Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4514 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20169-2018 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ERCOLE BOMBELLI

29/B, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VERRASTRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO QUADRUCCIO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UTG DI FISRARA, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di FERRARA, depositata il

23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISION

Il giudice di pace di Ferrara ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di espulsione amministrativa proposto dal cittadino albanese G.E..

A sostegno della decisione, per quel che interessa, è stata affermata la legittimità del decreto espulsivo non essendo stato richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, scaduto il 9 agosto 2017. La documentazione relativa ai legami familiari è, infine, stata prodotta soltanto in giudizio senza averne messo a conoscenza l’autorità che ha emesso il provvedimento.

Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Non ha svolto difese la parte intimata.

Nel primo motivo viene dedotta l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nell’essere il ricorrente padre convivente di cittadino (figlio minorenne) dell’Unione Europea, con solidi legami familiari in Italia e socialmente integrato in Ferrara, ove è iscritto all’anagrafe dei residenti, e dove il minore frequenta la scuola primaria. Al riguardo, sottolinea il ricorrente, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, impone di valutare l’espellibilità caso per caso tenendo conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari oltre che del grado integrazione sociale e culturale. Precisa inoltre di aver documentato tale causa impeditiva dell’espulsione, non esaminata dal giudice di pace per un’illegittima valutazione di tardività della produzione.

La censura è manifestamente fondata.

L’esame delle condizioni fattuali da valutare D.Lgs. n. 286 del 1998, ex 13, comma 2 bis, è stata illegittimamente omessa dal giudice di pace. L’opposizione al provvedimento espulsivo è un giudizio sul rapporto che deve essere svolto con accertamento di tutti i fatti costituitivi ed impeditivi dell’esercizio (vincolato) della potestà espulsiva da parte dell’autorità amministrativa. Risulta priva di qualsiasi sostegno normativo la preclusione operata dal giudice di pace relativa all’alleqazione e prova di fatti impeditivi o limitativi dell’esercizio di tale potere autoritativo, peraltro a carattere vincolato, fornita dalla parte ricorrente. Ne consegue che, al fine di verificare in concreto (Cass.781 del 2019) l’applicabilità del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis (” si tiene conto della natura ed effettività dei vincoli familiari dell’interessato,della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonchè dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese di origine”) il giudice di pace era tenuto ad esaminare le allegazioni e il contributo probatorio offerto dalla parte ricorrente, indipendentemente dall’esito procedimentale che aveva determinato il decreto espulsivo.

Deve, inoltre, rilevarsi che, secondo l’orientamento costante di questa Corte, il rilievo dei fattori indicati dalla norma opera anche fuori dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. Il principio è stato ribadito di recente nella pronuncia n. 1665 del 2019 così massimata: “Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis (introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2007), il quale impone di tenere conto nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonchè dell’esistenza dei legami con il suo Paese di origine, si applica, con valutazione da effettuarsi caso per caso, anche al cittadino straniero che pure non si trovi nella posizione di formale richiedente il ricongiungimento familiare”.

All’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento dei rimanenti.

La pronuncia impugnata deve, in conclusione, essere cassata con rinvio al giudice di pace di Ferrara in diversa persona, perchè alla luce delle allegazioni e prove fornite dalla parte valuti la sussistenza di condizioni ostative alla disposta espulsione amministrativa del ricorrente.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo. Assorbe i rimanenti. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Ferrara in diversa persona.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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