Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4515 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 24/02/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 24/02/2011), n.4515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2981-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimato –

e sul ricorso 5679-2007 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SCAVONE MAURIZIO, giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2010/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/01/2006 R.G.N. 1388/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO LUIGI; udito

l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15/12/05 la Corte d’Appello di Torino – sezione lavoro rigettò l’appello proposto il 15/7/05 dalla s.p.a Poste Italiane avverso la sentenza emessa il 2/7/04 dal giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo, con la quale era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto stipulato il 29/9/00 con A.A. in relazione al periodo 2/10/00 – 31/1/01. La Corte territoriale accertò, in particolare, che tra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 2/10/00, dopo aver rilevato che l’appellante società non aveva fornito la prova della sussistenza delle esigenze eccezionali conseguenti alla ristrutturazione degli assetti occupazionali che avrebbero potuto giustificare, alla stregua della chiara disposizione collettiva di riferimento del 25/9/97, il ricorso alla tipologia del contratto a termine e, per l’effetto, condannò la convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate dal lavoratore sin dal 5/2/04.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la s.p.a Poste Italiane affidando l’impugnazione ad un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso l’ A. il quale propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato all’accoglimento di quello principale, rilevando, attraverso due motivi di censura, che la Corte d’appello aveva omesso di esaminare la questione della efficacia temporale limitata al 30/4/1998 della causale di assunzione introdotta dall’Accordo integrativo del 25/9/97, termine oltre il quale non era consentito stipulare contratti a termine per la causale di cui trattasi, ed aveva in tal modo erroneamente interpretato le norme di legge e del contratto collettivo di riferimento.

L’ A. deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

La società Poste Italiane s.p.a resiste al ricorso incidentale con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col presente ricorso la società Poste Italiane s.p.a insorge verso la sentenza impugnata denunziandone, con un unico articolato motivo, i vizi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 di violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg.

(art. 360 c.p.c., n. 3), di contraddittoria ed omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). In particolare, la società ricorrente imputa alla Corte territoriale una erronea interpretazione della L. n. 56 del 1998, art. 23 deducendo che tale norma consente all’autonomia collettiva, al contrario di quanto affermato dal giudice d’appello, di costruire fattispecie legittimanti le assunzioni a termine collegate a situazioni tipicamente aziendali sulla base di una delega ampia conferita dal legislatore alle parti sociali.

Tale erronea interpretazione avrebbe poi influenzato, secondo la tesi di parte ricorrente, quella sul contenuto dell’accordo del 25/9/97 che non esige affatto, come sostenuto nella sentenza impugnata, la prova della sussistenza di un collegamento tra l’astratta previsione collettiva inerente la causale prevista per l’adozione della tipologia dei contratti a termine ed i singoli contratti a termine stipulati in base alla stessa norma contrattuale.

In definitiva, la ricorrente conclude il proprio assunto affermando che essa era onerata della sola prova della sussistenza del processo di ristrutturazione prefigurato dall’accordo sindacale come ragione giustificatrice per il ricorso alla tipologia contrattuale “de qua”, ma non anche del collegamento tra tale processo e le singole assunzioni a termine.

Da parte sua, il controricorrente, nello spiegare il ricorso incidentale condizionato, obietta che la Corte d’appello aveva omesso di esaminare la questione della limitazione temporale al 30/4/1998 della causale di assunzione in esame, così come introdotta dall’Accordo integrativo del 25/9/97, termine oltre il quale non era più consentita l’adozione di contratti a termine per la causale in contestazione, circostanza, questa, rilevata anche dal giudice di primo grado. Sempre a tal riguardo il controricorrente si duole della violazione ed erronea applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, della L. n. 56 del 1987, art. 23 nonchè degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1367 c.c. in relazione alle disposizioni degli accordi collettivi di settore in tema di contratti di lavoro a termine (art. 360 c.p.c., n. 3). Entrambi i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il ricorso principale è infondato.

Osserva il Collegio che la Corte di merito, tra l’altro, ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’Ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane” – ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto “de quo”. Al riguardo, sulla scia della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588), è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato”. (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.

fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va, quindi, confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo, seppur per ragioni diverse da quelle adottate con la sentenza impugnata, risultando superfluo l’esame di ogni altra censura al riguardo.

Ne consegue che il ricorso principale va rigettato, per cui rimane assorbito quello incidentale che è stato proposto solo condizionatamente all’ipotesi, nella fattispecie non realizzatasi, di accoglimento dell’impugnazione principale.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della società ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo in favore del lavoratore.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 54,00, per esborsi ed Euro 2000,00 per onorario, oltre IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA