Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4521 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4521 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 11108-2007 proposto da:
CAVE STRADE S.R.L. (c.f. 04634001004), in persona
del

legale

rappresentante

pro

tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI

Data pubblicazione: 26/02/2014

26-B, presso l’avvocato DORIA GIOVANNI, che la
• rappresenta e difende unitamente all’avvocato LENER
2014

GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso;

2

ricorrente

contro

COMUNE DI GENOVA;

1

- Intimato –

sul ricorso 15492-2007 proposto da:
COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE

14,

presso

l’avvocato PAFUNDI

GABRIELE, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MORIELLI ANNA,

giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

CAVE STRADE S.R.L.;
– intimata

avverso la sentenza n.

964/2006 della CORTE

D’APPELLO di GENOVA, depositata il 03/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del Oba1/2014
nntt, ALDO CECCHFRINT;
udito,

per

il controricorrente e ricorrente

incidentale, l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI che ha

O

chiesto il rigetto del ricorso principale, per
l’accoglimento dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l

Con citazione notificata il 3 giugno 1992, la

Tecnosviluppo s.p.a. – già Ibis s.p.a., e alla quale è
subentrata, in corso di giudizio, la Cave Strade s.r.l.

la città, chiedendo il pagamento delle somme dovute, con
i relativi accessori, in forza di nove riserve formulate
in relazione al contratto d’appalto stipulato tra le
parti il 14 ottobre 1981 e avente a oggetto i lavori di
prolungamento della viabilità sulla sponda sinistra del
torrente Bisagno.
2. Il tribunale accolse in parte la domanda con
sentenza 7 agosto 2003, che fu gravata di appello in via
principale da Cava Strade s.r.l. e in via incidentale
dal Comune di Genova.
3. Con sentenza in data 3 ottobre 2006, la Corte
d’appello di Genova ha accolto l’appello del comune
quanto alla riserva n. 1, statuendo di conseguenza, e ha
respinto l’appello principale; ha quindi regolato le
spese, confermando l’obbligo a carico del comune stabilito dal tribunale per il giudizio di primo grado e compensando quelle del giudizio di appello.
4. Per la cassazione di questa sentenza, notificata
il 9 febbraio 2007, ricorre la Cave Strade s.r.1.,

3

– citò il Comune di Genova davanti al tribunale di quel-

per quattro motivi.
Il Comune di Genova resiste con controricorso e ricorso incidentale per un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE

za, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c.
6. Con il primo motivo del ricorso principale si
censura per violazione dell’art. 112 c.p.c. la statuizione della corte territoriale, di rigetto della domanda
dell’appaltatrice in relazione alla riserva n. 1, così
riportata in ricorso, ed espressamente richiamata nel
motivo in esame a dimostrazione dell’effettivo contenuto
della domanda proposta con l’atto di citazione:
“l’esecuzione dei muri d’argine di sponda destra del
torrente Bisagno avrebbe dovuto essere compensata secondo i medesimi criteri adoperati per la contabilizzazione
del muro d’argine di sponda sinistra, in ragione
dell’assoluta identità esecutiva e dei materiali utilizzati per la realizzazione di entrambi i muri”. Avendo la
corte territoriale motivato la sua decisione di rigetto
di quella domanda in base al principio, dichiarato principale e dirimente, della ricomprensibilità o meno delle
scelte tecnico-costruttive dell’impresa appaltatrice
nelle prescrizioni di contratto, e avendo escluso
4

Il c
1. est.
dr. A16o ieherini

i4

5. I due ricorsi, proposti contro la stessa senten-

l’esistenza di un diritto dell’appaltatrice a ricevere
un corrispettivo per i maggiori costi in esecuzione di
una variante non autorizzata, la ricorrente sostiene che
in tal modo sarebbe stata sostituita un’azione contrat-

sta, che sarebbe un’azione ex art. 2041 c.c., di arricchimento senza causa.
6.1.

