Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4514 del 26/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 4514 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: MERCOLINO GUIDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
NAPOLI; in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in
Roma, alla via San Cipriano n. 35, presso l’avv. FERNANDO MANCINI, unitamente all’avv. RICCARDO CIRILLO, dal quale è rappresentato e difeso in virtù
di procura speciale a margine del ricorso

– 50043)- OGY
RICORRENTE

contro
COSTREDILI S.R.L., in persona dell’amministratore unico p.t. Angelaniello Vitale, elettivamente domiciliata in Roma, alla via A. Torlonia n. 33, presso gli avv.
ANTONIO ROSSINI e LORENZO

GRIsosTomi

TRAVAGLIN1, dai quali è

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE

NRG 30203-07. 1202 e 1205-08 IACP Napoli-Costredili Sri e Immobiliare CVD Spa Pag. I

Data pubblicazione: 26/02/2014

e
IMMOBILIARE C.V.D. S.P.A., in persona dell’amministratore unico p.t. Francesco Visconti, elettivamente domiciliata in Roma, alla via A. Torlonia n. 33, presso

quali è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso – 0 ,4 3G 523D 61t, CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5722/06, pubblicata il 21
dicembre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre
2013 dal Consigliere don. Guido Mercolino;
uditi i difensori delle parti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Federico SORRENTINO, il quale ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso principale, restando assorbiti i
ricorsi incidentali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. — Con contratto dell’I l dicembre 1980, l’Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Napoli affidò all’Impresa Luigi Visconti i lavori di costruzione delle infrastrutture primarie, primo stralcio, in località Monteruscello del
Comune di Pozzuoli, comprendenti la realizzazione di un serbatoio d’acqua della
capacità di 4.000 m.c. La capacità del serbatoio fu successivamente portata a
50.000 m.e. con atto integrativo del 16 marzo 1984, autorizzato dal Ministero per
il Coordinamento della Protezione Civile nel quadro di un programma d’interventi
straordinari diretti a sopperire alle esigenze abitative di quanti erano stati costretti

NRC; 30203-07. 1202 e 1205-08 IACP Napoli-Costredili Sri e Immobiliare CVD Spa – Pag. 2

gli avv. ANTONIO ROSSINI e LORENZO GRISOSTOMI TRAVAGLINI, dai

ad abbandonare le proprie abitazioni danneggiate dal terremoto.
L’Impresa Visconti, nel frattempo costituitasi in società sotto la denominazione di Impresa Luigi Visconti S.a.s., promosse procedimento arbitrale nei con-

ginate prevalentemente da provvedimenti ministeriali che avevano modificato o
soppresso prezzi concordati con l’Istituto nell’ambito dell’atto integrativo.
1.1. — Con lodo emesso 1’11 novembre 1989, il collegio arbitrale accolse
parzialmente la domanda.
1.2. — L’impugnazione proposta dall’IACP fu accolta dalla Corte d’Appello
di Roma, che con sentenza non definitiva del 9 dicembre 1991 dichiarò la nullità
del lodo, e con sentenza definitiva del 12 aprile 1999, pronunciando in sede rescissoria, condannò l’Istituto al pagamento della somma di Lire 14.244.926, oltre
interessi ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.
A fondamento della decisione, la Corte, dopo aver rigettato i motivi d’impugnazione riflettenti il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto e l’improponibilità della domanda di arbitrato, rilevò che i nuovi prezzi concordati tra l’Impresa e
l’IACP in corso d’opera erano stati ridotti dal Ministero in sede di approvazione
delle perizie di variante, e che l’Impresa, dopo essersi inizialmente opposta, iscrivendo riserva nella contabilità, aveva in seguito accettato le rettifiche operate dall’Amministrazione; concluse pertanto che gli arbitri avevano errato nel ritenere
che, in ossequio al principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, tali correzioni potessero valere soltanto per i lavori non ancora eseguiti al momento in cui
erano state comunicate all’Impresa, non risultando provato che l’Istituto fosse venuto meno al dovere di correttezza e lealtà, avendo comunicato tardivamente alla
controparte le determinazioni ministeriali o in altro modo.

