Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4518 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 27/10/2016, dep.21/02/2017),  n. 4518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12102-2015 proposto da:

M.C., M.M.G., elettivamente domiciliate

in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO

SCIALLA, rappresentate e difese dall’avvocato ALESSANDRO BERTOLINI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

nonchè contro

M.F., M.A., M.M.L., elettivamente

domiciliati in ROMA LARGO TRIONFALE 7 presso lo studio dell’Avvocato

MARIO SCIALLA, rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSANDRO

BERTOLINI, giusta procura a margine del ricorso successivo;

– ricorrenti successivi –

avverso la decisione n. 1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE

di NAPOLI del 16/06/2014, depositata il 25/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

Il 25 giugno 2014 la Commissione Tributaria Centrale sezione di Napoli ha rigettato il ricorso per revocazione di C., F., M.G., A. e M.M.L. avverso la sentenza n. 335/2013 della stessa C.T.C.. Il lamentato errore revocatorio sarebbe consistito nel ritenere che il valore iniziale dei cespiti dichiarato ai fini INVIM non avrebbe potuto essere rettificato in carenza della relativa istanza da parte dei contribuenti, mentre, in sede di conclusioni, era stato specificamente richiesta la determinazione del valore iniziale dei beni caduti in successione nella misura del 47% di quelli finali.

Nella sua decisione, con riguardo al preteso errore revocatorio (ex art. 395 c.p.c., n. 4), la CTC ha affermato che i contribuenti non avevano proposto alcuna specifica e tempestiva istanza, nè addotto un giustificabile errore afferente l’originaria dichiarazione, lamentando soltanto, nel ricorso introduttivo, l’eccessività dei valori accertati.

Hanno proposto ricorso per cassazione C. e M.M.G., deducendo nullità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 e dell’art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4). La decisione della CTC, adita in sede di revocazione, non avrebbe consentito di comprendere se il motivo di ricorso fosse stato esaminato e, ove in effetti esaminato, per quali ragioni disatteso. Da ciò l’apparenza della motivazione.

Hanno proposto successivo ricorso per cassazione, da qualificare come incidentale (ex art. 371 c.p.c.) contro la medesima sentenza anche F., A. e M.M.L., invocando l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione fra le parti, costituito dalla circostanza dell’esistenza o meno nel giudizio di appello di una richiesta relativa alla rettifica dei valori iniziali.

L’Agenzia intimata non si è costituita.

Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi, proposti avverso la stessa decisione.

Il ricorso di C. e M.M.G. è fondato.

Con riguardo al motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 4, giova sottolineare che i ricorrenti avevano richiesto alla CTC, in sede revocatoria, di considerare che il loro atto di gravame conteneva l’istanza di rettifica. La CTC Campana ha in effetti testualmente risposto che “Dalla documentazione in atti si rileva che i contribuenti non hanno affatto presentato una specifica e tempestiva istanza ed ancor meno hanno dimostrato un proprio giustificabile errore afferente l’originaria dichiarazione. Nel ricorso introduttivo, atto cui bisogna far riferimento per definire i limiti della controversia, i ricorrenti, nei motivi di merito, hanno solo lamentato l’eccessività dei valori accertati con una generica descrizione dei cespiti…Sicchè non può ritenersi sussistente alcuna istanza specifica e tempestiva con cui si comunicava l’errore afferente l’originaria dichiarazione e se ne chiedeva la correzione”.

In altri termini, la motivazione è illogica e contraddittoria, perchè non offre una risposta diretta all’assunto dei ricorrenti (di fronte al loro invito a valutare l’atto di gravame, la CTC dichiara di aver preso in esame l’atto introduttivo), nè giustifica la scelta di limitare l’ambito della controversia appunto al ricorso di primo grado.

Si tratta dunque di un classico error in procedendo, in quanto si risolve in un contrasto tra la decisione ed il contenuto della domanda (cfr. Sez. 2, n. 8225 del 29/04/2004; Sez. 3, n. 3672 del 21/02/2006).

L’assunto che precede comporta l’assorbimento del ricorso incidentale proposto da F., A. e N.M.L., con riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5).

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso proposto da C. e M.M.G., assorbito il ricorso proposto da F., A. e M.M.L., cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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