Il motivo è infondato. La lettura della riser-

va riprodotta nel ricorso, e alla quale la società ricorrente rimanda per l’esatta individuazione del contenuto della sua domanda proposta in primo grado, non contiene alcun accenno all’esistenza di un arricchimento
ingiustificato del comune, né a un danno dell’appaltatrice. La riserva, in realtà, verte sulla liquidazione
del compenso per la costruzione del muro d’argine destro, e non sull’esistenza della relativa obbligazione,
che è presupposta. Se, dunque deve convenirsi che il riferimento al contratto è relativo alla sola liquidazione, è solo perché l’obbligazione stessa è tacitamente
fondata sul contratto.
7.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione

dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 1283 c.c.,
cui si aggiunge incongruamente la denuncia di un vizio
di motivazione. Il quesito pone la questione se laddove
si tratti di somme dovute in forza di un illecito, con
5

tuale a un’azione diversa da essa effettivamente propo-

generica istanza di attribuzione d’interessi legali, la
richiesta degli interessi sugli interessi secondo la
previsione dell’art. 1283 c.c. sia consentita per la
prima volta in appello con riguardo agli interessi sca-

7.1.

Il motivo è infondato, in forza del principio

di diritto già enunciato da questa corte, e che deve
trovare applicazione anche nella presente fattispecie,
per il quale la condanna al pagamento degli interessi
anatocistici presuppone che si tratti di interesse accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e
che la parte cui l’effetto di capitalizzazione profitta
li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta a ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti, ovverosia il corrispondente capitale, di lì in poi produrranno. Resta
escluso che all’assenza di siffatta domanda in primo
grado possa rimediarsi mediante la sua formulazione per
la prima volta in appello sia pure limitatamente agli
interessi prodotti dalla data di tale domanda sul capitale rappresentato dagli interessi scaduti sino a tale
data, non essendo consentito proporre in appello per la
prima volta la domanda di pagamento di interessi maturati dopo la sentenza di primo grado se il fatto produttivo di interessi era anteriore all’inizio del processo, e

6

Ilcons eLeg.
clin Ano
chefini

duti nel corso del giudizio di primo grado.

ciononostante la relativa domanda non sia stata proposta
nel giudizio di primo grado (Cass. Sez. un. 14 ottobre
1998 n. 10156).
8. Con il terzo motivo si lamenta la violazione o la

relazione agli artt. 91 – 100 del r.d. 25 maggio 1895 n.
350, nonché un vizio di motivazione nella statuizione
della sentenza impugnata, nella parte relativa al mancato riconoscimento delle pretese dedotte nella riserva n.
3.
8.1.

Il motivo è inammissibile quanto al vizio di

motivazione, per il quale non è indicato il fatto controverso. Il “quesito di diritto” verte sul valore di
presunzioni semplici, che dovrebbe essere attribuito, in
sede di valutazione di una controversia inerente a un /
appalto d’opera pubblica assoggettato, tra l’altro, alla
disciplina di cui al r.d. 25 maggio 1895 n. 350, alle
attestazioni del collaudatore in relazione a elementi
documentali forniti dall’impresa appaltatrice. La ricorrente svolge argomenti critici che, come s’è detto, non
si traducono in una rituale censura corredata della sintesi del fatto controverso richiesta dall’art. 366 bis,
seconda parte c.p.c.
8.2.

Il predetto quesito è formalmente appropriato

per il denunciato vizio di violazione di norme, e fa ri-

falsa applicazione degli artt. 2697 e 2797 c.c. anche in

ferimento alle attestazioni del collaudatore in ordine
alle riserve dell’appaltatrice. Si tratta di quella parte della relazione del collaudatore che è considerata
nel secondo comma dell’art. 100 del r.d. 25 maggio 1895

già avuto occasione di pronunciarsi in modo esauriente
nei termini appresso indicati.
La relazione a cui il collaudatore è obbligato
dall’art. 100, primo comma, r.d. n. 350 del 1895, per
esprimere – tra l’altro – le sue deduzioni, tanto sul
modo con cui furono eseguiti i lavori e le prescrizioni
contrattuali quanto sulle modificazioni da introdursi
nel conto finale e nella sua definitiva consistenza, va
tenuta nettamente distinta, sia sul piano dell’attività
accertativa che su quello probatorio, da quella, di cui
al secondo comma dell’art. 100 dello stesso r.d. e non è
idonea ad acquistare neppure il limitato valore indiziario dell’altra (e del certificato di collaudo). Infatti,
le due relazioni, che la legge esige siano tenute – anche formalmente – separate sono tra di loro distinte
perché la prima è collegata alla stessa struttura e finalità del collaudo ed è indispensabile al termine di
qualsiasi appalto di opere pubbliche, a differenza della
seconda che è meramente eventuale e subordinata all’esistenza di domande e di riserve dell’appaltatore tempe-

