Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4520 del 27/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4520 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso 21441-2016 proposto da:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – C.F.
97439910585, in persona del legale rappresentante pro tempore, e
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE, in persona del
legale rappresentante

pro tempore,

elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti contro
STAITI AURELIO, STAITI DOMENICO, in qualità di eredi di ROTONDO
NICOLETTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTO VANNUCCI
n.12, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO GANGEMI, che li
rappresenta e difende;
– controricorrentí –

Data pubblicazione: 27/02/2018

avverso la sentenza n. 566/2015 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA, depositata in data 8/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA
SCRIMA.

Nel 2000 Nicoletta Rotondo convenne in giudizio il Ministero dei
Trasporti e della Navigazione, l’Assessorato Regionale Territorio e
Ambiente e la Capitaneria di Porto di Messina e, premesso di essere
proprietaria di un fondo sito in Messina, località Mortelle, davanti al
quale vi era una terreno di proprietà del Demanio marittimo dello
Stato, del quale aveva ottenuto la concessione, quale coltivatrice
diretta, sino alla scadenza della stessa (31 dicembre 1985), e
rappresentato, che, con riferimento a tale terreno, era stata aperta
una procedura amministrativa che aveva portato al sequestro di tutta
l’area, compresa quella di sua proprietà, chiese che: 1) venisse
dichiarato che l’attrice era proprietaria esclusiva del fondo sito in
Mortelle, riportato in catasto al foglio 22, particella 32, ricadente
nell’arenile non facente parte del Demanio marittimo dello Stato ex
art. 822 cod. civ. descritto nei rogiti notarili che “produceva”, e che la
P.A. era titolare soltanto della superficie di mq. 1180, destinata a
vigneto, giusta atti di concessione “che produceva”; 2) venisse
accertato l’esatto ammontare delle somme corrisposte
all’Amministrazione, tenuto conto della superficie occupata sino al
1985, e condannata l’«Amministrazione della Capitaneria di Porto»
alla restituzione delle somme versate in eccedenza «rispetto alla
superficie occupata, destinata a vigneto», oltre interessi e
rivalutazione dalla data di ogni singolo versamento al soddisfo; 3)
venisse accertato e dichiarato illegittimo l’esercizio della funzione
pubblica posto in essere dalla Capitaneria di Porto e condannato il
legale rappresentante della stessa al risarcimento di tutti ì danni
Ric. 2016 n. 21441 sez. M3 – ud. 20-09-2017
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FATTI DI CAUSA

subiti, nella misura da accertarsi in corso di causa, «per la privazione
della disponibilità del fondo di cui l’attrice era proprietaria, fondo che
poss[edeva] da tempo immemorabile», con vittoria di spese.
Si costituirono le Amministrazioni convenute chiedendo il rigetto
delle domande attoree e rilevando, preliminarmente, il difetto di

All’udienza di trattazione la Rotondo, precisato che per errore
aveva ritenuto di essere solo concessionaria della superficie di mq.
1180, destinata a vigneto, della quale era in realtà già proprietaria,
«in virtù di prescrizione acquisitiva verificatasi in data anteriore
all’entrata in vigore del codice del 1942» in forza di atti notarili
anteriori al 1942, formulava nuova domanda chiedendo
«l’accertamento della situazione … di proprietà di tutti i fondi oggetto
del presente giudizio, ivi comprese quelle porzioni di fondo …
considerate nell’atto introduttivo come appartenenti al demanio ma,
per quanto già detto, appartenenti all’attrice». Le domande vennero
poi precisate nella memoria ex art. 183, quarto comma, cod. proc.
civ..
Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 2152/09, depositata in
data 23 ottobre 2009, accolse la domanda avanzata dall’attrice al
punto 1) delle conclusioni dell’atto di citazione e, per l’effetto,
dichiarò che la stessa era proprietaria della particella n. 32 come
descritta negli atti notarili e dal C.T.U., rigettò le altre domande
proposte dall’attrice e compensò interamente le spese di quel grado
di giudizio.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Assessorato
Regionale Territorio e Ambiente proposero appello avverso la
sentenza del Tribunale di Messina.
L’appellata resistette all’appello e propose a sua volta appello
incidentale.

Ric. 2016 n. 21441 sez. M3 – ud. 20-09-2017
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legittimazione della Capitaneria di Porto.

Il processo, interrotto per la morte di Nicoletta Rotondo dichiarata
all’udienza del 19 maggio 2011, venne riassunto dalle appellanti nei
confronti degli eredi della Rotondo con atto del 25 luglio 2011.
La Corte di appello di Messina, con sentenza n. 566/15,
depositata in cancelleria in data 8 ottobre 2015, dichiarò

essendo stato l’atto di riassunzione notificato agli eredi di Nicoletta
Rotondo (deceduta il 13 settembre 2006) collettivamente e
impersonalmente in data 25 agosto 2011; confermò, per l’effetto, la
sentenza appellata e dichiarò compensate le spese di lite.
Avverso la sentenza della Corte di merito il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e l’Assessorato Regionale Territorio e
Ambiente hanno proposto ricorso per cassazione basato su un unico
motivo, cui hanno resistito con controricorso Domenico Staiti e
Aurelio Staiti, quali eredi di Nicoletta Rotondo.
La proposta del relatore è stata comunicata agli avvocati delle
parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con

motivazione semplificata.
2. Con l’unico motivo, rubricato «Articolo 360, comma 1, punto
3): violazione e falsa applicazione degli art. 156, 160, 162, 302 cod.
proc. civ.», i ricorrenti deducono che il giudizio di appello è stato
interrotto a seguito di dichiarazione dell’intervenuto decesso della
Rotondo e sarebbe stato tempestivamente riassunto nei confronti
degli eredi di quest’ultima dalle Amministrazioni appellanti con atto
del 25 luglio 2011, notificato il 25 agosto 2011 impersonalmente e
collettivamente agli eredi di Nicoletta Rotondo oltre l’anno dalla morte
della parte.

Ric. 2016 n. 21441 sez. M3 – ud. 20-09-2017
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l’improcedibilità dell’appello principale e dell’appello incidentale,

Lamentano gli appellanti che la Corte territoriale, pur dando atto
del deposito dell’atto di riassunzione nel termine di sei mesi di cui
all’art. 305 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile,
temporis,

ratione

nella fattispecie all’esame, abbia poi dichiarato

l’improcedibilità del giudizio di impugnazione sul presupposto che la

eseguita oltre l’anno dalla morte della parte, fosse inesistente e,
quindi, insanabile, e hanno ribadito e riproposto tutte le censure
avanzate nei confronti della sentenza del Tribunale.
2.1. Il motivo è fondato.
Ed invero secondo l’orientamento di questa Corte, al quale va
data continuità in questa sede, la riassunzione del processo si
perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in
cancelleria con la richiesta di fissazione dell’udienza, senza che rilevi
l’eventuale inesatta identificazione della controparte nell’atto di
riassunzione, il quale opera in termini oggettivi ed è valido, per
raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ.,
quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che
si intende proseguire; ne consegue che non incide sulla tempestività
della riassunzione, ai sensi dell’art. 305 cod. proc. civ., la successiva
notifica del ricorso e dell’unito decreto, atta invece al ripristino del
contraddittorio nel rispetto delle regole proprie della vocatio in ius,
sicché, ove essa sia viziata o inesistente, o comunque non
correttamente compiuta per erronea o incerta individuazione del
soggetto che deve costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la
rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non può dichiarare
l’estinzione del processo (Cass., 4/02/2016, n. 2174; Cass.,
15/04/2015, n. 7661; Cass., ord., 24/09/2013, n. 21869; Cass.
8/03/2007, n. 5348; Cass. 14/12/2006, n. 26846; Cass., sez. un.,
28/06/2006, n. 14854; Cass. 3/01/2001, n. 37).

Ric. 2016 n. 21441 sez. M3 – ud. 20-09-2017
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notificazione, ai sensi del secondo comma dell’art. 303 cod. proc. civ.,

3. Poiché la sentenza impugnata non si è evidentemente attenuta
a tale principio, il ricorso va accolto e la detta sentenza deve essere
cassata, con rinvio alla Corte di appello di Messina, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
4.

Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della

ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma

1-quater, d.P.R. 30 maggio

2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia
la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla
Corte di appello di Messina, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 settembre 2017.
Il Presidente

insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei

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