Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4515 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. II, 19/02/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 19/02/2021), n.4515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8161-2016 proposto da:

ERREBI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,

presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENRICO SERENO ARGENTA, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 16, presso lo studio dell’avvocato SABINA LORENZELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO FOGLIOTTI, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1671/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 23/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2011 S.R.A. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Asti la Errebi s.p.a., concessionaria Renault della zona, per sentirla condannare alla restituzione della somma di Euro 15 mila, oltre interessi e rivalutazione.

1.1. L’attore dedusse che la somma indicata, ricavata dalla vendita dell’autovettura usata di sua proprietà, era rimasta nella disponibilità di Errebi a titolo di caparra confirmatoria per l’acquisto della nuova autovettura (OMISSIS), come da ordine sottoscritto in data (OMISSIS); che l’ordine di acquisto non recava indicazioni sulla data di consegna e sul prezzo dell’auto nuova; che all’incirca un anno più tardi, dopo vari solleciti, la concessionaria gli aveva comunicato la data di consegna ((OMISSIS)) ed il prezzo. Ritenute inaccettabili entrambe le indicazioni, il S. aveva contestato la validità del contratto, e quindi agito per la restituzione della caparra, previo accertamento della nullità del contratto.

La società convenuta contestò gli assunti attorei, domandando, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento del S., il riconoscimento del diritto a trattenere la caparra, la condanna del S. al pagamento dell’importo di Euro 740,00 per prestazioni diverse, di cui alla fattura n. (OMISSIS).

1.1. Il Tribunale di Asti, con la sentenza n. 511 del 2013, rigettò la domanda dell’attore e accolse la riconvenzionale.

2. La Corte d’appello ha parzialmente riformato la decisione ritenendo che il contratto fosse nullo perchè il prezzo della vettura non era stato indicato, neppure in via mediata attraverso il richiamo al listino ufficiale della casa costruttrice, e del pari indeterminato quanto al tempo della consegna, concludendo per la condanna di Errebi alla restituzione della somma di Euro 15 mila, oltre interessi.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Errebi spa, sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso S.R.A.. In prossimità dell’udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciato omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione.

Il fatto pretermesso sarebbe costituito dalla richiesta di finanziamento, sottoscritta da entrambi i contraenti, indirizzata a RCI Banque succursale italiana, ricevuto l’8 febbraio 2010, nel quale era indicato il prezzo della vettura in Euro 31.361,00 (documento prodotto da Errebi in primo grado, riportato in ricorso), e dimostrerebbe che il prezzo era stato determinato, in epoca successiva alla conclusione del contratto e antecedente alla consegna dell’automobile, quando era stato reso noto il listino prezzi relativo al tipo di veicolo, con gli accessori richiesti dall’acquirente.

2. Con il secondo motivo è denunciato omesso esame di fatto decisivo e si contesta che al Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che Errebi, in quanto concessionaria della Renault per la zona di Asti, doveva attenersi al listino prezzi della casa concedente.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione dell’art. 1474 c.c. sul rilievo che, trattandosi di vendita di cosa generica – autovettura di una certa marca e modello -, il prezzo normalmente praticato dal venditore costituiva un parametro di riferimento sicuro.

4. Con il quarto motivo è denunciata violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti – artt. 1362 c.c., commi 1 e 2, artt. 1366 e 1367 c.c. – e si lamenta che la Corte d’appello non avrebbe ricostruito la volontà delle parti, come risultante non solo dalle espressioni utilizzate nel contratto ma anche dal comportamento successivo, consistito nella richiesta di finanziamento per l’acquisto dell’automobile al prezzo di Euro 31.361,00.

5. Con il quinto motivo si contesta l’applicabilità alla fattispecie in esame del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. n). La norma citata riguarda l’ipotesi in cui il contratto preveda la determinazione del prezzo al momento della consegna, mentre nel caso di specie il prezzo era già determinato e noto alle parti al momento della richiesta di finanziamento, antecedente alla consegna.

6. Con il sesto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1346,1418,1470 c.c., nonchè degli artt. 1325,1326 c.c.

La società ricorrente ribadisce che la determinazione del prezzo era avvenuta in data 8 febbraio 2010, prima che il S. comunicasse l’intenzione di riavere la caparra (4 marzo 2010), contestando la nullità del contratto per indeterminatezza del prezzo.