8

Il co
dr.

est.
ccherini

n. 350, e sulla quale la giurisprudenza della corte ha

stivamente iscritte nel registro di contabilità o nel
conto finale. Inoltre, la prima è destinata a contenere
accertamenti di contenuto tecnico e contabile, mentre la
relazione riservata si traduce in una manifestazione di

norme giuridiche ovvero tecniche, e prescinde da operazioni di verificazioni nonché dalle acquisizioni di
scienza e costituenti il contenuto tipico delle funzioni
del collaudatore – chiamato a sorreggere l’amministrazione committente nell’adozione di eventuali provvedimenti sulle richieste adottate dall’appaltatore (Cass.
12 maggio 2004 n. 8969).
Di tale relazione riservata si tratta appunto nella
fattispecie, sicché la ricorrente non può trarne argomento di prova a favore delle sue tesi difensive.
9.

Con il quarto motivo si denuncia per violazione

dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 35 d.P.R. 16 luglio
1962 n. 1063, la statuizione della sentenza impugnata,
d’incomprensibilità del motivo di appello sulla condanna
al pagamento degli interessi legali pari a 19.606.432,
“mentre avrebbe dovuto pagare gli interessi moratori ammontanti a £ 36.870.000 (come risulta dall’allegato elaborato 3001 doc. X)”. Secondo la ricorrente, sarebbe
stata immotivatamente omessa l’applicazione dell’art. 35
del d.P.R. n. 1063 del 1962. La ricorrente svolge al ri-

9

opinioni del collaudatore – che non deve rispondere né a

guardo due considerazioni basate su un’affermazione del-

la sentenza del tribunale, su tabelle (“AA” e “AA/1”)

della relazione di consulenza e sul testo di
quest’ultima, vale dire su atti che questa corte non co-

9.1. A fronte della motivazione d’incomprensibilità,

con la quale la corte territoriale ha disatteso il motivo di gravame, la parte aveva l’onere di censurare il
vizio processuale che sarebbe stato ravvisabile qualora
il motivo di appello fosse stato invece comprensibile.
In questa sede, tuttavia, il motivo di ricorso mira a
chiarire a questa corte di legittimità il significato
del suo motivo di appello, con riferimento peraltro ad
atti e documenti del giudizio di merito che la corte non
conosce e non è abilitata a leggere, più che a dimostrare che la censura sarebbe stata formulata in termini
sufficientemente chiari nel giudizio di gravame.
Il quesito di diritto è “se il giudice, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della
domanda, deve procedere ad accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non
solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle
precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio. Nonché dal contenuto di tutti gli elementi obietti10

Il co
dr. Al

rel. est.
eccherini

nosce.

vi o valutativi acquisiti nel corso del giudizio medesimo”. L’estrema genericità del quesito è motivo assorbente d’inammissibilità del mezzo d’impugnazione in esame.
10.

Il ricorso incidentale del comune censura la

primo grado di giudizio, e la compensazione delle spese
del grado di appello.
10.1. Il motivo è inammissibile. Nella sentenza im-

pugnata è presente un’articolata motivazione delle statuizioni del regolamento delle spese dei due gradi di
giudizio, che non è sindacabile in questa sede. La sussistenza o insussistenza in concreto dei giusti motivi
per la compensazione parziale o totale delle spese è oggetto di un potere discrezionale rimesso al giudice di
merito.
11. Le spese del giudizio di legittimità seguono la
soccombenza prevalente della ricorrente principale, e
sono liquidate come in dispositivo.

P. q. m.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso
principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in
complessivi e 18.200,00, di cui E 200,00 per compenso,
oltre agli oneri accessori come per legge.
11

mancata compensazione totale o parziale delle spese del

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte suprema di cassazione,

il giorno 8 gennaio 2014.

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