Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4518 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3477-2018 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. ANDRONICO

24, presso lo studio dell’avvocato ILARIA ROMAGNOLI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO TORTONESE,

ILARIA BIAGI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA 19,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO AMBROSINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABIO IOZZO;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 17/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

il Dott. G.M. ha impugnato per cassazione, con tre motivi, il decreto di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale di Torino in data 17-11-2017, per l’opera prestata quale curatore del fallimento di (OMISSIS) s.r.l.;

il Fallimento, in persona del nuovo curatore, ha replicato con controricorso;

il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente, premesso che il fallimento era stato dichiarato il 22-6-2009 e che nelle funzioni di curatore egli era stato sostituito, in data 10-12-2015, dal Dott. M.M.L., denunzia nell’ordine: (i) la violazione dell’art. 39 L. Fall. e dell’art. 111 Cost., comma 6, per essere il provvedimento composto in formula di mero stile; (ii) la violazione dell’art. 39 L. Fall. e dell’art. 101 c.p.c., per non essere stato egli informato del deposito dell’istanza di liquidazione nè della possibilità di partecipare al procedimento; (iii) la violazione dell’art. 39 L. Fall., del D.M. n. 30 del 2012, artt. 1 e 2, per avere il tribunale disatteso il criterio di proporzionalità previsto dalla legge;

il ricorso è manifestamente fondato in relazione a tutti i motivi; il tribunale si è limitato a rilevare che, nel fallimento in oggetto, l’attivo ammontava a Euro 692.431,61, e il passivo a Euro 13.433.559,74; dopodichè ha stabilito che il compenso dovesse essere determinato in somma complessiva di Euro 51.630,94 (oltre accessori) e, sommariamente motivando in base alle “modalità della procedura e l’opera prestata dai curatori che si sono succeduti nella gestione del fallimento”, ha stabilito che lo stesso dovesse essere ripartito in 28.000,00 EUR al Dott. G. e nel residuo al Dott. M.;

il decreto non soddisfa l’onere di motivazione, e tanto rende ragione delle censure di cui al primo e al terzo mezzo;

l’art. 39 L.Fall. impone che, se nell’incarico si sono succeduti più curatori, il compenso sia stabilito secondo criteri di proporzionalità;

nel caso di specie non risulta dal provvedimento impugnato quale sia stato il criterio di proporzionalità seguito dal tribunale nella liquidazione dei due compensi, avendo il collegio fatto un semplice e generico cenno a “modalità della procedura” e all'”opera prestata” senza alcuna concreta indicazione circa l’attività in effetti da ciascuno svolta onde potersi giustificare su tale base la ripartizione del compenso secondo le riferite proporzioni;

come questa Corte ha già affermato, la liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere motivata mediante l’indicazione dei criteri seguiti, ai sensi dell’art. 39 L.Fall., in relazione alla disciplina regolamentare richiamata, risultando altrimenti nullo il provvedimento (v. per tutte Cass. n. 6202-10, Cass. n. 4295-14, Cass. n. 19053-17, Cass. n. 16739-18);

inoltre non risulta dal decreto che la decisione sia stata presa in contraddittorio col ricorrente, e anche questo determina una violazione di legge;

è principio consolidato che la complessiva determinazione del compenso spettante al curatore del fallimento e il suo successivo riparto tra i soggetti succedutisi nella funzione, oltre che implicare la già detta specifica motivazione con riferimento ai criteri di riparto seguiti ai sensi dell’art. 39 L.Fall. e in relazione alla disciplina regolamentare ivi richiamata, necessita, per l’unitarietà della situazione sostanziale, che sia assicurata la partecipazione al procedimento camerale di tutti coloro che hanno rivestito tale qualità, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno nel rispetto del principio del contraddittorio (v. Cass. n. 25532-16, Cass. n. 14631-18); di nessuna rilevanza è a tal riguardo la circostanza che il ricorrente sia stato revocato dalla carica, come sostenuto nel controricorso; e oltre tutto non risulta che tanto sia stato posto a fondamento della decisione;

per le esposte ragioni il decreto va cassato;

segue il rinvio al medesimo tribunale di Torino il quale, in diversa composizione, rinnoverà l’esame uniformandosi ai principi esposti;

il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al tribunale di Torino anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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