Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4522 del 24/02/2010
Cassazione civile sez. I, 24/02/2010, (ud. 28/09/2009, dep. 24/02/2010), n.4522
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 4652/2007 proposto da:
D.P.P., in proprio e nella qualità di Amministratore
Unico della SOCOFIN S.r.l., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
ANGELICO 103, presso l’avvocato LETIZIA MASSIMO, rappresentato e
difeso dall’avvocato DI RUSSO Anna, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
sul ricorso 9190/2007 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
D.P.P.;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositato il
12/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/09/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIOVANNI SCHIAVON che chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di
consiglio, respinga il ricorso principale per manifesta infondatezza,
e, invece, accolga quello incidentale per manifesta fondatezza, ai
sensi dell’art. 375 c.p.c., con ogni conseguenza di legge.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato nei confronti del Ministero della Giustizia, D.P.P. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Campobasso 12/1/2006, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 7.000,00 in favore di lui stesso in proprio e di altra somma di pari importo a suo favore, quale Amministratore unico della “SOCOFIN S.R.L.”, a titolo di danno non patrimoniale, derivante dall’irragionevole durata di un procedimento penale, in punto durata di questo, e mancata condanna dell’Amministrazione al pagamento di somma a favore della “SOCOFIN S.R.L.”, a titolo di danno patrimoniale.
Resisteva con controricorso il Ministero della Giustizia, il quale, con ricorso incidentale, chiedeva dichiararsi inammissibile ogni domanda della predetta società.
Hanno depositato memoria per l’udienza D.P.L. e C., quali eredi del ricorrente.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.c..
Va precisato che la costituzione successiva degli eredi del ricorrente doveva necessariamente essere fatta a mezzo di procura speciale. In mancanza essa non può ritenersi valida: dunque non potrà tenersi conto della memoria dagli eredi depositata.
Per ragioni sistematiche, va esaminato dapprima il ricorso incidentale che merita accoglimento.
Come chiarisce il ricorrente Ministero, il procedimento presupposto era penale, e riguardava il D.P., con varie imputazioni, alcune delle quali estranee all’attività societaria; per di più la “SOCOFIN S.R.L.” restò del tutto estranea al processo.
Va pertanto dichiarata inammissibile la domanda della società (v. al riguardo Cass. n. 19032/2005).
Quanto al ricorso principale, chiede il ricorrente che il risarcimento del danno morale sia calcolato, considerando l’intera durata del processo e non il solo superamento del termine ragionevole (che il giudice a quo ha individuato in quattro anni, considerando la complessità del procedimento stesso). Secondo giurisprudenza ampiamente consolidata, e con riferimento alla stessa L. n. 89 del 2001, art. 2, il risarcimento del danno morale va considerato in relazione al periodo di superamento del termine ragionevole. Va pertanto rigettato il primo motivo.
Va considerato assorbito il secondo motivo, che attiene alla posizione della società, stante l’accoglimento del ricorso incidentale.
Va cassatogli provvedimento impugnato, in relazione all’accoglimento del ricorso incidentale. Le spese vanno compensate per il giudizio di merito e poste a carico del ricorrente per il presente.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso incidentale;
dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale, di cui rigetta il primo motivo; cassa senza rinvio il provvedimento impugnato in relazione all’accoglimento del ricorso incidentale;
compensa le spese del giudizio di merito e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 900,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010