Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4522 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 11/11/2016, dep.21/02/2017),  n. 4522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

V.I., elettivamente domiciliata in Roma via Nizza 53,

presso l’avv. Antonello Ciervo che la rappresenta e difende per

procura speciale allegata al ricorso e indica per le comunicazioni

relative al processo il fax n. (OMISSIS) e la p.e.c.

antonellociervo.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

nei confronti di:

Prefettura della Provincia di Torino;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Torino, emessa il 16

maggio 2016 e depositata il 23 maggio 2016, n. R.G. 5839/15;

Rilevato che in data 26 settembre 2016 è stata depositata relazione

ex art. 380 bis c.p.c., che qui si riporta.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. V.I., cittadina nigeriana, ha proposto opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Torino il 15 marzo 2016 in relazione all’inottemperanza a un precedente decreto prefettizio di espulsione e conseguente ordine di allontanamento del Questore di Torino del 7 aprile 2009.

2. Il Giudice di pace di Torino ha respinto l’opposizione ritenendo che il provvedimento di espulsione “discende con carattere di automaticità dalla ricorrenza delle ipotesi di entrata e trattenimento illegale nel territorio nazionale di cui al testo unico n. 286 del 1998, art. 13 lett. a) e b)”. Il Giudice di pace ha anche respinto l’applicazione al caso in esame dell’art. 19, comma 1 del T.U. non essendo dimostrata una situazione di persecuzione cui la I. verrebbe ad essere esposta in caso di rientro nel suo paese di origine come pure ha rilevato che la dichiarazione di non voler lasciare l’Italia impedisce la concessione di un termine per la partenza volontaria.

3. Ricorre per cassazione V.I. deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, comma 5 ter in combinato disposto con il T.U. n. 286 del 1998, art. 13, comma 14. Ritiene la ricorrente che il precedente decreto di espulsione, che ha costituito il presupposto per l’emanazione di quello oggetto della presente opposizione, deve considerarsi non più efficace quanto meno dall’8 aprile 2014 ai sensi dell’art. 13, comma 14 del T.U. Immigrazione, come modificato dalla L. n. 89 del 2011, per avere la Prefettura emanato il decreto di espulsione applicando l’art. 14, comma 5 ter del T.U. sulla base dell’inottemperanza al precedente decreto di espulsione emanato oltre cinque anni prima.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

4. Il ricorso è fondato in quanto il provvedimento di espulsione oggetto della presente controversia è stato emesso, secondo la motivazione del provvedimento del Giudice di pace, in relazione esclusivamente all’inottemperanza al precedente provvedimento espulsivo del 2009 e tale motivazione si pone in contrasto con la disciplina del divieto di reingresso in Italia dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione in base alla quale il divieto non può superare il termine di cinque anni, previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, coma 14, come novellato dal D.L. n. 89 del 2011, convertito con modificazioni nella L. n. 129 del 2011, di recepimento della direttiva n. 115/2008/CE. Nè, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. 6-1, n. 18254 del 17 settembre 2015) è necessaria la speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno, prevista dal comma 13 della menzionata disposizione per le ipotesi in cui lo straniero, per particolari ragioni, intenda fare rientro nel territorio dello Stato prima della scadenza del divieto.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere accolto con conseguente cassazione dell’ordinanza del Giudice di pace e decisione di annullamento del decreto di espulsione opposto e conseguente caducazione dell’efficacia dell’ordine di allontanamento emesso dalla Questura di Torino.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza del giudice di pace di Torino del 16 maggio 2016, e, decidendo nel merito, annulla il decreto prefettizio di espulsione del 15 marzo 2016. Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi Euro 2.100 e del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 3.100 di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfetarie, accessori di legge e spese forfettarie.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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