Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4515 del 26/02/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 4515 Anno 2014
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DE CHIARA CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOSIO LA GRECA GIOVANNI, rappresentato e difeso, per
procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Roberto
Regni ed elett.te dom.to presso lo studio dell’avv. Fabrizio Alessandro Passarini in Roma, Via della Giuliana
n. 32 – C/F- 1 ,?)SL GrIA 1-4- e.04 CMS-r –
•
–
ricorrente
–
contro
2013
)698
FALLIMENTO MATER DEI S.R.L.; GESTIONE LIQUIDATORIA EX
USL 11 DI FABRIANO; REGIONE MARCHE; BOSIO LA GRECA
Data pubblicazione: 26/02/2014
MAFALDA; BOSIO LA GRECA VIRGINIA
–
intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n.
353 N.D. depositata il 9 giugno 2006;
udienza dell’8 novembre 2013 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe CORASANITI, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio risarcitorio promosso dalla Mater Dei
s.r.l. – e poi proseguito dal curatore del suo fallimento nei confronti della Regione Marche e della gestione liquidatoria della ex USL n. 11 di Fabriano,
spiegarono intervento in primo grado il sig. Giovanni
Bosio La Greca, socio ed ex amministratore unico della
società, nonché, con separato atto, le figlie di lui e
consocie sig.re Mafalda e Virginia Bosio La Greca. Il
Tribunale di Ancona adito dichiarò ammissibile
l’intervento di queste ultime, ma non quello del loro
genitore, e accolse la domanda attorea.
La Corte della stessa città, adita con appello
principale della Regione Marche e appelli incidentali
della gestione liquidatoria predetta e del sig. Giovan-
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica
ni Bosio La Greca, con sentenza non definitiva ha, in
particolare, respinto il gravame di quest’ultimo confermando l’inammissibilità del suo intervento in giudizio, sul rilievo che, mentre i punti l, 2 e 3 delle
Tribunale concernevano i danni subiti dalla società attrice, i punti 4 e 5 riguardavano invece danni subiti
da lui stesso (la cui pretesa non era stata peraltro
coltivata in appello) che impedivano di qualificare come adesivo dipendente il suo intervento – da considerare nella sua globalità – neppure con riferimento ai soli primi tre punti delle conclusioni.
Avverso detta sentenza il sig. Bosio La Greca ha
proposto ricorso per cassazione articolando un solo motivo di censura, cui nessuna delle parti intimate ha
resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando
violazione dell’art. 105 c.p.c., si sostiene che
l’attuale ricorrente aveva concluso, nel giudizio di
primo grado, sia per l’accoglimento delle conclusioni
rassegnate dalla parte attrice, sia per il riconoscimento del danno ulteriore da lui personalmente subito,
e che a qualificare come adesivo dipendente il suo intervento bastava la prima parte di quelle conclusioni,
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conclusioni definitive da lui rassegnate davanti al
non essendovi tra le varie parti di esse alcun rapporto
di interdipendenza.
1.1. – Il motivo è inammissibile poiché il contenuto delle conclusioni di cui si tratta non viene indi-
la censura resta generica.
2.
Va
conseguentemente
dichiarata
l’inammissibilità del ricorso.
In mancanza di attività difensiva delle parti intimate non occorre provveere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma 1’8 novembre 2013.
cato con sufficiente specificità nel ricorso, cosicché