Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4515 del 21/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4515
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21609-2018 proposto da:
COMER COSTRUZIONI MERIDIONALI SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dagli avvocati ENRICO MACRI’, MARCO PULVIRENTI;
– ricorrente –
contro
FRANCO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso
lo studio del Dott. MARCO GARDIN, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANTONIO TOMMASO DE MAURO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 266/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 06/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA
IOFRIDA.
Fatto
RILEVATO
che:
– la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 266/2018, depositata il 6/3/2018, in controversia promossa dalla Franco srl, nei confronti della Comer Costruzioni spa, al fine di sentirla condannare, al pagamento in proprio favore del corrispettivo di un contratto di noleggio a freddo di mezzi meccanici, concluso inter partes nel 2009-2010, ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Lecce, che aveva condannato la convenuta, ritenuta dimostrata l’esecuzione del contratto (attraverso documenti di trasporto, comprovanti la consegna dei mezzi da parte del noleggiatore), al pagamento all’attrice della somma di Euro 578.760,00, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002 e rivalutazione monetaria, dichiarata inammissibile l’eccezione di simulazione relativa (del contratto di nolo dissimulante un contratto di subappalto nullo), stante la costituzione tardiva della società convenuta e la non rilevabilità d’ufficio, eccezione comunque ritenuta anche infondata, per difetto di prova dell’accordo simulatorio;
– in particolare, i giudici di appello hanno dichiarato inammissibile la querela di falso, proposta dall’appellante Comer al fine di sentire dichiarare la falsità materiale del contratto di noleggio e dei relativi documenti di trasporto, per difetto di rilevanza, emergendo l’effettiva esistenza del contratto di nolo, non necessitante della forma scritta, da altri documenti regolarmente acquisiti agli atti (essenzialmente la corrispondenza intercorsa tra le parti ed il pagamento con assegno di una fattura del 2010), comprovanti sia l’effettività del contratto di nolo a freddo sia la misura del compenso concordato giornaliero sia l’effettiva consegna dei mezzi; quindi, la Corte di merito ha confermato l’inammissibilità della eccezione di simulazione, in quanto volta non solo ad eliminare il contratto di nolo perchè simulato ma anche a fare valere la nullità del contratto di subappalto dissimulato, con conseguente ampliamento, non consentito, per effetto della costituzione tardiva in primo grado, del thema decidendum. I giudici di appello hanno quindi respinto l’appello principale, dichiarando assorbito quello incidentale della Franco;
– avverso la sentenza suddetta, la Comer Costruzioni spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Franco srl (che resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato in unico motivo).
Diritto
RITENUTO
che:
– è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti e, a seguito di comunicazione della proposta, le parti ricorrente principale e controricorrente-ricorrente incidentale hanno depositato atto di rinuncia al ricorso principale ed a quello incidentale, con reciproche accettazioni, per sopravvenuta carenza di interesse, avendo dichiarato di avere transatto la controversia, con regolamentazione anche delle spese processuali;
– ne consegue l’estinzione del giudizio, ali sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.;
– non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, stante l’accettazione della rinunzia da parte della controricorrente;
– neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la “ratio” del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020