Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4518 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. I, 24/02/2010, (ud. 22/09/2009, dep. 24/02/2010), n.4518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6424/2007 proposto da:

S.A. (c.f. (OMISSIS)), M.A.L.

(c.f. (OMISSIS)) in proprio, domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

21/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI SCHIAVON che chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di

consiglio, accolga il ricorso per manifesta fondatezza, per quanto di

ragione, nei limiti di quanto sopra indicato, respingendolo nel

resto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., e dichiari inammissibile il

ricorso proposto dall’avv. M., con ogni conseguenza di legge.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che S.A. e l’Avv. M.A.L. in proprio, quale difensore antistatario, con ricorso del 15 febbraio 2007, hanno impugnato per cassazione deducendo numerosi motivi di censura -, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 21 febbraio 2006, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dello S. – voltò ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Presidente del Consiglio dei Ministri – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 1.800,00 a titolo di equa riparazione, nonchè la somma di Euro 450,00 a titolo di spese del giudizio;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, benchè ritualmente intimato, non si è costituito, nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 12.875,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 2005, era fondata sui seguenti fatti: a) lo S., quale creditore dell’intero trattamento di fine rapporto aveva proposto -con ricorso del giugno 1998 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania; b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso la causa alla data del deposito del ricorso per l’equa riparazione;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, non ha invece determinato il periodo eccedente la ragionevole durata ed ha liquidato a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale la complessiva somma di Euro 1.800,00;

che il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso dello S., per manifesta fondatezza, e per l’inammissibilità del ricorso proposto dall’Avv. M..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– preliminarmente – che il ricorso proposto dall’Avv. M.A. L. in proprio, quale difensore antistatario, è inammissibile, per carenza di legittimazione attiva al riguardo;

che con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati per gruppi di questioni -, vengono denunciati come illegittimi: a) la considerazione del solo periodo eccedente la ragionevole durata del processo presupposto (tre anni), anzichè l’intera durata dello stesso; b) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; c) il mancato riconoscimento del diritto al supplemento di indennizzo per il danno non patrimoniale, in relazione al bonus forfetario dovuto in ragione della materia previdenziale trattata nel processo presupposto; d) la violazione dei minimi tariffari forensi nella liquidazione delle spese di giudizio di merito;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, in particolare, la censura sub a) è infondata, perchè, secondo il costante orientamento di questa Corte, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), con una chiara scelta non incoerente rispetto alle finalità sottese all’art. 6 della CEDU, impone di correlare l’indennizzo al solo periodo eccedente la ragionevole durata di tale processo, eccedente cioè il periodo di tre anni per il giudizio di primo grado, quale quello di specie (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 8714 del 2006, 14 del 2008, 10415 del 2009);

che la censura sub b) è fondata, perchè questa Corte ha già ripetutamente affermato che, nella liquidazione del danno non patrimoniale per l’irragionevole durata del processo, l’ambito della valutazione affidato al giudice del merito è segnato dal rispetto della CEDU, per come essa vive nelle decisioni della Corte EDU concernenti casi simili a quelli portati all’esame del Giudice nazionale, il quale deve tener conto dei criteri al riguardo applicati da detta Corte (che liquida circa mille euro d’indennizzo per ogni anno preso in considerazione), ma nondimeno conserva un margine di valutazione che gli consente di discostarsi dalle liquidazioni effettuate dalla stessa Corte, in relazione alla natura ed alle caratteristiche di ogni singola controversia, purchè provveda a motivare adeguatamente le ragioni di tale eventuale scostamento (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 24356 del 2006);

che, sempre in riferimento alla censura sub b), i Giudici a quibus si sono sostanzialmente discostati dal consolidato orientamento di questa Corte per il quale, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni, ed anzi hanno liquidato la somma complessiva di Euro 1.800,00, senza motivare alcunchè al riguardo;

che la censura sub c) è infondata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la liquidazione dell’indennizzo per il danno non patrimoniale possa giungere fino a 2000,00 Euro per anno, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo, potendo il giudice del merito tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura giuslavoristica della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 17684 del 2009);

che la censura sub d) è fondata, perchè, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nè rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata a detto decreto ministeriale, i procedimenti in Camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 25352 del 2008);

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che, pertanto, il Collegio – ritenuto che il periodo di irragionevole durata del processo presupposto va determinato in quattro anni e tre mesi di ritardo – reputa equo liquidare, in base ai surrichiamati principi, l’indennizzo di Euro 4.300,00, oltre gli interessi dalla domanda;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^V, e B, paragrafo 1^, allegate al Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 1.235,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 385,00 per diritti ed Euro 800,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. M.A.L., dichiaratosene antistatario;

che le spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dell’avv. M.A.L., dichiaratosene antistatario – compensate per la metà in favore del Presidente del Consiglio dei Ministri – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’Avv. M.A. L. in proprio; accoglie il ricorso dello S. nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Presidente del Consiglio dei ministri a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 4.300,00, oltre gli interessi dalla domanda; condanna altresì il resistente al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.235,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 385,00 per diritti ed Euro 800,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. M.A.L., dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. M., dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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