NIZG 30203-07. 1202 e 1205-08 IACP Napoli-Costredili Sri e Immobiliare CVD Spa – Pag. 3

fronti dell’IACP, chiedendone la condanna al pagamento delle riserve iscritte, ori-

2. — Avverso le predette sentenze l’IACP propose ricorso per cassazione, accolto con sentenza del 20 marzo 2003, n. 4082.
Questa Corte ritenne infatti che, nell’affermare la conformità a buona fede del

di merito, non avendo indicato in alcun modo l’errore commesso dagli arbitri nell’interpretazione delle relative disposizioni ed avendo proceduto ad una ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti e delle intese raggiunte ai fini della determinazione dei prezzi difforme da quella compiuta dagli arbitri, non consentita in
sede rescindente.
3. — Il giudizio è stato pertanto riassunto dalla Costredili S.r.l., già Impresa
Visconti S.a.s., dinanzi alla Corte d’Appello, che con sentenza del 21 dicembre
2006 ha rigettato l’impugnazione.
Premesso che a seguito della riassunzione l’IACP aveva eccepito il difetto di
legittimazione della Costredili e l’intervenuta estinzione del giudizio, per effetto
della cessione del credito controverso all’Immobiliare C.V.D. S.p.a., la quale aveva proposto un nuovo atto di citazione nei confronti dell’Istituto, la Corte, per
quanto ancora rileva in questa sede, ha dichiarato ammissibile la prima riassunzione ed inammissibile la seconda, osservando che nel giudizio di rinvio il tema
della decisione è definitivamente fissato dalla sentenza di cassazione e non ne è
consentito alcun ampliamento, né oggettivo né soggettivo, con la conseguenza che
è ammesso soltanto l’intervento di chi sia titolare di diritti autonomi rispetto a
quelli dei soggetti che hanno partecipato alle precedenti fasi processuali, tali da
legittimarlo all’opposizione di terzo, mentre non è ammesso l’intervento del successore a titolo particolare, consentito nel giudizio di appello fino all’udienza di
precisazione delle conclusioni.

NRG 30203-07. 1202 e 1205-08 IACP Napoli-Costredili Sri e Immobiliare CVD Spa – Pag. 4

comportamento tenuto dall’IACP, la Corte d’Appello avesse compiuto un’indagine

Ha rilevato inoltre che gli arbitri non avevano affatto escluso l’applicabilità
dell’art. 22 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, ma avevano ritenuto che le
parti avessero consapevolmente disapplicato la relativa disciplina, non essendo

no stati sospesi, ma erano iniziati e proseguiti nella comune convinzione che i
prezzi concordati non avrebbero subito modificazioni. Gli arbitri avevano infatti
accertato che la comunicazione della riduzione dei prezzi era stata data con colpevole ritardo, quando i relativi lavori erano stati in gran parte eseguiti, e che l’Impresa non aveva rifiutato i nuovi prezzi, ma, dopo essersi limitata a sottoscrivere
con riserva gli ordini di servizio recanti la comunicazione, li aveva accettati con
atti aggiuntivi del 29 gennaio e del 17 luglio 1985, limitatamente ai lavori ancora
da eseguire al momento dell’iscrizione della riserva. Tale ricostruzione dei fatti,
rimasta ferma a seguito della sentenza di cassazione, doveva ritenersi incontestabile, mentre nessuna censura era stata proposta in ordine all’interpretazione dell’art. 22 cit., ed in particolare in ordine all’affermazione degli arbitri secondo cui
l’obbligo di chiedere la risoluzione della controversia sui prezzi presuppone l’ingiunzione di continuare i lavori, con la conseguenza che, in mancanza della stessa,
non può determinarsi l’incontestabilità dei prezzi.
Rilevato inoltre che non era stata indicata la norma di diritto violata dagli arbitri nella valutazione della condotta dell’appaltatore, la Corte ha ritenuto che, una
volta accertata la mancata applicazione della disciplina dettata dall’art. 22 cit., la
valutazione del comportamento delle parti alla stregua del principio di buona fede
non appariva illogica né illegittima. La relativa decisione non poteva ritenersi assunta secondo equità, avendo gli arbitri richiamato espressamente l’art. 1375 cod.
civ., mentre generica risultava la censura di violazione delle regole che presiedono

NRG 30203-07. 1202 e 1205-08 IACP Napoli-Costredili Sii e Immobiliare CVD Spa – Pag. 5

stata emessa l’ingiunzione prevista da tale disposizione, in quanto i lavori non era-

all’onere probatorio, in ordine alla quale la Corte ha comunque replicato che la
prova si forma nel processo anche in relazione al difetto di specificità della contestazione dei fatti allegati.
Avverso la predetta sentenza l’Istituto propone ricorso per cassazione,

articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. La Costredili e l’Immobiliare C.V.D. resistono con controricorsi, proponendo ricorsi incidentali condizionati,
entrambi affidati ad un solo motivo ed illustrati anche con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. — Con il primo motivo d’impugnazione, l’Istituto denuncia la violazione
degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2699 e 2702 cod. civ., e
degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ., nonché l’omessa motivazione circa un punto
decisivo della controversia, sostenendo che, nell’escludere il difetto di legittimazione della Costredili, la sentenza impugnata non ha tenuto conto che la stessa non
aveva più interesse ad agire, avendo ceduto in via definitiva e pro saluto il proprio
credito all’Immobiliare CVD; la Corte di merito non ha speso neppure una parola
al riguardo, astenendosi dal prendere in considerazione l’atto notificato ad esso ricorrente e prodotto in giudizio, dal quale risultava la predetta cessione, ed omettendo conseguentemente di dichiarare l’estinzione del giudizio, che avrebbe travolto anche il lodo arbitrale.
1.1. — La censura non merita accoglimento, pur dovendosi procedere alla
correzione della motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo risulta
invece conforme al diritto.
Premesso che la decisione del giudice di merito in ordine a questioni di diritto processuale, come quella riguardante l’individuazione del soggetto legittimato
ad agire o a resistere, non è impugnabile in sede di legittimità per vizio di motiva-

NRG 30203-07. 1202 e 1205-08 IACP Napoli-Costredili Sri e Immobiliare CVD Spa – 1 3 a2.. 6

4.

zione, dal momento che nella verifica del rispetto della legge processuale questa
Corte è investita del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui
quali il ricorso si fonda, indipendentemente dalla motivazione adottata al riguardo

III, 31 luglio 2012, n. 13683), si osserva che la cessione del credito, comportando
il subingresso del cessionario al cedente nel lato attivo del rapporto obbligatorio,
si traduce, ove abbia luogo in pendenza di un giudizio, in una successione a titolo
particolare nel diritto controverso, soggetta alla disciplina dell’art. 111 cod. proc.
civ.; ai sensi di tale disposizione, il processo prosegue tra le parti originarie, ferma
restando la facoltà del successore d’intervenirvi e quella delle parti di chiamarlo in
causa, nonché la possibilità di disporre l’estromissione dell’alienante, ove le altre
parti vi consentano. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la riassunzione del giudizio da parte della Costredili, nonostante quest’ultima avesse provveduto, in corso di causa, alla cessione del credito in favore dell’Immobiliare CVD: l’intervenuto acquisto del credito
da parte di quest’ultima non escludeva infatti la legittimazione della cedente a proseguire il giudizio, in qualità di sostituto processuale della cessionaria, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la cessione avesse avuto luogo
pro solido,

anziché pro

so/vendo;

in quanto attinente ai rapporti tra il cedente ed il

cessionario, l’esclusione dell’obbligo di garantire la solvenza del debitore non può
infatti incidere sull’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 111 cit., la cui

ratio ha riguardo ai rapporti con la controparte, consistendo nel rendere lo svolgimento del processo insensibile al trasferimento del diritto controverso e nell’assicurare, al tempo stesso, l’efficacia della sentenza anche nei confronti dell’avente
causa.

NRG 30203-07, 1202 e 1205-08 IACP Napoli-Costredili Sri e Immobiliare CVD Spa Pag. 7

(cfr. Cass., Sez. I. 15 ottobre 2012, n. 17653; 8 marzo 2007, n. 5351; Cass., Sez.

E’ pur vero che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, tale
disciplina è applicabile anche nel giudizio di rinvio, senza che vi osti il carattere
chiuso di tale giudizio, dal momento che il successore a titolo particolare, suben-

rispetto alle altre parti (cfr. Cass., Sez. III, 9 aprile 1993, n. 4333; Cass., Sez. Il,
10 aprile 1974, n. 1018). In quest’ottica, non avrebbe potuto essere dichiarata l’inammissibilità della riassunzione del giudizio da parte dell’Immobiliare CVD,
che, in qualità di effettiva titolare del credito controverso, legittimata a spiegare
intervento ai sensi dell’art. 111, aveva un indubbio interesse alla riattivazione del
contraddittorio a seguito della sentenza di cassazione; peraltro, indipendentemente
dalla mancata impugnazione della predetta pronuncia, tale iniziativa non escludeva la perdurante legittimazione a resistere della Costredili, la cui partecipazione al
giudizio risultava anzi necessaria ai fini dell’integrità del contraddittorio. L’intervento del successore a titolo particolare non comporta infatti l’automatica estromissione del dante causa, producendosi tale effetto soltanto con il relativo provvedimento e previo consenso delle altre parti, con la conseguenza che, finchè non
ne sia stato estromesso, l’alienante rimane nel processo come litisconsorte necessario, e la sua assenza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio
(cfr. Cass., Sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1535; Cass., Sez. 11, 24 agosto 2006, n.
18483; 24 gennaio 2000, n. 744).
2. — Corretta pertanto in tal senso la motivazione della sentenza impugnata,
la censura va rigettata, restando conseguentemente assorbiti i ricorsi incidentali,
con cui la Costredili e l’Immobiliare CVD hanno dedotto, subordinatamente all’accoglimento del predetto motivo d’impugnazione, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 2248 del 1865, all. E, e degli artt. 81, 100 e ss.,

