Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4521 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. II, 19/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 19/02/2021), n.4521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10265-2016 proposto da:

FINBETA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata a Roma,

corso Vittorio Emanuele II 229, presso lo studio dell’Avvocato MARCO

DONVITO, chela rappresenta e difende per procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNIONE CLODIA, SOCIETA’ DELLE VITTORIE A R.L. e

L.B.G., rappresentati e difesi dall’Avvocato VIRGINIO MANFREDI

FRITTARELLI, presso il cui studio a Roma, via Carlo Mirabello 6,

elettivamente domiciliano, per procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

nonchè

O.M., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5790/2015 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,

depositata il 20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 2/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato la nullità, per violazione del contraddittorio necessario, della sentenza con la quale, nel 2003, il tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta dalla Finbeta s.r.l. (ed, in seguito, dagli interventori C.M., B.M., P.G. e M.R.) nei confronti della Comunione Clodia, costituitasi con atto del 16/1/1991 tra alcuni degli ex soci della cooperativa N.F.S. (che, a suo tempo, aveva edificato quarantacinque alloggi a Roma, nell’area compresa tra (OMISSIS), ed aveva provveduto alla relativa assegnazione a ciascuno dei suoi quarantacinque soci), aveva accertato il diritto di proprietà e di uso, (tra l’altro) in capo alla società attrice (quale avente causa, a seguito di atto del 18/6/1991, della Costruzioni A.B. s.r.l., a sua volta acquirente di sette delle quarantacinque quote originariamente assegnate dalla cooperativa), della quota di comproprietà relativa agli immobili censiti in catasto al f. (OMISSIS), p.lle (OMISSIS) nonchè (OMISSIS), corrispondenti a spazi comuni e strade private.

La corte, in particolare, ha rilevato, innanzitutto, l’obiettiva incertezza in ordine all’individuazione dei comproprietari: – non potendosi affermare con sicurezza che i partecipanti alla Comunione Clodia corrispondano (in persona o quali aventi causa) agli originari soci ed assegnatari della cooperativa; – e restando, peraltro, ignoti (per la mancanza in atti di qualsiasi elemento che consenta la relativa individuazione) i titolari di almeno diciannove quote delle quarantacinque originaria; ed, in secondo luogo, la sussistenza di non pochi dubbi in merito alla legittimazione passiva della Comunione Clodia, che, quale ente costituito per la gestione del bene comune, non sembra dotata del potere di stare in giudizio, come emerge dall’art. 13 del regolamento, per conto dei propri partecipanti.

La corte, poi, ha rilevato che l’area in contestazione è stata oggetto di lavori di trasformazione da parte dei partecipanti alla Comunione Clodia, che non si sono limitati a fruire dei loro 19/45 loro spettanti ma si sono attribuiti, sia pur provvisoriamente, le quote rimaste all’epoca prive di assegnazioni ed hanno eseguito i relativi lavori, chiudendo la porzione immobiliare, mentre la società attrice, oltre ad aver invocato l’accertamento della titolarità dei 7/45 dell’area destinata a parcheggio, ha chiesto, a mezzo di appello incidentale alla sentenza del tribunale che non si era pronunciato su tale domanda, l’immissione in possesso della propria quota, con la conseguente necessità di procedere ad una modifica dello stato dei luoghi, cioè l’apertura del cancello di accesso e la rimozione delle delimitazioni realizzate, sicchè la relativa condanna, comportando un Tacere e la compressione dei diritti degli altri comunisti, non può che essere resa nei confronti di tutti i comproprietari.

La corte, quindi, ha dichiarato la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 354 c.p.c., in quanto emessa in violazione del contraddittorio necessario, e disposto la rimessione degli atti al giudice di primo grado.

La Finbeta s.r.l. in liquidazione, con ricorso notificato il 20/4/2016, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata.

La Comunione Clodia, la Società Delle Vittorie a r.l. e L.B.G. hanno resistito con controricorso.

