Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4520 del 11/02/2022

Cassazione civile sez. II, 11/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 11/02/2022), n.4520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9815/2019 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO 4,

presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO EMILIO

ABBATE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 67/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 24/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Perugia, con decreto n. 67/2019 depositato il 24 gennaio 2019, respingeva l’opposizione proposta da M.L., ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, avverso il decreto del magistrato designato che, in accoglimento della domanda di equa riparazione formulata dalla ricorrente, liquidava l’indennizzo in complessivi Euro 1.334,00 e in Euro 250,00 le spese del procedimento, ritenendo infondate le doglianze relative alle sole spese di lite.

2. M.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Perugia fondato su due motivi.

3. Il Ministero intimato ha solo depositato “atto di costituzione” finalizzato alla partecipazione alla fase decisoria.

4. All’adunanza del 1 ottobre 2019 il collegio ha ritenuto che non ricorresse l’evidenza decisoria e, pertanto, ha rimesso la trattazione del ricorso alla pubblica udienza, in particolare con riferimento alla questione relativa al criterio di determinazione delle spese in presenza della sola fase monitoria.

5. Con avviso notificato alle parti il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, senza la partecipazione delle parti che non hanno fatto richiesta di discussione orale, con adozione della forma di sentenza della decisione, in forza dell’art. 375 c.c., u.c..

6. L’ufficio della Procura Generale ha presentato conclusioni scritte del D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., comma 2, liquidazione dei compensi in violazione del D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 37 del 2018.

Si censura la sentenza nella parte in cui ha applicato la tabella 12 del D.M. n. 55 del 2014, nello scaglione da Euro 1100 a Euro 5200 perché la somma liquidata in favore dell’istante era di Euro 1334, applicando i compensi minimi relativi alle due uniche fasi compatibili con la natura privata di contraddittorio della fattispecie di ingiunzione.

La liquidazione di soli Euro 250 sarebbe meramente simbolica in violazione dell’art. 2233 c.c., citato in rubrica dovendosi peraltro applicare la tabella 12 e non la tabella 8 del D.M. n. 155 del 2014.

1.2 Il motivo è infondato.

Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: “In tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata “procedimenti monitori”, allegata al D.M. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d’appello, con caratteri di “atipicità” rispetto a quello di cui agli artt. 633 c.p.c. e segg., rilevando, ai fini dell’applicazione di tale tabella, oltre che l’identica veste formale – decreto – del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l’iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine audiatur et altera pars, che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento “ex lege” Pinto e l’ordinario procedimento d’ingiunzione” (Sez. 2, Sent. n. 16512 del 2020).

Ne consegue che la liquidazione delle spese da parte della Corte d’Appello avvenuta in applicazione della tabella 8 con riferimento alla fase monocratica dinanzi al giudice delegato è immune dalle censure prospettate dal ricorrente.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 10,14 e 91 c.p.c., liquidazione dei compensi ex D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 37 del 2018.

All’esito del giudizio d’appello le spese poste a carico della parte privata opponente dovevano essere quantificate sulla base dello scaglione da Euro 0 a 1100, avendo ad oggetto la causa esclusivamente la misura della liquidazione delle spese nel giudizio di primo grado pari a Euro 286. Dunque, la liquidazione di Euro 1198,50 corrisponderebbe ai minimi applicabili per le controversie dello scaglione superiore.

2.1 Il secondo motivo è fondato.

Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall’interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali – sulla base del criterio del “disputatum” (ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza); peraltro, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall’importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il “disputatum” posto all’esame del giudice di appello (Sez. 3, Sent. n. 27871 del 2017 Sez. 3, Sent. n. 536 del 2011)

3. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione.

4. Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, visto l’accoglimento parziale e la conseguente soccombenza reciproca compensa le spese del giudizio di legittimità ex art. 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA