente infondata. Avendo infatti il Giudice di pace ritenuto non provata la responsabilità dei convenuti, ogni questione sul quantum debeatur restava assorbita. Non è possibile infatti dal punto di vista logico, prima che giuridico, statuire sull’esistenza d’un valido nesso di causa tra il fatto illecito ed il danno derivatone, se prima non si accerta l’esistenza d’un illecito.

Pertanto l’affermazione del Giudice di pace, il quale ritenne di soggiungere che la società attrice aveva “correttamente adempiuto all’onere della prova (…) con riferimento al quantum del risarcimento” non ha alcun contenuto oggettivo suscettibile di passare in giudicato.

6. La seconda censura appare inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

La corretta denuncia in sede di legittimità della violazione, da parte del giudice di merito, della regola per cui i fatti non contestati devono ritenersi ammessi, esige che il ricorrente esponga:

(a) in che termini furono prospettati, nella citazione, i fatti che si assumono non contestati;

(b) in che termini quei fatti furono contestati (o non contestati) dal convenuto.

Ovviamente le indicazioni suddette devono essere corredate dalla indicazione ed allegazione degli atti processuali in cui sono contenute, secondo quanto per l’appunto prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

Nel nostro caso, tuttavia, il ricorso non indica nè come furono descritti nella citazione i danni di cui si chiese il risarcimento (la descrizione di cui a p. 3 del ricorso non indica se essa era contenuta già nella citazione, nè quest’ultima è allegata al ricorso); nè in quali termini la toro Targa si difese dinanzi al Giudice di pace rispetto alle questioni concernenti il quantum.

7. Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

2. Nessuna delle parti ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Il Collegio ritiene unicamente di aggiungere, a quanto esposto nella relazione, che l’affermazione del Giudice di pace, secondo cui la società attrice aveva “correttamente adempiuto all’onere della prova (…) con riferimento al quantum del risarcimento”, non ha alcun contenuto oggettivo suscettibile di passare in giudicato perchè ha funzione descrittiva e non decisionale.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio degli intimati.

3. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

La Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Meridional Casa di Ra.Sa. & C. s.n.c., C.G. e Ra.Lu.Ri., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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