O.M., + ALTRI OMESSI sono rimasti, invece, intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1100,1102,1105 c.c. e art. 1108 c.c., comma 2, e dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto, innanzitutto, che vi fosse un’oggettiva incertezza in ordine all’individuazione dei comproprietari, non potendosi affermare con sicurezza che i partecipanti alla Comunione Clodia corrispondano (in persona o quali aventi causa) agli originari soci ed assegnatari della cooperativa, e restando, peraltro, ignoti (per la mancanza in atti di qualsiasi elemento che consenta la relativa individuazione) i titolari di almeno diciannove quote delle quarantacinque originaria; ed, in secondo luogo, che sussistevano non pochi dubbi in merito alla legittimazione passiva della Comunione Clodia.

1.2. Così facendo, infatti, ha osservato la ricorrente, la corte d’appello non ha considerato che, ove un condomino agisca per l’accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini.

1.3. Il consulente tecnico d’ufficio, in effetti, aveva chiaramente affermato il diritto della Finbeta sulle parti comuni dell’immobile oggetto del giudizio, vale a dire sulle sette quote reclamate, sicchè non si comprende la ragione per cui la corte ha ritenuto ostativa alla pronuncia di accertamento richiesta l’indeterminabilità, allo stato, dei potenziali titolari delle rimanenti quote. L’azione proposta, quindi, non comporta il litisconsorzio necessario fra tutti i comunisti.

1.4. D’altra parte, l’azione era stata proposta, oltre che nei confronti della Comunione Clodia, anche dei suoi partecipanti.

1.5. In ogni caso, ha concluso la ricorrente, ciascun comproprietario è legittimato ad agire o resistere in giudizio per la tutela dell’intera cosa comune nei confronti di terzi o di un singolo condomino anche senza il consenso degli altri partecipanti.

2.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione per violazione dell’art. 112 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rilevato che l’area in contestazione è stata oggetto di lavori di trasformazione da parte dei partecipanti alla Comunione Clodia, che non si sono limitati a fruire dei loro 19/45 loro spettanti ma si sono attribuiti, sia pur provvisoriamente, le quote rimaste all’epoca prive di assegnazioni ed hanno eseguito i relativi lavori, chiudendo la porzione immobiliare, mentre la società attrice, oltre ad aver invocato l’accertamento della titolarità dei 7/45 dell’area destinata a parcheggio, ha chiesto, a mezzo di appello incidentale alla sentenza del tribunale che non si era pronunciato su tale domanda, l’immissione in possesso della propria quota, con la conseguente necessità di procedere ad una modifica dello stato dei luoghi, cioè l’apertura del cancello di accesso e la rimozione delle delimitazioni realizzate, sicchè la relativa condanna, comportando un facere e la compressione dei diritti degli altri comunisti, non può che essere resa nei confronti di tutti i comproprietari.

2.2. Così facendo, infatti, ha osservato la ricorrente, la corte, confondendo il piano giuridico con quello fattuale ed esecutivo, non ha considerato che la richiesta di immissione in possesso, e cioè di rilascio, non comporta alcun facere in quanto realizzabile anche senza la collaborazione dell’esecutato.

2.3. La corte, infine, ha pronunciato oltre il domandato, non avendo la Finbeta mai proposto appello incidentale in ordine al rilascio ma solo sulla mancata liquidazione del danno e la compensazione delle spese legali, con la conseguenza che la sentenza, avendo pronunciato su questione che non era stata oggetto di impugnazione, neppure implicitamente, è incorsa nel vizio di ultrapetizione ed è, quindi, affetta da nullità.

3.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

3.2. Nel caso in cui un soggetto, assumendo di essere comproprietario di un bene, proponga domanda di rivendica della sua o delle sue quote, la necessità dell’integrazione del contraddittorio dipende dal comportamento del convenuto, che può essere un terzo ovvero un altro o altri comproprietari. Infatti, qualora il convenuto si limiti a negare il diritto di comproprietà dell’attore, non si richiede la citazione in giudizio di altri soggetti, non essendo in discussione la comunione del bene. Per contro, ove il convenuto eccepisca di essere (sempre stato o di essere diventato) proprietario esclusivo del bene (o, più precisamente – come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25454 del 2013 – proponga domanda riconvenzionale volta al riconoscimento, con effetto di giudicato esteso a tutti i condomini, di tale proprietà esclusiva), la controversia ha come oggetto la comunione di esso, cioè l’esistenza di un rapporto unico plurisoggettivo e il contraddittorio deve svolgersi nei confronti di tutti coloro dei quali si prospetta la contitolarità, giacchè la sentenza non può conseguire un risultato utile se non pronunciata nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione (cfr., in tal senso, Cass. n. 5190 del 2002; Cass. n. 24234 del 2018; in precedenza, Cass. n. 9092 del 1991).

