Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4519 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24372-2015 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio del Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso

dagli avvocati ANTONIO ARNESE D’ATTEO, MICHELE MEMEO giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INFOTIRRENA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1483/14/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 24/02/2015, depositata l’11/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’01/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. NAPOLITANO LUCIO;

uditi gli Avvocati Antonio Arnese D’Atteo e Michele Memeo difensori

del ricorrente che si riportano agli scritti ed insistono

nell’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

La CTR del Lazio, con sentenza n. 1483/14/15, depositata il 14 marzo 2015, non notificata, accolse l’appello proposto nei confronti del sig. S.R. dalla Infofirrena S.r.l., (di seguito società), quale concessionaria per la riscossione del Comune di Santa Marinella, avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento per TARSU relativa agli anni dal 2006 al 2010.

Avverso detta pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’intimata società non ha svolto difese.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata, avendo rilevato, sull’appello proposto dal concessionario della riscossione, la nullità della sentenza di primo grado per vizio di contraddittorio, essendo stata omessa la comunicazione alla società dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione del ricorso dinanzi alla CTP, ha poi deciso nel merito, anzichè rimettere la controversia al primo giudice; ciò integrando, al contempo, secondo parte ricorrente che ne fa oggetto del secondo motivo di ricorso, violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dello stesso art. 59, comma 2, del citato decreto, che attribuisce alla C.T.R. il potere di decidere nel merito sull’appello solo in mancanza di uno dei motivi ostativi di cui al primo comma della stessa disposizione.

I motivi, possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi.

A dolersi della nullità della sentenza di primo grado per vizio di contraddittorio in relazione all’omessa comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza per la discussione del ricorso dinanzi alla CTP era stata, con l’atto di appello, Infotirrena S.r.l..

Ciò premesso, i motivi sono inammissibili per carenza di interesse, posto che sarebbe la controparte che non ha ricevuto comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza e quindi un vulnus alla propria difesa, a doversi dolere della mancata rimessione. Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. (Cass. sez. 5, 25 luglio 2012, n. 13113; Cass. sez. 5, 24 novembre 2006, n. 24972), dalla quale non vi è motivo di discostarsi, qualora la commissione tributaria regionale, dopo aver accertato la mancata comunicazione dell’avviso di trattazione della controversia in primo grado, invece di disporre la rimessione della causa alla commissione tributaria provinciale, come previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, lett. b), abbia deciso poi la causa nel merito una volta intervenuta la regolarizzazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado, con possibilità per ciascuna parte di esplicitare tutte le proprie difese e produrre documenti, è precluso alla Corte di cassazione di annullare la sentenza di appello con riferimento all’iniziale vizio che inficiava la sentenza di primo grado, posto che la cassazione con rinvio, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1, è prevista soltanto al fine di consentire una valutazione di merito, nella specie ampiamente espletata ed adeguatamente motivata, che non risulta, peraltro, essere stata oggetto di alcuna censura da parte ricorrente.

Le considerazioni di cui sopra, contenute nella relazione depositata in atti ex art. 380 bis c.p.c., sono integralmente condivise dal collegio, non essendo le osservazioni esposte dal ricorrente nella memoria di cui all’art. 378 c.p.c., idonee a giustificarne il superamento.

La controversia va pertanto definita con declaratoria d’inammissibilità del ricorso.

Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto difese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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