Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4521 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 21/10/2016, dep.21/02/2017),  n. 4521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25735-2015 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

28, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO BOLOGNESI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, emesso l’8/09/2015 e

depositato il 24/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

91/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO GENOVESE

FRANCESCO;

udito l’Avvocato Riccardo Bolognese, per la ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.:

“Con Decreto in data 24 settembre 2015, il Tribunale di accolto l’opposizione proposta dalla T.A., avverso la propria dallo stato passivo (OMISSIS) SpA, in guanto il credito fatto valere, derivante comunicatole dalla società datrice, sulla base della prova testimoniale raccolta e della CTU per l’accertamento del quantum, consentiva l’ammissione del credito nella misura liquidata dal collegio, ma non anche delle spese, “atteso che la prova del credito è stata integrata con la testimonianza assunta nel presente giudizio”.

Avverso il decreto del Giudice circondariale ha proposto ricorso per cassazione la T., con atto notificato il 23 ottobre 2015, sulla base di un unico motivo, con i quali lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

La Curatela non ha svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto il ragionamento svolto dal ricorrente (contro quello contenuto nel decreto impugnato) non è in armonia con quanto già affermato da questa Corte (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 12893 del 2011), ossia che “Nei giudizi soggetti alla disciplina dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione delle spese processuali se concorrono “giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione””;

che, infatti, nella specie, la compensazione è stata motivata tenuto conto che “la prova del credito è stata integrata con la testimonianza assunta nel presente giudizio”.

Tale ragionamento non integra una violazione di legge, sostanzialmente equivalendo ad affermare la necessità tecnica della prova in giudizio, tenuto conto della difficoltà del thema probatorio, quello delle indennità da licenziamento collettivo, a fronte del quale la Curatela non aveva svolto difese, rimanendo contumace.

Del resto ogni censura motivazionale sarebbe altresì inammissibile perchè, tali mirino alla sostanziale ripetizione del merito, attraverso il riesame di atti oggetto di apprezzamento nella fase di riferimento alle sentenze (come quella presente giudizio) pubblicate oltre il trenta giorni successivo all’entrata in L. n. 134 del 2012(che ha convertito al riguardo censure, ove giudizio di e documenti merito, con oggetto del termine di vigore della il D.L. n. 83 del 2012), per le quali è stato dettato un diverso tenore della previsione processuale (al di là delle formulazioni recate dal ricorso) sostanzialmente invocata (ossia, l’art. 360 c.p.c., n. 5), si infrangono sull’ interpretazione così chiarita dalle SU civili (nella Sentenza n. 8053 del 2014): la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciatile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (anomalie, le uniche ammissibili nel vigente giudizio di cassazione, che non sono riscontrabili nelle ipotesi lamentate dalla ricorrente, in quanto, esse si sostanziano in una contestazione della fondatezza delle argomentazioni avversarie e nel loro parziale accoglimento da parte del giudice di merito);

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., e art. 375 c.p.c., n. 5″.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio NON condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, dovendosi dare riscontro alle osservazioni critiche svolte dalla parte ricorrente;

che, infatti, in punto di diritto (come inequivocabilmente argomentato con il mezzo di cassazione della ricorrente), questa Corte, in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di legge richiamate nel ricorso (in particolare, riguardo all’ermeneusi dell’art. 92 c.p.c.) ha, ancora di recente, ribadito il principio – applicabile anche al caso in esame – secondo cui “In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza” (sez. 6^-3, Ordinanza n. 15413 del 2011);

che tale orientamento, non può essere derogato nella materia concorsuale e, in particolare, nei giudizi di opposizione allo stato passivo di crediti di lavoro, neppure nel caso “di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti” (Cass. Sez. 6 – 1, Sentenza n. 13916 del 2016) in quanto la responsabilità dell’impresa insolvente in ordine alla causazione del fatto (illecito o di anomala esecuzione del rapporto di lavoro), che ha comportato la necessità del giudizio e dell’esperimento di prove costituende, non può ridondare in danno della parte che ha ragione e, particolarmente, di quella debole nel rapporto contrattuale, finendo per penalizzarla doppiamente, la seconda volta anche in ordine alle spese giudiziali necessarie per ottenere il riconoscimento dei propri diritti lesi;

che, pertanto, la mancata specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione comporta un vizio di violazione di legge al quale consegue la cassazione della decisione impugnata con rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Roma che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della vertenza, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6^- 1a sezione civile della Corte di cassazione, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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