Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4514 del 26/02/2018


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Cassazione civile, sez. I, 26/02/2018, (ud. 29/11/2017, dep.26/02/2018),  n. 4514

Fatto

 

1. FALLIMENTO M.A. impugna la sentenza App. Bari 31).3.2012, n. 392/2012 in R.G. 441/2007, con cui veniva accolto l’appello promosso da M.B., C.M., CA.MI., CA.MA., avverso la sentenza Trib. Bari 3.10.2006 che invece aveva dichiarato la nullità del contratto 9.2.1990 con cui M.A., poi fallito, aveva venduto agli appellanti – prosecutori del giudizio rispetto agli iniziali coniugi in comunione legale C.D., il de cuius e M.B. – un immobile e della locazione successiva del medesimo bene ai familiari del venditore il (OMISSIS) (la figlia) e il (OMISSIS) (il coniuge);

2. per la corte, il ritenuto patto commissorio, dissimulato dalle cennate operazioni, era insussistente; la sentenza riconosceva così che il trasferimento immobiliare era avvenuto a scopo di garanzia, avendo assunto gli acquirenti i debiti del plurioberato M.A., con impegno alla retrocessione, una vetta onorati, alla moglie e alla figlia del cedente; parimenti risultava che C. era creditore verso l’intera famiglia del fallito, di un importo pari al mutuo stipulato con una banca per estinguerne altro già contratto con la stessa da M.; il patto commissorio, ciononostante, veniva escluso perchè la curatela non avrebbe provato un consenso tra le parti a che il compratore divenisse proprietario non subito ma solo alla condizione sospensiva della mancata estinzione del debito, come fine specifico da esse perseguito;

3. Il ricorso è su unico complesso motivo, ad esso resistendo M.B., C.M., CA.MI., CA.MA. con controricorso e ricorso incidentale su un motivo.

Diritto

Considerato che:

4. con il complesso motivo nel ricorso principale si deduce la violazione di legge, e il vizio di motivazione, quanto alla contraddittoria affermazione della corte, che da un lato ha ricostruito in modo perentorio il contratto tra le parti come vendita a scopo di garanzia e però dall’altro ne ha negato la portata di patto commissorio, sulla base del non rinvenuto impegno de retrovendendo, mentre invece l’assenza di una reale funzione di scambio ben poteva essere affermata sulla scorta del rapporto di interdipendenza fra le varie operazioni enunciate e realizzate come preordinate allo scopo di procurare una garanzia reale al compratore-creditore;

5. con il ricorso incidentale si censura la omessa pronuncia sulla richiesta riforma della sentenza di primo grado attinente alla dedotta nullità delle locazioni successive alla compravendita immobiliare;

6. il ricorso principale è fondato, avendo la corte richiesto – ai fini di contraddire lo stesso proprio accertamento di un contratto concluso a scopo di garanzia – la sussistenza di un elemento positivo, quale uno specifico patto de retrovendendo, estraneo al perimetro ricostruttivo dell’istituto di cui all’art. 2744 c.c., compatibile sia con la più complessa architettura di procedimento negoziale o del negozio indiretto sia con un effetto immediato di vendita che nel frattempo si realizzi; sulla scia di Cass. s.u. 1611/1989 va ribadito che “la vendita con patto di riscatto o di retrovendita, stipulata fra il debitore ed il creditore, la quale risponda all’intento delle parti di costituire una garanzia, con l’attribuzione irrevocabile del bene al creditore solo in caso di inadempienza del debitore, è nulla anche quando implichi un trasferimento effettivo della proprietà (con condizione risolutiva), atteso che, pur non integrando direttamente il patto commissorio, previsto e vietato dall’art. 2744 c.c., configura mezzo per eludere tale norma imperativa, e, quindi, esprime una causa illecita, che rende applicabile la sanzione dell’art. 1344 c.c.” (conf. Cass. 2126/1991, 7882/1994, 10648/1994);

7. nella vicenda è la stessa corte a dare rilievo alle scritture Esplicative, rinvenute dal curatore a suffragio dell’azione intrapresa, dell’intento degli acquirenti di accollarsi il debito del fallito verso la banca e di impegnarsi a retrocedere il bene ove il fallito fosse riuscito ad onorare il passivo, così come la sentenza dà conto che l’acquirente C. era creditore dell’intera famiglia del M. e che le operazioni concluse erano parte di un più ampio disegno volto ad innestare una sequenza alienativa in una ad uno scopo di garanzia con verifica dell’adempimento al fine di stabilizzare la cessione in proprietà del bene; d’altronde Cass. 1657/1996condivisibilmente ha statuito che “la vendita con patto di riscatto o di retrovendita, anche quando sia previsto il trasferimento effettivo del bene, è nulla se stipulata per una causa di garanzia (piuttosto che per una causa di scambio) nell’ambito della quale il versamento del danaro, da parte del compratore, non costituisca pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo ed il trasferimento del bene serva solo per costituire una posizione di garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda che il debitore adempia o non l’obbligo di restituire le somme ricevute, atteso che la predetta vendita, in quanto caratterizzata dalla causa di garanzia propria del mutuo con patto commissorio, piuttosto che dalla causa di scambio propria della vendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio vietato dall’art. 2744 c.c., costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa ed esprime, perciò, una causa illecita che rende applicabile, all’intero contratto, la sanzione dell’art. 1344 cod. civ.” (conf. Cass. 8957/2014);

8. il ricorso incidentale è inammissibile, posto che il richiamo al corrispondente motivo d’appello è del tutto generico, avendo omesso l’impugnazione, in questa sede, di riportare in modo più specifico come la relativa doglianza sia stata fatta valere avanti al giudice di secondo grado e per quale puntuale errore del giudice di primo grado la nullità delle locazioni, già parte di unico contesto operazionale, doveva cadere; va invero dato corso al principio per cui “l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.” (Cass. 22280/2017);

Il ricorso principale va dunque accolto, è inammissibile quello incidentale, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2018

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