Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4523 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 24/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6704/2007 proposto da:

MADAMA OLIVA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE N. 49,

presso lo studio dell’avvocato D’AMICO LUIGIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CINQUE Luigi, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.F.;

– intimata –

e sul ricorso 10575/2007 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato AIELLO FILIPPO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MADAMA OLIVA S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 97/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 08/02/2007 R.G.N. 616/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato AIELLO FILIPPO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 1.5.12.2005, il Tribunale di Avezzano aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal I.F. e condannato la srl Madama Oliva al pagamento della somma di Euro 256,03 a titolo di differenze retributive spettanti alla predetta, oltre che degli accessori di legge; era stata, invece, rigettata la domanda tesa alla declaratoria di nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato oralmente, ritenendosi giustificata e legittima l’apposizione del termine al contratto stipulato tra le parti.

Sul gravame interposto dalla I., la Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 8.2.2007, in riforma parziale della decisione di primo grado, ritenuto il difetto dei presupposti di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1, per l’apposizione del termine – dichiarato, dunque, nullo – disponeva la conversione del rapporto a tempo indeterminato e, rilevato che in tali casi era consentità la recedibilità solo con atto scritto, affermava l’inefficacia del licenziamento orale del 26.10.2000, disponendo la condanna della società alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, nonchè al pagamento, in favore della stessa, delle retribuzioni come per legge.

Propone ricorso per cassazione la Madama srl, affidando l’impugnazione ad un unico motivo.

Resiste con controricorso la I., che propone ricorso incidentale anch’esso affidato ad un unico motivo. Entrambe le parti hanno, poi, depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, preliminarmente, disporsi la riunione dei procedimenti, essendo le impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza.

La società ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, ed, infine, la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18.

Assume che erroneamente la Corte di Appello di L’Aquila aveva ritenuto che la disdetta conseguente alla naturale scadenza del contratto a termine varrebbe ad integrare, per il solo fatto della pretesa illegittimità de termine apposto, un licenziamento privo di forma scritta, che giustificherebbe, come tale, l’applicazione della specifica disciplina sanzionatoria.

Diversamente, doveva ritenersi che, nel caso di apposizione di termine nullo, lo svolgimento delle prestazioni cessi in ragione della esecuzione che le parti danno ad una clausola nulla ed al dipendente che cessi l’esecuzione della prestazione lavorativa nulla spetti a titolo di retribuzione, finchè non provveda ad offrire la prestazione stessa, determinando una situazione di mora accipiendi del datore di lavoro, situazione non integrata dalla domanda di annullamento del licenziamento illegittimo, con la richiesta di reintegra. L’azione andava proposta come azione di nullità del termine e dell’intimata disdetta con eventuale richiesta di danni secondo gli ordinari criteri civilistici, per cui il giudice del gravame avrebbe correttamente dovuto rigettare la domanda nei termini in cui era stata proposta. Formula quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., all’esito della parte argomentativa della censura.

Il ricorso principale è fondato.

