Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4520 del 21/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 26/09/2016, dep.21/02/2017),  n. 4520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4889-2015 proposto da:

V.F. elettivamente domiciliato in ROMA presso la CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCELLO ACRI e

GIUSEPPE VITTORIO GAUDIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO CACCIOTTI,

che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 234/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

emessa il 01/12/2013 e depositata il 16/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2016 dal consigliere relatore, D.ssa CRISTIANO Magda.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d’appello di Catanzaro ha respinto l’appello proposto da V.F. contro la sentenza del Tribunale di Paola che, dichiarata la sua separazione giudiziale da S.M.F., aveva posto a suo carico un assegno per il mantenimento della moglie di 600 mensili.

La corte territoriale ha rilevato che l’appellante percepiva un buon trattamento pensionistico ed era inoltre proprietario di un cospicuo patrimonio immobiliare, produttivo di un reddito da locazione accertato dalla G.d.F. in Euro 8000, nonchè titolare di diversi conti correnti, mentre la moglie non godeva di mezzi economici equivalenti ed idonei ad assicurarle un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in quanto era proprietaria unicamente di un piccolo appartamento in Roma, non riceveva la pensione e viveva solo grazie all’aiuto dei figli.

2) La sentenza, pubblicata il 16.12.013, è stata impugnata da V.F. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui S.M.F. ha resistito con controricorso.

3) Con l’unico motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 156 c.c., e vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale abbia erroneamente valutato le risultanze istruttorie, dalle quali emergerebbe che la moglie gode di una situazione economica equivalente alla sua, se non migliore, tanto da aver potuto acquistare in corso di separazione un appartamento in Roma al prezzo di 275.000.

4) Il motivo, ad avviso di questa relatrice, è inammissibile, perchè si risolve nella generica richiesta di un integrale riesame del merito della decisione, ma non indica, secondo quanto richiesto dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cui il ricorso è soggetto ratione temporis) quale sia il fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, che la corte d’appello avrebbe omesso di esaminare.

Si propone pertanto di dichiarare inammissibile il ricorso con pronuncia camerale assunta ai sensi degli arti. 375 e 380 bis c.p.c..

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, peraltro non contrastate dal ricorrente, che non ha depositato memoria.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.600, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi i nomi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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