Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4517 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4517 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 15864-2007 proposto da:
ALPA S.P.A.

(c.f. 01646100287), in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

Data pubblicazione: 26/02/2014

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato BOSCOLO MASSIMO, giusta procura a
2013

margine del ricorso;
– ricorrente –

1891

contro

ITALFONDIARIO S.P.A. (C.E./P.I. 00880671003), nella

1

qualità di mandataria della CASTELLO FINANCE
S.R.L., nella qualità di procuratore di INTESA
SANPAOLO S.P.A. (a seguito di fusione per
incorporazione del Sanpaolo IMI spa in BANCA INTESA
spa, incorporante INTESA GESTIONE CREDITI spa), in

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO
RIBOTY 28, presso l’avvocato PAVONI DOMENICO, che
la rappresenta e difende, giusta procura speciale
per Notaio avv. ENZO ROMANO di ROMA – Rep.n. 380287
del 2.3.2010;
– controricorrente.

avversò

la nen -Lenza

n. 1 ,1B7/2006 Ml1M MATE

D’APPELLO di VENEZIA, cipAultata il 03/10/200b;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 03/12/2013 dal Consigliere
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito,

per la ricorrente,

l’Avvocato COMEGNA

CARMELO, con delega avv. BOSCOLO, che ha chiesto

persona del legale rappresentante pro tempore,

l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato PAVONI
DOMENICO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità,

in

subordine

rigetto

del

AO 4U-A .

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 03/03/2000, a Banco Ambrosiano Veneto s.p.a.
creditore e in data 06/03/2000 a Intesa Gestione Crediti s.p.a. cessionaria,

confronti, sostenendo di non aver potuto impugnare il decreto per irregolarità
della notifica, da ritenersi in ogni caso nulla o inesistente.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, le convenute chiedevano in via
pregiudiziale dichiararsi inammissibile l’opposizione tardiva e, nel merito il suo
i
rigetto.
Il Tribunale di Vicenza, con sentenza in data 19/02/2003, dichiarava
inammissibile l’opposizione.
Proponeva appello ASCOT srl.
Costituitosi il contraddittorio, Intesa Gestione Crediti spa e Banca Intesa spa,
successore del Banco Ambrosiano Veneto chiedevano il rigetto dell’appello.
La Corte di Appello di Venezia / con sentenza del 3 ottobre 2006, rigettava
l’appello.
Ricorre per cassazione, ALPA S.p.A., successore di ASCOT srl.
Resiste con controricorso Italfondiario spa, procuratrice di Castello Finance srl,
cessionaria del credito di Intesa Gestione Crediti s.p.a., nonché procuratrice di
Intesa San Paolo spa, già Banca Intesa s.p.a.. Entrambe le parti depositano
memoria per l’udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1

ASCOT srl proponeva opposizione tardiva a decreto ingiuntivo i emesso nei suoi

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt.647, 650 145,
149 cpc , art. 8 L. 890/ 1982, per non avere il giudice ordinato la rinnovazione
della notifica prima di dichiarare esecutivo il decreto.

1953, 8 L. n. 890 del 1982 per avere il giudice ritenuto la sussistenza di
,

giudicato interno relativamente al decreto ingiuntivo reso esecutivo..
Con il terzo, violazione delle medesime norme t per mancata indicazione del
luogo di affissione e di bollo sull’avviso di ricevimento inviato per posta.
I primi due motivi vanno trattati congiuntamente, perché strettamente connessi.
Giurisprudenza ampiamente consolidata ( tra le altre, Cass. S.U. n. 1154/98; n.
19429/05) precisa che il decreto ingiuntivo non opposto in termini passa in
giudicato. L’opposizione tardiva di cui all’art. (50 c.p.c. è ammissibile se
)
l’opponente prova di non aver avuto conoscenza del decreto per irregolarità

j

della notifica ovvero per caso fortuito o forza maggiore. Va precisato che il
decreto ingiuntivo fu reso esecutivo poco tempo prima della nota sentenza della
Corte Costituzionale n. 346 del 1998, che dichiarò costituzionalmente illegittimo
l’art. 8, terzo comma, L. n. 890 del 1982, in tema di notificazione di atti
giudiziari a mezzo posta, nella parte in cui prevedeva che il piego fosse ,

cLc (A

restituito al mittente in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo pl

gg. dal deposito presso l’ufficio postale e indicò„ la necessità di un) ulteriore
raccomandata,con indicazione delle formalità effettuate.
Il decreto ingiuntivo fu notificato a mezzo posta secondo le formalità previste
dal predetto art. 8 prima dell’intervento dei giudici della onsulta. Ma,

