Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4516 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 536-2018 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA COLOMBARONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato AURELIO MARINO;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE

CANTILLO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 647/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 16/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

C.V. convenne la Banca Monte dei Paschi di Siena dinanzi al tribunale di Salerno per sentir accertare che illegittimamente la banca aveva mancato di trasmettergli copia degli estratti conto di periodo relativi al suo conto corrente, specificamente richiesti con lettera raccomandata, e per sentirla quindi condannare alla consegna dei medesimi e al risarcimento dei danni da ciò provocati, da liquidarsi in separato giudizio; radicatosi il contraddittorio il tribunale dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di consegna dei documenti, alla quale consegna la banca aveva provveduto, e rigettava la domanda di condanna generica ritenendo non dimostrata, seppure in valutazione sommaria e probabilistica, la portata dannosa della avversa condotta;

la decisione, gravata da C., è stata confermata dalla corte d’appello di Salerno, e avverso la relativa sentenza il predetto ha proposto ricorso per cassazione;

la banca ha replicato con controricorso;

il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con un unico sostanziale motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione ai principi di causalità materiale e giuridica (art. 278 c.p.c., art. 1223 c.c. e art. 40 c.p.), sostenendo che la condanna generica al risarcimento del danno presuppone il mero accertamento di potenziale idoneità lesiva dell’illecito, a prescindere dalla concreta esistenza di un danno e dalla sua misura, semmai da stimare nella fase processuale successiva;

imputa alla corte d’appello di avere errato nel ritenere, invece, il giudizio di condanna generica non esaurito dal mero accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di danni;

deve osservarsi che, per quanto si evince dal ricorso (pag. 4), al fondo della domanda era stato addotto che la mancanza degli estratti conto aveva impedito all’attore di dare avvio a un’azione giudiziale nei confronti della banca: (i) per la ripetizione di somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi passivi e di commissione di massimo scoperto, (ii) per il recupero di somme illegittimamente non accreditate per interessi attivi e (iii) per una (non meglio precisata) lesione patrimoniale patita sotto forma di perdita di chance;

di contro il tribunale aveva osservato che la condotta omissiva della banca non poteva ritenersi neppure potenzialmente lesiva nel senso sostenuto dall’attore, poichè egli, pur a fronte dell’omesso tempestivo invio della documentazione contabile, ben avrebbe potuto (e dovuto) prendere contatti con la banca per ottenere le opportune spiegazioni e, in ogni caso, ben avrebbe potuto attivare, ove necessario, un procedimento d’urgenza col fine di ottenere i documenti; inoltre, sempre secondo il tribunale, egli avrebbe potuto instaurare la causa relativa alle ripetizioni, poichè avendo già inoltrato la raccomandata ai sensi dell’art. 119 del T.U.B., e interrotto così il termine prescrizionale, i documenti si sarebbero potuti avere in quella sede mediante semplice istanza di acquisizione ex art. 210 c.p.c.;

simile valutazione è stata condivisa (e replicata) dalla corte d’appello, e avverso la motivazione della stessa non risultano formulate censure sotto il profilo dell’omesso esame di distinte circostanze di fatto, nei limiti di cui all’attuale art. 360 c.p.c., n. 5;

ciò stante il ricorso, predisposto in iure, è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.;

la corte d’appello di Salerno ha fatto applicazione del principio secondo cui “ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l’illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato”; nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio “è soltanto l’accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l’esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all’an debeatur e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto” (v. Cass. n. 21326-18, Cass. n. 6235-18, Cass. n. 1631-09 e molte altre);

in altre parole l’accertamento necessario ad accogliere una simile domanda comprende non solo la valutazione di esistenza di un comportamento illecito, ma anche “la potenzialità dannosa”: id est, l’idoneità dello stesso a cagionare il danno (patrimoniale o non patrimoniale) prospettato dall’attore, onde potersi poi rinviare al separato giudizio l’accertamento in concreto di tale danno nella sua determinazione quantitativa;

il giudizio sulla potenzialità dannosa di una condotta è un giudizio di fatto, e solo in tale giudizio – oltre tutto pienamente confermativo di quello analogo svolto dal tribunale – è da individuare la ratio dell’impugnata sentenza;

in particolare non attiene alla ratio decidendi l’ulteriore inciso, che pur compare nella parte finale della motivazione, secondo cui nel giudizio di condanna generica l’attore avrebbe pure l’onere di indicare i mezzi di prova ai fini del quantum debeatur; su detto inciso insiste la critica del ricorrente (soprattutto in memoria), ma inutilmente poichè la surriferita considerazione della corte territoriale, per quanto inesatta e come tale da correggere ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non risulta essenziale, visto che il rigetto è stato infine motivato sulla base della ritenuta inesistenza della potenzialità lesiva della condotta imputata alla banca;

questo apprezzamento di fatto, non sindacato sul versante della motivazione, è dunque intangibile in questa sede;

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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