Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4515 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 24/02/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26714-2006 proposto da:

G.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PALADIN FRANCESCO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ALUMIX S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 28970-2006 proposto da:

ALUMIX S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell’avvocato PERSIANI

MATTIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PANIZ

MAURIZIO, PROIA GIAMPIERO, STIVANELLO GUSSONI FRANCO, giusta procura

speciale atto notar PIERANDREA FABIANI di ROMA del 13/10/06, rep.

66541;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 645/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/09/2005 r.g.n. 597/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2010 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;

udito l’Avvocato PALADIN FRANCESCO; udito l’Avvocato MATTIA PERSIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del

ricorso principale, assorbito il secondo, inammissibilità del

ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22 settembre 2005 la Corte d’appello di Venezia riformava la decisione non definitiva n. 19/1999, con cui il Tribunale di Belluno aveva dichiarato la propria competenza, ed non quella del Tribunale fallimentare di Roma, sulla domanda proposta da G.M. contro la datrice di lavoro s.p.a. Alumix, attualmente in liquidazione coatta amministrativa, ed intesa ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento. Con la stessa sentenza la Corte d’appello, in riforma della decisione n. 137/2001 del medesimo Tribunale, di accoglimento della detta domanda di merito, dichiarava improseguibile il processo in pendenza della procedura di l.c.a..

La Corte, evocando il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 52 escludeva che la detta pendenza permettesse l’accertamento di un qualsiasi diritto di credito verso l’impresa sottoposta a l.c.a. al di fuori della procedura concorsuale e riteneva valere la detta esclusione anche nel caso di specie, in cui, avendo il lavoratore agito non solo per l’accertamento di illegittimità del licenziamento ma anche per la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno, ed essendo stato sospeso il processo, egli aveva dichiarato, in sede di riassunzione, di rinunciare alla domanda di condanna. Contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale il G. ed in via incidentale la s.p.a. Alumix in l.c.a., che è anche controricorrente. Il ricorrente principale ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

Col primo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione del R.D. n. 267 del 1942, artt. 24, 51, 52, 195, 201 e 209, artt. 112 e 132 cod. proc. civ., sostenendo la procedibilità davanti al giudice del lavoro, anche in pendenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa datrice di lavoro, della domanda di mero accertamento dell’illegittimità del licenziamento.

Col secondo motivo egli, invocando le stesse disposizioni del R.D. n. 267 del 1942 nonchè gli artt. 112, 132, 303 e 305 cod. proc. civ., insiste nella tesi ora detta, dicendola valida anche nel caso in cui il lavoratore-attore abbia rinunciato alla domanda di risarcimento del danno e proseguito la sola azione di mero accertamento, così liberamente esercitando il proprio potere dispositivo processuale.

I due connessi motivi sono fondati.

In caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a l.c.a.

Spetta al giudice del lavoro la cognizione della domanda, proposta dal lavoratore, di accertamento dell’illegittimità del licenziamento, poichè solo le domande di condanna sono riservate alla previa verifica amministrativa da parte degli organi della procedura concorsuale, in sede di accertamento dello stato passivo e per la tutela degli altri creditori (ex multis Cass. 25 febbraio 2009 n. 4547, Sez. un. 10 gennaio 2006 n. 141). Nè questa regola viene meno quando l’attore, dopo aver proposto le domande di accertamento e di condanna, nel corso del processo rinunci alla seconda e mantenga solo la prima.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d’appello di Trieste, che si pronuncerà sull’impugnazione del licenziamento.

Il ricorso incidentale è inammissibile poichè la ricorrente con esso “intende ribadire tutte le argomentazioni, conclusioni ed eccezioni già svolte nei propri precedenti scritti difensivi”, ossia non sottopone a censura alcuna parte della sentenza asseritamente impugnata.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Trieste, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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