Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4524 del 24/02/2011
Cassazione civile sez. lav., 24/02/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4524
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8776/2007 proposto da:
DIATOR SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 13, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI AMERIGO BOTTAI, rappresentato e difeso
dall’avvocato DELLA ROCCA Sergio, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
T.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1118/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 21/12/2006 r.g.n. 1359/05;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
17/01/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva il Tribunale di Pescara dichiarava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la Diator Service srl e T.A. nel periodo dal 26 giugno al 21 novembre 2001, disponendo per il prosieguo come da separata ordinanza. Detta sentenza non definitiva, appellata dalla società, veniva confermata dalla Corte d’appello di l’Aquila, la quale escludeva che il primo Giudice non avesse conferito il giusto rilievo al fatto che tra le parti era stato stipulato un contratto di associazione in partecipazione, perchè per la configurazione della fattispecie mancava sia la partecipazione del T. agli utili, sia la sottoposizione al medesimo di rendiconto periodico. Inoltre rilevavano le modalità attuati ve da cui si desumeva la natura subordinata del rapporto e cioè la consegna di alimenti e bevande con un furgone messo a disposizione della società, che ne sopportava i costo di manutenzione e di carburante; la disponibilità di un cellulare di servizio; il rispetto di un rigido orario di lavoro; la sottoposizione a continui controlli ad opera del datore, con ripetute telefonate per rendere conto dell’attività espletata; direttive tecniche come la consegna settimanale del programma di lavoro con tabella clienti; la mancanza di autonomia organizzativa; il pagamento della retribuzione a cadenze periodiche. La Corte rigettava altresì il secondo motivo d’appello con cui si lamentava essere stato esonerato il lavoratore dall’onere probatorio e la valorizzazione eccessiva alla mancata risposta all’interrogatorio formale, ribattendo che il giudice di prime cure aveva deciso anche in base alle deposizione dei testi e dei documenti. Avverso detta sentenza la società ricorre con tre motivi. Il T. è rimasto intimato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 2549 e 2094 cod. civ., per avere ritenuto sussistere prove sufficienti a smentire la qualificazione data dalle parti al rapporto di lavoro come associazione in partecipazione. Gli elementi da cui avrebbe tratto la prova della subordinazione non avrebbero carattere decisivo: non il rispetto di un orario di lavoro e neppure la cadenza fissa nel pagamento della retribuzione.
Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere omesso di considerare le risultanze istruttorie fornite da essa ricorrente che sarebbero in contrasto con quanto dedotto con l’interrogatorio formale.
Con il terzo mezzo si lamenta difetto di motivazione perchè i Giudici d’appello non avrebbero concretamente vagliato le deposizioni testimoniali da cui non emergerebbero elementi univoci a supportare la decisione.
I tre motivi di ricorso che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, non sono fondati.
E’ ben vero infatti che il nomen iuris usato dalle parti ha un suo indubbio rilievo, occorre però poi accertare se lo schema negoziale pattuito abbia davvero caratterizzato la prestazione lavorativa o se questa si sia svolta con lo schema della subordinazione.
Nella specie la Corte territoriale ha escluso tracce degli elementi caratterizzanti la associazione in partecipazione, ossia la partecipazione agli utili e la sottoposizione al T. di rendiconti (Cass. n. 2693/2001). Su detti punti non sono state svolte censure, onde deve ritenersi acclarato che la associazione in partecipazione, pur pattuita, non ha in realtà avuto esecuzione.
Inoltre i Giudici di merito hanno ravvisato gli elementi tipici della subordinazione nelle concrete modalità di svolgimento del rapporto:
la consegna di alimenti e bevande con un furgone messo a disposizione della società, che ne sopportava i costo di manutenzione e di carburante; la disponibilità di un cellulare di servizio; il rispetto di un rigido orario di lavoro; la sottoposizione a continui controlli ad opera del datore, con ripetute telefonate per rendere conto dell’attività espletata; direttive tecniche come la consegna settimanale del programma di lavoro con tabella clienti; la mancanza di autonomia organizzativa; il pagamento della retribuzione a cadenze periodiche.
Si lamenta invero che non siano state prese in considerazione alcune deposizioni, ma compete al giudice di merito scegliere tra esse quelle che ritenga più rilevanti e credibili.
In ogni caso, poichè non risulta essere stato trascurato alcun dato di segno contrario decisivo e poichè non ricorre alcuna illogicità nel ragionamento dei Giudici di merito e considerata anche la mancata risposta all’interrogatorio formale, la sentenza non merita annullamento.
Il ricorso va quindi rigettato.
Nulla per le spese non avendo la controparte svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011