Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4521 del 24/02/2010
Cassazione civile sez. I, 24/02/2010, (ud. 28/09/2009, dep. 24/02/2010), n.4521
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6886/2007 proposto da:
MADERA S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DARDANELLI 13, presso l’avvocato LIUZZI Antonio, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato VALORI VALERIO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA depositato il
12/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/09/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PIETRO ABBRITTI che chiede a questa Sezione della Suprema Corte di
volere rigettare il ricorso in oggetto.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che la s..r.l. Madera, con ricorso notificato il 21 febbraio 2007, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro della Giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Genova depositato in data 12 gennaio 2006, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della Società Madera – voltò ad ottenere, l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro della Giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 3.000,00 a titolo di equa riparazione, nonchè la somma di Euro 900,00 a titolo di spese del giudizio;
che resiste, con controricorso illustrato da memoria, il Ministro della Giustizia, il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso;
che il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
– preliminarmente – che il ricorso è inammissibile, perchè proposto ben oltre il termine di sessanta giorni di cui al combinato disposto dell’art. 325 cod. proc. civ., comma 2, e art. 326 cod. proc. civ., comma 1, in relazione al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 2 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 2739 del 1986, 1513 e 10690 del 2001);
che, infatti – come esattamente eccepito dall’Avvocatura erariale -, la Società Madera ha notificato il decreto impugnato al costituito Ministro della Giustizia nel giudizio a quo presso la Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova in data 4 maggio 2006, mentre ha notificato il presente ricorso per cassazione allo stesso Ministro intimato presso l’Avvocatura generale dello Stato in data 21 febbraio 2007;
che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010