Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4514 del 24/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 24/02/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4514
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26736-2006 proposto da:
S.A.T.A.P. – AUTOSTRADA TORINO – ALESSANDRIA – PIACENZA S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio
dell’avvocato GENTILE GIAN MICHELE, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ARMOSINO MARIA TERESA, giusta mandato a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50,
presso lo studio dell’avvocato COSSU BRUNO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MIGLIOLI ALESSANDRO, giusta mandato a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 380/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 17/05/2006 r.g.n. 1743/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/01/2010 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;
udito l’Avvocato BOMBOI SAVINA per delega COSSU BRUNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo che ha concluso per dichiarazione d’inammissibilità.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che con sentenza del 17 maggio 2006 la Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Voghera, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato il (OMISSIS) dalla Società autostrada Torino-Alessandria Piacenza al lavoratore L. P., con la conseguente condanna reintegratoria e risarcitoria;
che contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Società mentre il L. resiste con controricorso;
che la ricorrente ha presentato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che i tre motivi di ricorso sono privi del quesito di diritto ovvero delle indicazioni di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., abrogato bensì dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d, ma con effetto riferito ai provvedimenti impugnati per cassazione e pubblicati dalla data di entrata in vigore della stessa legge, vale a dire con effetto non retroattivo;
che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 366 bis c.p.c. cit., sollevata dalla ricorrente nella memoria con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., è manifestamente inammissibile poichè con essa la parte non prospetta alcun profilo di incostituzionalità della norma impugnata bensì asserisce difficoltà interpretative, la cui risoluzione è affidata ai soggetti del processo nell’esercizio delle rispettive funzioni;
che, dichiarato inammissibile il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro 25,00, oltre ad Euro duemilacinquecento per onorario, più spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010