Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4523 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31616-2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LIA MINACAPILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2585/2017de1 TRIBUNALE di CALTANISSETTA,

depositato l’11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.

FR.-kNCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

B.M., pakistano, ricorre per cassazione avverso il decreto del tribunale di Caltanissetta in data 11-9-2018, che ne ha rigettato la domanda di protezione internazionale;

propone tre motivi di ricorso;

il ministero dell’Interno non svolge difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5) postula la mancata ottemperanza del giudice all’onere di cooperazione istruttoria quanto al giudizio di non credibilità del richiedente la protezione;

il motivo è inammissibile;

in disparte il riferimento all’art. 112 c.p.c. (che non è pertinente, non essendosi dedotto un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), deve osservarsi che il tribunale ha escluso l’attendibilità dei fatti narrati dall’attore a fondamento della domanda in considerazione della lacunosità e illogicità del suo racconto;

tale valutazione integra un giudizio di merito, non censurabile in cassazione;

pure il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)) è inammissibile;

anche a voler prescindere dalla valutazione di non credibilità del racconto, vi è che il tribunale ha escluso (indicandone le fonti informative) che la situazione della zona di provenienza del ricorrente fosse caratterizzata dalla presenza di un livello di violenza indiscriminata da conflitto armato;

anche tale valutazione integra un giudizio sul fatto, di cui non è consentita la revisione in questa sede;

il terzo motivo (violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 19T.U. immigrazione, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32) è inammissibile per genericità;

la censura relativa al diniego di protezione umanitaria è formulata sulla base della asserita (e come detto smentita) omessa considerazione della situazione di instabilità del Pakistan, in correlazione con l’attività lavorativa di contro intrapresa in Italia;

è sufficiente invece constatare che – esclusa la condizione di pericolo generale derivata dalla ricostruita situazione interna del Pakistan – il tribunale ha rettamente osservato che il ricorrente non aveva dedotto niente altro che la circostanza di lavorare in Italia; e ciò non era dirimente per il rilascio del permesso umanitario;

tale valutazione è solo genericamente censurata in base della asserita necessità di un giudizio comparativo che presupponga di “propendere (sempre) per la miglior tutela del diritto all’incolumità nel paese di accoglienza”;

al contrario occorre ribadire che – anche nella versione normativa più favorevole al richiedente (quella anteriore al D.L. n. 119 del 2018) – la protezione umanitaria costituisce una misura atipica e residuale, legata a condizioni personali di vulnerabilità; condizioni che nella specie non sono state indicate affatto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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