Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4522 del 27/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4522 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 2863-2017 proposto da:
BIVONA FULVIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato
AL\URIZIO BRIZZOLARL rappresentato e difeso dall’avvocato
FRANCESCO COSTANZA;

– ricorrente contro
SPANO’ LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI
PRIMATI SPORTIVI 21, presso lo studio dell’avvocato ENZO
MANNINO, rappresentata e difesa dagli avvocati LOIUS LUCA
MANTIA, MARCO FILIPPO LANNINO;

– controricorrente avverso la sentenza n. 3150/2016 del TRIBUNALE di PALERMO,
depositata il 14/06/2016;

Data pubblicazione: 27/02/2018

udita la relazione della « causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Ric. 2017 n. 02863 sez. M3 – ud. 22-11-2017
-2-

Rilevato che:
1. La controversia in esame trae origine da un processo penale celebratosi a carico
di Fulvio Bivona per il reato di cui all’articolo 582, c. 2 c.p.p. asseritamente
commesso in danno della moglie Lucia Spanò, costituitasi parte civile, e
conclusosi con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto ex art. 530, 2

solo in relazione alle statuizioni civili, il giudice di secondo grado con la sentenza
del 26 marzo 2013, in riforma della sentenza di primo grado, condannava il
Bivona al risarcimento del danno in favore della parte civile appellante ordinando
il pagamento di una provvisionale pari a

5000. Tale sentenza è stata poi

annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza del 13 marzo 2014.
Nella sentenza di annullamento si è affermata la inutilizzabilità delle dichiarazioni
testimoniali rese dalla Spanò non assunte con le modalità di cui all’articolo 197
bis c.p.p.. Lucia Spanò ha quindi riassunto il presente giudizio convenendo in
giudizio Fulvio Bivona chiedendo il risarcimento del danno sulla base delle prove
raccolte per fondare la domanda di risarcimento spiegata e disposta con la
sentenza annullata. Il marito, costituitosi, eccepiva il giudicato formatosi in
relazione all’insussistenza del fatto, pronunciata con sentenza divenuta definitiva,
rilevando anche che le prove raccolte non erano idonee a dimostrare la propria
responsabilità risarcitoria.
2. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3150 del 14 giugno 2016, ha
preliminarmente rigettato l’eccezione di giudicato. Ha accolto la domanda di
risarcimento del danno spiegata dalla Spanò sulla base sia della ricostruzione degli
eventi fornita dai vicini, che se pur non cosutu1, e fonte diretta di conoscenza
conseate di ricostruire con certezza gli eventi successivi il-c-e.mper-tameitte-eiglla
vittima nell’immediatezza dei fatti, sia sulle lesioni riscontrate sulla Spanò, sia
sulla condotta della vittima dopo l’aggressione. Tutti questi elementi unitamente
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considerati cottseeten.o di ritenere raggiunta la prova del fatto storico ovvero
l’aggressione da parte del Bivona ai danni della moglie.

3

c., c.p.p.. A seguito dell’appello proposto dalla parte civile, ritenuto ammissibile

3. Avverso tale pronunzia Fulvio Bivona propone ricorso per cassazione sulla
base di cinque motivi.
3.1 Resiste con controricorso Lucia Spanò.
3.2. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e
regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del

3.3. Fulvio Bivona ha depositato memoria.
Considerato che:
4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa
il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene
la detta proposta.
4.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole della violazione dell’art.
652 c.p.p..
Avrebbe errato il giudice del rinvio perché non ha considerato che il Bivona è
stato assolto perché il fatto illecito non sussiste e che tale statuizione è passata in
giudicato. Per questo motivo il Giudice del merito sulla base della motivazione
che ‘il fatto illecito non sussiste’ non poteva fondare la responsabilità per il
risarcimento del danno su un fatto che non sussiste.
4.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.
2697 c.c.
Si duole il ricorrente del fatto che la sentenza impugnata ha deciso sulla base di
prove testimoniali di rilevanza sostanzialmente nulla e di un certificato medico
che non consente di propendere in maniera univoca per la ricostruzione dei fatti
offerti dall’attrice.
4.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384
comma secondo c.p.c..
Denuncia il ricorrente che la Corte di Cassazione nel cassare la sentenza
pronunziata dalla seconda sezione penale del Tribunale di Palermo ha affermato
la inutilizzabilità a fini probatori, in sede civile, delle dichiarazioni rese dalla
persona offesa costituita parte civile, ma ha anche sottolineato le carenti attitudini
4

ricorso.

probatorie del certificato medico prodotto dalla stessa parte lesa. Invece il giudice
del rinvio ha emesso, in danno del Bivona, una sentenza di condanna traendo
motivi di convincimento circa l’accadimento dei fatti e la responsabilità dello
stesso quale autore dei fatti medesimi sulla base della deposizione dei vicini e sul
certificato medico.

2729 c.c..

4.5. Con il quinto motivo lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio.
Con gli ultimi due motivi si duole che il giudice del merito avrebbe errato perché
ha dato rilevanza al referto medico che faceva riferimento al tentativo di
strangolamento valorizzando oltremodo quanto era stato riferito al sanitario.
Inoltre il ricorrente aveva depositato l’ordinanza del Tribunale civile di Palermo
adottata in esito del procedimento camerale per l’adozione di provvedimenti di
protezione contro gli abusi familiari in cui il decidente, nel corpo del
provvedimento, manifesta di dubitare della versione dei fatti esibiti dalla Spanò
e sottolinea come nel certificato medico prodotto non sia indicata una prognosi.

4.6. Il sesto motivo lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. sulla liquidazione delle
spese.

5. Ti primo motivo è infondato.
Le censure in esso svolte ignorano del tutto il disposto dell’art. 622 cod. proc.
pen., correttamente richiamato dal giudice di merito (cfr. sentenza impugnata
pag. 2). Ed è appena il caso di aggiungere che il disposto dell’art. 652 c.p.p. non
ha alcuna rilevanza in parte qua, posto che è lo stesso giudice penale che, mentre
non può riformare inpeius le statuizioni della sentenza impugnata concernenti la
responsabilità penale dell’imputato, può e deve giudicare sull’esistenza del reato
ai soli fini civili (art. 622 c.p.p. ‘sugli effetti penali della sentenza’).

5.1. I rimanenti quattro motivi possono essere esaminati insieme e sono tutti
inammissibili.

5

4.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.

Il ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge ed omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio, chiede in realtà a questa Corte di
pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa
sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di
legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale

di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate
al fme di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative.
Inoltre l’omesso esame di un fatto decisivo non può consistere nella difformità
dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a
quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice di individuare le fonti
del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanza
istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare
prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i caso tassativamente previsti
dalla legge, in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. civ. Sez. II,
04/07/2017, n. 16407).
I motivi sarebbero comunque inammissibili perché sussiste la violazione dell’art.
366 n. 6 c.p.c.. ( Cass. S.U. n. 7161/2010 ; Cass. S.U. n. 28547/2008).

5.2. Il sesto motivo è anch’esso inammissibile sia perché è un non motivo sia
perché il giudice del merito ha liquidato le spese secondo il principio della
soccombenza.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in
complessivi Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
6

ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del
comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della
Corte suprema di Cassazione in data 22 novembre 2017.

Il Presidente

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