Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4515 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 15/09/2016, dep.21/02/2017),  n. 4515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3631-2014 proposto da:

M.F., domiciliato presso in PIAZZA CAVOUR presso la

CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

COMUNI PERUGIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1359/2013 del GIUDICE DI PACE di PERUGIA,

emessa il 18/12/2013 e depositata il 30/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.F. ha proposto ricorso per cassazione, depositato il 16 gennaio 2014 e notificato il 7 gennaio 2014 al Sindaco del Comune di Perugia, avverso la sentenza del Giudice di pace di Perugia che ha rigettato l’opposizione proposta L. n. 689 del 1981, ex art. 22, dal ricorrente in ordine verbale irrogativo di sanzione amministrativa.

Ha rilevato il relatore nominato che sembravano sussistere i presupposti per ritenere inammissibile il ricorso sotto molteplici profili.

In particolare, il ricorso, con cui viene impugnata una sentenza resa dal Giudice di pace di Perugia, risulta sottoscritto dallo stesso M..

Inoltre si tratta di atto non inquadrabile nella categoria del ricorso per cassazione, posto che non contiene alcuno dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c.. Orbene, l’impugnazione sottoscritta dalla parte ricorrente personalmente, in difetto dei requisiti di cui all’art. 86 c.p.c., e non già da un avvocato iscritto all’apposito albo, comporta che l’atto in questione, ove mai fosse qualificabile come ricorso, sarebbe comunque inammissibile ai sensi dell’art. 365 c.p.c..

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Nulla va disposto in ordine alle spese di lite della fase di legittimità non avendo svolto difese l’Ente locale intimato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte e tenuta a dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-2^ Sezione Civile, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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