7. Con il settimo motivo, che denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362,1183,1346,1418 e 1470 c.c., la società ricorrente lamenta la ritenuta nullità del contratto per indeterminatezza assoluta della data di consegna del bene compravenduto, evidenziando che l’espressione “appena possibile”, riferita alla consegna della vettura, avrebbe dovuto essere contestualizzata.

8. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

8.1. Occorre in premessa ricordare che risulta pacifico che il bene compravenduto fosse una vettura (OMISSIS) RS, 250 CV, che al momento della conclusione del contratto non era ancora in distribuzione e della quale non era stato ancora pubblicato il listino prezzi.

Nel contratto (riportato a pag. 5 del ricorso) si legge che la consegna sarebbe avvenuta “appena possibile”, al “prezzo di listino chiavi in mano da stabilire appena abbiamo riferimenti”.

La Corte d’appello ha rilevato la nullità del contratto per mancanza del requisito essenziale del prezzo, in quanto non determinato e non determinabile, osservando che, al momento della conclusione del contratto, il listino prezzi della vettura non era stato pubblicato e, comunque, il contratto non faceva cenno al listino ufficiale dei prezzi delle vetture della marca e del tipo richiesto dall’acquirente.

9. La decisione è erronea.

9.1. La Corte d’appello non ha esaminato la documentazione (pagg. 15-20 del ricorso) relativa alla richiesta di finanziamento, formulata con riferimento all’acquisto della vettura e sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale era stato indicato il prezzo di Euro 31.361,00. L’odierno resistente ne dà atto, precisando che egli “ebbe a sottoscrivere una domanda di finanziamento e non un contratto di finanziamento”, e che il finanziamento non fu mai concesso (pag. 11 del controricorso).

Trattandosi di documentazione che assume valenza decisiva ai fini della determinazione del prezzo, l’omesso esame integra il vizio enucleato dalla giurisprudenza costante di questa Corte, a partire da Sezioni Unite n. 8053 del 2014, come il “tassello mancante” alla plausibilità delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario.

9.2. Ulteriormente si deve stigmatizzare la lettura che la Corte d’appello ha dato del contratto inter partes, senza considerare che l’espressione “prezzo da stabilire appena abbiamo riferimenti”, nel contesto economico-sociale di riferimento, non poteva che rimandare al prezzo fissato dalla casa produttrice dell’automobile, e quindi ad un parametro oggettivo, non rimesso all’arbitrio di una delle parti, al quale la concessionaria era tenuta ad attenersi.

9.3. La sentenza impugnata risulta censurabile anche sotto il profilo, logicamente subordinato, della mancata verifica dell’applicabilità dell’art. 1474 c.c.

Una volta escluso – come ha fatto la Corte d’appello che le parti avessero indicato il criterio di determinazione del prezzo, il principio di conservazione del contratto imponeva di verificare se la lacuna del regolamento contrattuale potesse essere colmata attraverso i criteri suppletivi dettati dalla norma richiamata (ex plurimis, Cass. 08/05/2006, n. 10503; Cass. 23/07/2004, n. 13807).

10. Il quinto motivo di ricorso risulta inammissibile, in quanto introduce una questione estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’appello non ha trattato il tema dell’applicabilità al caso di specie del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. n), che pone la presunzione di vessatorietà della clausola con la quale si stabilisce che il prezzo del bene sarà quello risultante dal listino prezzi al momento della consegna.

11. Il sesto motivo, che pone la questione, logicamente connessa al primo motivo, della avvenuta determinazione del prezzo in epoca successiva alla conclusione del contratto ma antecedente alla richiesta di restituzione della caparra da parte dell’acquirente, rimane assorbito nell’accoglimento del primo motivo.

12. Risulta fondato il settimo motivo di ricorso.

La Corte d’appello ha rilevato la nullità del contratto per indeterminatezza della data di consegna senza tenere conto che, nel contesto dato – automobile non ancora distribuita sul mercato ma in procinto di esserlo – l’espressione “appena possibile” riferita alla consegna dell’automobile assumeva il significato di ancorare la consegna al momento in cui la concessionaria avrebbe ricevuto l’automobile dalla casa produttrice.

13. L’accoglimento dei primi quattro motivi – con assorbimento del sesto – e l’accoglimento del settimo motivo impongono la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, per un nuovo esame della domanda. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso ed il settimo motivo, dichiara assorbito il sesto motivo, inammissibile il quinto motivo, cassa la sentenza impugnata relativamente ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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