2

Con il secondo, violazione degli artt. 647, 650, 324 c.p.c., 2909 c.c., 30 L. 87 del

all’evidenza, il passaggio in giudicato del decreto stesso impedisce
necessariamente che possa prendersi in considerazione tale intervento della corte
di legittimità.

decreto ingiuntivo, contro il quale non sia stata proposta opposizione, ordina la
rinnovazione della notifica quando risulti od appaia probabile che l’intimato non
ne abbia avuto conoscenza. Pacificamente il giudice non ha disposto
rinnovazione della notifica ma la previsione dell’art. 647 c.p.c. è da porre in
stretto collegamento con l’art. 650 c.p.c. e i presupposti dell’esecuzione tardiva
diversamente da quanto sostengono i ricorrenti.
La scelta del giudice di non ordinare la rinnovazione della notifica non è
autonomamente impugnabile, come non lo è il decreto di esecutorietà dopo
trascorsi i termini dell’opposizione ( tra le altre, Cass. N. 9314/87 ), e allo stesso
modo non lo sono i vizi che determinano la nullità della notifica. Il controllo è
effettuato in sede di opposizione tardiva, in quanto ne sussistano i presupposti:
come si detto, la notifica è regolare ratione temporis, né i ricorrenti hanno
provato o chiesto di provare l’esistenza di caso fortuito o forza maggiore,
impeditivi della conoscenza del decreto.
I due motivi vanno pertanto rigettati in quanto infondati.
Quanto al terzo motivoi va precisato che l’art. 4 L. n. 890 del 1982 prevede i
requisiti dell’avviso di ricevimento del piego, ivi compreso il bollo/ qualora
t a-fui° ‘1>74.,i
Imstzté gra( consegnato al destinatario, mentre, nella specie l’avviso di
ricevimento fu restituito al mittente per compiuta giacenza. Ai sensi dell’art. 8 L.

3

Ai sensi dell’art. 647 c.p.c. , il giudice, richiesto di attribuire esecutorietà al

n. 890 del 1982, se l’agente postale non può recapitare il piego, questo è
depositato subito nell’ufficio postale e l’agente rilascia avviso al destinatario )
mediante affissione alla porta di ingresso od immissione nella cassetta di

deposito, nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione anche (e
sul punto è corretta l’affermazione dei ricorrenti) sull’avviso di ricevimento che,
datato e sottoscritto dall’agente postale, è unito al piego. Compiuta la giacenza,
il piego è datato e sottoscritto dall’impiegato e subito restituito ” in
raccomandazione ” unitamente all’avviso di ricevimento al mittente.
Nel caso in esame risulta — e non è contestato — che sull’avviso di ricevimento e
sul piego sono menzionate le formalità prescritte dalla legge, attestazione
dell’avvenuto deposito presso l’ufficio postale, rilascio dell’avviso al
destinatario, avvenuto mediante immissione nella cassetta di corrispondenza
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dello stabile in indirizzo: sede della società, nonchè i o ivi c e avevano
determinato le formalità: mancanza del destinatario o inidoneità delle persone
abilitate. Sono presenti infine sull’avviso di ricevimento, unito al piego restituito
al mittente, data e sottoscrizione dell’agente postale.
Va pertanto rigettato anche il terzo motivo.
Conclusivamente va rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

4

corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. Di tali formalità e del

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali , che liquida in Euro 7.500,00 di cui E. 200,00 per esborsi, oltre
accessori di legge.

Il consigliere este1Wre

e

Roma, 3 dicembre 2013

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