La corte territoriale, in relazione al gravame proposto dalla lavoratrice, ha rilevato l’inoperatività dell’apposizione del termine al contratto stipulato tra le parti oralmente (di durata inferiore a 12 giorni) in quanto difettavano nella fattispecie i presupposti di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. C, attesa la accertata ricorrenza di mere punte stagionali nell’attività dell’azienda, che non valevano ad integrare la straordinarietà e l’occasionalità del servizio previste dalla disposizione normativa citata. Tuttavia, pur ritenendo che si vertesse in ipotesi di conversione del contratto, cui era stato apposto termine dichiarato nullo, in rapporto a tempo indeterminato ai sensi della disciplina sopra citata, ha erroneamente ritenuto che la disdetta, intimata allo spirare del suddettto termine dal datore di lavoro, integrasse un licenziamento verbale affetto da nullità, condannando la società, nella rilevata sussistenza del prescritto requisito dimensionale, al risarcimento del danno ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Deve, invero, al riguardo richiamarsi quanto affermato da sentenza di questa Corte, n. 12011 del 2009, la quale ha in termini generali richiamato il principio espresso già in precedenza con sentenza a s.u. n. 14381/2002, alla cui stregua non è parificabile l’ipotesi del recesso del datore di lavoro, fattispecie tipica cui è collegata la tutela prevista dall’art. 18 St. dei Lav., a quella della disdetta con la quale il datore di lavoro, allo scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto, comunichi al dipendente la scadenza del termine, sia pure invalidamente apposto, in relazione alla quale lo svolgimento delle prestazioni cessa in ragione della esecuzione che le parti danno ad una clausola nulla. In tale pronunzia si enuncia, altresì, l’impossibilità di parificare – ai fini della determinazione di “mora accipiendi” – alla offerta delle prestazioni lavorative la domanda di annullamento del licenziamento illegittimo con la richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro, ma tale valutazione, in relazione al caso in esame deve essere demandata al giudice del rinvio, tenuto ad esaminare i termini in cui era stata prospettata la questione della invalidità del termine e delle relative conseguenze sanzionatoria e la configurabilità nella specie di una valida messa in mora ai fini del risarcimento del danno secondo le regole civilistiche.

Deve, pertanto, essere accolto il motivo di ricorso prospettato, e la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, rinviandosi la causa, anche per la regolamentazione delle spese, a diversa corte territoriale per nuovo accertamento, alla luce dei principi affermati, della imputabilità della mancata prestazione di attività lavorativa a rifiuto di riceverla da parte della società, ribadendosi il principio sopra richiamato.

Quanto al ricorso incidentalmente proposto dalla I., con l’unico motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18; la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; la violazione o falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c.;

la violazione o falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 3;

la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si assume che non erano state provate l’esistenza di un patto appositivo del termine e la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 1, lett. c).

Anche in considerazione di quanto in precedenza esposto, la censura deve ritenersi infondata, essendo basata sull’erroneo presupposto che il rapporto fosse ab initio a tempo indeterminato e che spettasse al datore di lavoro la prova della esistenza di un fatto estintivo o modificativo del diritto della lavoratrice, ovvero della esistenza di una patto appositivo del termine. Nei termini in cui è prospettata, la censura, infatti, da per scontata l’intercorrenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato, che rappresenta, invece, la conseguenza della apposizione del termine a contratto intercorso tra le parti in ipotesi ritenuta non consentita dalla normativa in materia (punte stagionali in luogo di eccezionalità ed occasionalità della situazione legittimanti l’apposizione del termine). Peraltro, la stessa risoluzione del rapporto era avvenuta in coincidenza dello spirare del termine sia pure invalidamente concordato e con la medesima forma orale nella quale era stato stipulato il contratto a termine di durata inferiore a dodici giorni e tale modalità risolutoria era presupposta nella prospettazione della domanda della I., che la stessa non deduce di avere prospettato in termini diversi, non richiamando i passi del ricorso o dei gravame che denotino una diversa impostazione della questione.

lì richiamo ad altri profili di erroneità della decisione è poi inammissibile, atteso che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa o erronea valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi, risolvendosi, altrimenti, il dedotto vizio di motivazione in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto delle deposizioni testimoniali e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione è mancata ovvero è stata insufficiente o illogica” (cfr., tra le altre: Cass. 19 marzo 2007 n. 6640; Cass., 7 dicembre 2005 n. 26990). Ed ancora è stato affermato che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello operato da giudice e conforme a quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass 23.12.2009 n. 27162).

Per concludere, il ricorso principale va accolto, mentre va rigettato il ricorso incidentale.

Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto ed, alla stregua del disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa va rimessa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione, ad un nuovo giudice d’appello, che si designa nella Corte di appello di Roma, che si atterrà ai principi di diritto in precedenza enunciati con riferimento alla individuazione di valido atto di messa in mora e di determinazione del risarcimento dei danni.

P.Q.M.

La Corte cosi provvede: riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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