Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4520 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8409-2018 proposto da:

V.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIAN DI SCO

68-A, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANTONIO PUCCIO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 72/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

V.C. convenne il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dinanzi al tribunale di Catanzaro al fine di ottenere la restituzione della somma di Lire 5.000.000 (nel controvalore in Euro) versata a titolo di cauzione per l’autorizzazione alla rivendita speciale di tabacchi relativa al periodo 1995-2004; nella resistenza dell’amministrazione, il tribunale rigettò la domanda;

la sentenza è stata confermata dalla corte d’appello di Catanzaro sul rilievo che la V., per quanto emergente dai documenti depositati, non aveva versato la detta somma a titolo di cauzione, sebbene ai sensi della L. n. 25 del 1986, art. 10, allo specifico fine di ottenere l’affidamento;

per la cassazione della sentenza d’appello la V. ha proposto ricorso;

l’amministrazione non ha svolto difese;

la ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile per due concorrenti ragioni;

innanzi tutto perchè predisposto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, senza cioè specificazione di motivi facenti riferimento all’indicazione di norme di diritto concretamente violate: nel ricorso per cassazione che sia stato avanzato per errori in iudicando il ricorrente è tenuto a prospettare l’erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata e a indicare, a pena d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4, i motivi per i quali chiede la cassazione (tra le tante Cass. n. 26307-14, Cass. 22348-07); mentre nella specie la ricorrente persevera semplicemente nell’affermare di aver diritto alla restituzione della somma a suo tempo versata a titolo di cauzione;

inoltre l’impugnata sentenza ha accertato che il versamento non era stato eseguito a tale titolo, ma come corrispettivo del conferimento della rivendita speciale;

tanto integra un accertamento in fatto, non censurato nella motivazione e intangibile in questa sede;

da codesto accertamento la ricorrente totalmente prescinde, mantenendo la (distinta) tesi della natura cauzionale del versamento, non calibrata, quindi, sulla ratio della sentenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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