NIZG 30203-07, 1202 e 1205-08 IACP Napoli-Costredili Sri e Immobiliare CVD Spa – Pag. 8

trando nella medesima posizione del suo dante causa, non può considerarsi terzo

105, 111, 383, 392, 394 ed 829 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata

nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la riassunzione del giudizio da parte
dell’Immobiliare CVD ed ammissibile l’impugnazione del lodo da parte dell’IACP.

zione dell’art. 2697 cod. civ. e dei principi che disciplinano l’onere della prova,
nonché dell’art. 167 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte
in cui ha escluso l’inosservanza dei predetti principi da parte degli arbitri nell’accertamento delle opere eseguite, ai fini della liquidazione dei relativi importi.
Premesso infatti che l’impresa non ha mai specificato le quantità, i tempi e le modalità delle lavorazioni in ordine alle quali aveva formulato le proprie riserve, sostiene di aver puntualmente eccepito nel procedimento arbitrale la carenza di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda, per effetto della quale la
mancata contestazione non avrebbe potuto supplire alla carenza di prova.
3.1. — Il motivo è inammissibile.
Nel lamentare l’inosservanza dei principi che regolano la ripartizione degli
oneri di allegazione e di prova tra le parti, il ricorrente ripropone doglianze già
sollevate nei confronti del lodo arbitrale, ascrivendo alla sentenza impugnata il
medesimo errore nel quale sarebbero incorsi gli arbitri, ma astenendosi dal precisare le modalità attraverso le quali la violazione si sarebbe consumata; a sostegno
di tali censure, egli trascrive nel ricorso il motivo d’impugnazione del lodo (neppure nella sua versione originale, ma in quella, oggetto di successive precisazioni,
risultante dalla comparsa conclusionale depositata dinanzi alla Corte d’Appello),
la cui formulazione risulta peraltro altrettanto generica, risolvendosi nella denuncia dell’avvenuta decisione della controversia sulla base di «una specie di presunzione legale della .fondalezza della domanda», mediante la quale gli arbitri avreb-

NRG 30203-07, 1202 e 1205-08 IACP Napoli-Costredili Sri e Immobiliare CVD Spa – Pag. 9

3. — Con il secondo motivo del ricorso principale, l’IACP deduce la viola-

bero inteso sopperire alla mancata prova dei fatti dedotti nei quesiti proposti dalla
controparte, e nell’affermazione che la contestazione di tali fatti da parte di esso
ricorrente sarebbe stata impedita dalla mancata partecipazione del Ministero al

tali fatti, ai quesiti formulati dall’attrice ed agli elementi dai quali gli arbitri avrebbero dedotto la fondatezza delle domande dalla stessa proposte nel predetto procedimento, con la conseguenza che risulta impossibile esprimere qualsiasi valutazione non solo in ordine alla sussistenza della violazione ascritta agli arbitri, ma
anche all’inosservanza degl’indicati principi da parte della Corte di merito.
L’impugnazione del lodo arbitrale per nullità costituisce infatti un mezzo a
critica vincolata, la cui natura rescindente impone, nella formulazione dei motivi,
l’osservanza del requisito della specificità, al fine di consentire al giudice ed alla
controparte di verificare se i vizi denunciati corrispondano esattamente a quelli
deducibili ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ.; in sede di legittimità, il sindacato
sulla sentenza conclusiva di quel giudizio è poi limitato al riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione adottata, volto a controllarne l’adeguata e corretta giustificazione in relazione ai motivi di impugnazione del lodo.
Le censure proposte con il ricorso per cassazione non possono pertanto esaurirsi,
come nella specie. nel mero richiamo a principi di diritto, con invito a controllarne
l’osservanza da parte degli arbitri e della corte territoriale, ma esigono un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, al fine di rendere autosufficiente ed intellegibile l’affermazione secondo cui le conseguenze tratte da quei fatti contrasterebbero con i predetti principi. nonché un’illustrazione chiara ed esauriente delle
dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, con la precisazione del modo
in cui ha avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (cfr. Cass.,

NRG 30203-07. 1202 e 1205-08 IACP Napoli-Costredili Sri e Immobiliare CVD Spa – Pag. 10

procedimento arbitrale. Nessuna indicazione viene fornita in ordine alla natura di

Sez. 1. 18 ottobre 2013, n. 23675; 20 febbraio 2004, n. 3383; 8 luglio 1996, n.
6194).
4. — 11 ricorso principale va pertanto rigettato, con la conseguente condanna

spositivo.

P . Q. M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati, e condanna l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Napoli al pagamento delle spese processuali, che si liquidano per ciascuno dei
controricorrenti in complessivi Euro 5.200,00, ivi compresi Euro 5.000,00 per
compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013. nella camera di consiglio della

del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA