Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4520 del 26/02/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 4520 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CECCHERINI ALDO
SENTENZA
sul ricorso 10404-2007 proposto da:
NICOLI’ COSTRUZIONI S.R.L. (P.I. 02629020757), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MANTEGAZZA
Data pubblicazione: 26/02/2014
24, presso l’avvocato RAMPINO GABRIELE (STUDIO
GARDIN), che la rappresenta e difende, giusta
2014
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
1
contro
COMUNE DI ALEZIO;
1
- intimato –
sul ricorso 13980-2007 proposto da:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALEZIO, in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE G. MAllINI, 73, presso l’avvocato DEL
dall’avvocato STASI ANGELA, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale
condizionato; -C.f0 0 6 0/1q
0
controricorrente e ricorrente incidentale contro
IMPRESA NICOLI’ COSTRUZIONI S.R.L.;
– intimata-
avverso la sentenza n. 839/2006 della CORTE
D’APPELLO di LECCE, depositata il 18/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 08/01/2014 dal Consigliere
Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato GABRIELE
VECCHIO ARNALDO, rappresentata e difesa
RAMPINO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
principale, il rigetto dell’incidentale;
udito,
per la controricorrente e ricorrente
incidentale, l’Avvocato LUIGI PASTORE, con delega,
che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,
l’accoglimento dell’incidentale;
4
2
udito
il
P.M.,
in
persona
del
Sostituto
Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha
per
principale,
per
l’improcedibilità
del
ricorso
l’assorbimento
del
ricorso
incidentale.
——
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concluso
3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
L’impresa Nicalì Valentino propose davanti al
Tribunale di Lecce domanda nei confronti del Comune di
Alezio, di pagamento dell’arricchimento senza causa pro-
per conto dell’ente.
2.
La domanda è stata accolta in
parte dal tribunale con sentenza 2 aprile 2002, ma la
Corte d’appello di Lecce, con sentenza 18 dicembre 2006,
in riforma di essa, ha respinto la domanda attrice.
3. Per la cassazione di questa sentenza, che dichiara essergli stata notificata il 25 gennaio 1007, ricorre l’Impresa Nicolì Costruzioni s.r.l. per due motivi, illustrati anche con memoria.
Il Comune di Alezio resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato per un motivo, e con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. I due ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti.
5. Il ricorso principale è improcedibile. In esso
si afferma che la sentenza impugnata è stata notificata
il giorno 25 gennaio 2007. La copia notificata della
sentenza, tuttavia, non è reperibile negli atti di causa, dove è presente bensì una copia autentica, che tut4
vocato dall’esecuzione, da parte dell’impresa, di lavori
tavia è priva della relazione di notifica, come è stato
segnalato nel corso della discussione orale. La copia
notificata non(stata depositata in cancelleria insieme
al ricorso, o in ogni caso nel termine utile indicato
dall’art. 369 c.p.c. a pena d’improcedibilità.
Alezio è assorbito dall’improcedibilità del ricorso
principale.
7. Le spese sono a carico della parte ricorrente, e
sono liquidate come in dispositivo.
P. q. m.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso
l’Agenzia delle Entrate di Roma 2
venata
serie 4 al n.
li. RARNMUMI O
La Corte riunisce i ricorsi; dichiara improcedibile
il ricorso principale e assorbito quello incidentale;
condanna il ricorrente principale al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, liquidate ori complessivi C 2.700,00, di cui E 2.000,00 per compenso, oltre
agli oneri accessori di legge.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte suprema di cassazione,
il giorno 8 gennaio 2014.
6. Il ricorso incidentale condizionato del Comune di