Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4517 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. I, 24/02/2010, (ud. 29/10/2009, dep. 24/02/2010), n.4517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno

Buozzi 53, presso l’avv. Russo Claudio, che lo rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GALLONE s.n.c. di BARLETTA ANGELA e GALLONE TOMMASO, B.

A. e G.T.G.;

– intimati –

avverso il decreto del Tribunale di Brindisi in data 14 febbraio

2008, cron. n. 180/08, nel procedimento iscritto al n. 1/05 Reg.

Conc.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29 ottobre 2009 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udito, per il ricorrente, l’avv. Claudio Russo, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso riportandosi alla

relazione in atti.

La Corte letti gli atti depositati:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

1. l’avv. P.F., commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo della s.n.c. Gallone di Barletta Angela e Gallone Tommaso, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 14 febbraio 2008, con il quale il Tribunale di Brindisi ha liquidato il suo compenso, deducendo, con un unico motivo, che tale liquidazione è stata effettuata, con vizio di motivazione, in misura inferiore agli importi minimi previsti dal D.M. n. 570 del 1992;

1,1. gli intimati non hanno svolto difese e la relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha concluso per la fondatezza del ricorso.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

2. è da ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di liquidazione del compenso del commissario giudiziale di una procedura di concordato preventivo, avente natura decisoria e carattere definitivo (Cass. 2007/22010); il ricorso è tuttavia privo di fondamento, in quanto il compenso liquidato, pari ad Euro 50.000,00, comprensivo dell’acconto di Euro 22,000 già percepito, non è inferiore agli importi minimi previsti dal D.M. n. 570 del 1992;

2.1. infatti, ai sensi del D.M. 28 luglio 1992, n. 570, art. 1 – richiamato dall’art. 5 dello stesso Decreto per la determinazione dei compensi del commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo, calcolati in percentuale sull’ammontare dell’attivo e del passivo risultanti dall’inventario redatto ai sensi dell’art. 172, L. Fall. – per le somme relative all’ammontare dell’attivo eccedenti Euro 516.456,90 ed Euro 1.549.370,00, indicate al comma 1, lett. g) ed h) è previsto un compenso percentuale, rispettivamente, sino all’1,80% e sino allo 0,90, senza indicazione di percentuale minima, indicazione prevista invece per i minori importi, sempre relativi all’ammontare dell’attivo, indicati nelle lett. da a) ad f), e per gli importi relativi all’ammontare del passivo (art. 1, comma 2);

2.2. nel caso di specie, determinato dal giudice di merito l’ammontare dell’attivo e del passivo rispettivamente in Euro 4.686.957,48 e in Euro 6.316.861,67, il compenso complessivo di Euro 50.000,00 liquidato al commissario giudiziale rispetta le percentuali minime previste dall’art. 1 del citato D.M. (l’importo minimo liquidabile, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a)-f), e comma 2, è pari ad Euro 29.342,81), mentre, con riferimento alle somme dell’ammontare dell’attivo indicate, senza percentuale minima, al comma 1, lett. g) ed h) è stato liquidato un compenso residuo di Euro 20.657,19 (Euro 50.000,00 – Euro 29.342,81 = Euro 20.657,19) compatibile con l’importo percentuale indicato nel decreto ministeriale e sorretto da congrua motivazione, immune da vizi logici, fondata sulla considerazione del lavoro svolto, dell’impegno profuso e dei risultati conseguiti.

3. le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso, ma nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo le parti intimate svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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