3.3. In effetti, come evidenziato dalle Sezioni Unite nella sentenza citata, ove il convenuto si limiti a negare la comproprietà dell’attore ovvero ad eccepire la sua proprietà esclusiva ma senza proporre una domanda riconvenzionale avente ad oggetto il relativo accertamento, “vista dal lato del convenuto la partecipazione al giudizio degli altri soggetti (nella specie: i condomini) non è necessaria, perchè egli resta soddisfatto dal rigetto della pretesa attorea, che implica il mantenimento della sua situazione favorevole di possesso del bene, contro la quale l’attore si era attivato; non è necessario, per conseguire questo già rilevante risultato, ottenere un titolo giudiziale opponibile ai comproprietari”, così come, “… dal punto di vista dell’attore, la integrazione del contraddittorio non è necessaria, poichè egli mira solo a far valere la propria posizione di comproprietario e non mira a far accertare la comproprietà dei condomini non partecipi al giudizio”, senza che la pronuncia possa essere tacciata d’inutilità: “qualora l’attore riesca vincitore, otterrà il riconoscimento della propria condizione di comproprietario e la demolizione dei manufatti, posti in essere dal convenuto al fine di delimitare l’area che quest’ultimo afferma di avere acquistato e che gode in via esclusiva. Qualora risulti vincitore il convenuto, questi resta esposto ad analoghe iniziative giudiziarie… di altri comproprietari, ma avrà comunque conseguito l’utile effetto di respingere la pretesa del soggetto più determinato a rivendicare il bene, senza stimolare un accertamento in confronto di soggetti allo stato disinteressati, accertamento che potrebbe risultare quindi del tutto superfluo”.

3.4. Nel caso in esame, emerge dalla sentenza impugnata, oltre che da quella resa dal tribunale nonchè dal ricorso per cassazione e dallo stesso controricorso, per un verso, che la società attrice ha agito il giudizio per l’accertamento, quale avente causa della Costruzioni Alfredo Bellini s.r.l., della quota di comproprietà (pari ai 7/45) degli immobili che quest’ultima, nel vendere i singoli appartamenti, non aveva trasferito ai relativi compratori (censiti in catasto al f. (OMISSIS), p.lle (OMISSIS) nonchè (OMISSIS) e corrispondenti a spazi comuni e strade private), oltre alla condanna dei convenuti (e cioè la Comunione Clodia ed i singoli quotisti che la compongono) all’immissione nel relativo possesso, e, per altro verso, che i convenuti (ed altri interventori) si sono limitati a chiedere il rigetto delle domande proposte senza, tuttavia, eccepire e, tanto meno, chiedere il riconoscimento, in proprio favore, della proprietà esclusiva sugli immobili dei quali l’attrice ha rivendicato le sue quote di proprietà.

3.5. La corte d’appello, lì dove ha dichiarato la nullità, per violazione del contraddittorio necessario, della sentenza con la quale il tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta dalla Finbeta s.r.l. (e degli interventori), aveva accertato (anche) il diritto di proprietà e di uso della quota di comproprietà dagli stessi rivendicata nei confronti della Comunione Clodia e dei suoi componenti, che hanno il possesso degli immobili che ne costituiscono l’oggetto, si è, pertanto, discostata dai principi esposti.

3.6. Nè l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari può essere, del resto, imposta in conseguenza della domanda di “immissione in possesso” proposta dalla società ricorrente, la quale, in effetti, dopo aver chiesto l’accertamento del suo diritto di comproprietà sulle quote rivendicate, ha correttamente chiesto, nei confronti degli (altri) comproprietari (ed esclusivi) possessori degli immobili che ne sono l’oggetto, la condanna degli stessi al rilascio, in suo favore, delle quote rivendicate sul bene comune: a nulla, evidentemente rilevando, ai fini della corrispondente legittimazione passiva, che sussistano altri comproprietari ma non possessori del bene i quali, come tali, non subiscono in alcun modo gli effetti diretti di tale pronuncia.

3.7. La sentenza impugnata, quindi, dev’essere cassata con rinvio alla corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

 

 

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