Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4524 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8936-2015 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato NICOLA RIVELLESE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE SCARAMUZZO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del suo procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio

dell’avvocato VALENTINO FEDELI, rappresentata e difesa dall’avvocato

STEFANO CARNEVALE giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4811/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

6/11/2014, depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Giuseppe Scaramuzzo difensore della ricorrente che

si riporta al ricorso;

udito l’Avvocato Stefano Carnevale difensore della controricorrente

che si riporta al controricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. S.A. ha convenuto dinanzi il Tribunale di Napoli la società Assicurazioni Generali s.p.a. (poi, G.I. s.p.a.), quale impresa designata ex art. 283 cod. ass., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per essere stata investita da un veicolo il cui conducente non potè essere identificato.

2. Con sentenza n. 3902 del 2009 il Tribunale rigettò la domanda. La Corte d’appello di Napoli, adita dalla parte soccombente, con sentenza 4.12.2014 n. 4811 rigettò il gravame.

La Corte d’appello ritenne che:

(a) l’impossibilità di identificare l’autore dell’investimento dovesse essere ascritta a negligenza della stessa vittima, la quale, pur essendo cosciente e lucida, e pur essendo stata accompagnata in ospedale dall’investitore, mancò di acquisire qualsiasi informazione utile ad identificarlo;

(b) in ogni caso, le risultanze processuali circa la dinamica dell’evento “non offrivano un quadro probatorio di assoluta certezza ed univocità”.

3. Ricorre per cassazione S.A., con ricorso fondato su tre motivi. Resiste la G.I..

4. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta sia il vizio di violazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, sia “il vizio di motivazione e di valutazione parziale degli indizi”, denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Deduce in sostanza che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che l’impossibilità di identificare l’offensore fosse ascrivibile a colpa della vittima.

4.1. I due motivi sono inammissibili per difetto di rilevanza. La Corte d’appello, infatti, ha fondato la propria decisione su due autonome rationes decidendi, ovvero:

(a) l’ascrivibilità a colpa della vittima dell’impossibilità di identificare il responsabile;

(b) la mancanza di prove certe sull’an debeatur (p. 5, terzo capoverso, della sentenza impugnata).

E poichè, per quanto si dirà, la seconda di queste rationes decidendi non è validamente impugnata, diventa irrilevante stabilire se la Corte d’appello abbia correttamente o scorrettamente applicato la L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19 ed i principi giurisprudenziali in tema di sinistri stradali causati da veicoli sconosciuti: nell’uno come nell’altro caso, infatti, la seconda ratio decidendi basterebbe di per sè a sorreggere la decisione impugnata.

5. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di “insufficiente e contraddittoria motivazione”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Sostiene che la sentenza sarebbe contraddittoria perchè, dopo avere dato per certo che il sinistro si sia verificato e sia stato causato da un veicolo non identificato, soggiunge che le prove raccolte sull’accaduto erano generiche e lacunose.

5.1. Il motivo appare infondato. Da un lato, infatti, al presente giudizio si applica ratione temporis il testo novellato dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il quale non consente più di censurare in sede di legittimità il vizio di “motivazione illogica o contraddittoria”, salvo i casi estremi di totale irrazionalità (secondo quanto stabilito da Sez. Un. n. 8053 del 2014), ipotesi non ricorrente nel nostro caso.

Dall’altro lato, nel nostro caso ci troviamo dinanzi non già ad una sentenza fondata su una unica ragione, ma sorretta da argomenti tra loro incompatibili: nel qual caso soltanto si potrebbe parlare di contraddittorietà.

La sentenza impugnata, invece, come già detto fonda la propria decisione su due ragioni diverse a tra loro alternative: e per legge della logica tra due spiegazioni alternative (l’una delle quali, cioè, esclude di per sè l’altra) non può darsi mai contraddittorietà.

6. Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Anche la Generali s.p.a. ha depositato memoria, insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla ricorrente nella propria memoria.

2. Nella memoria suddetta, la ricorrente ribadisce di avere inteso censurare, coi primi due motivi di ricorso, la sentenza d’appello per avere “valutato in modo parziale gli indizi, ed in modo errato la prova testimonia/e” (p. 2 della memoria; il concetto è ribadito a p. 4).

Ma proprio questa precisazione rende palese l’inammissibilità del ricorso. Valutare le prove e gli indizi è infatti appannaggio esclusivo del giudice di merito, non sindacabile, in questa sede, nemmeno sotto il profilo del vizio di motivazione, dopo che la deducibilità di tale vizio è stata abrogata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

3. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna S.A. alla rifusione in favore di G.I. s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 2.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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