Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4513 del 26/02/2018


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Cassazione civile, sez. I, 26/02/2018, (ud. 29/11/2017, dep.26/02/2018),  n. 4513

Fatto

 

1. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a. impugna il decreto del Trib. Pordenone 31.7.2012, in R.G. 4267/2011, con cui veniva respinto il suo reclamo, unitamente a quello della curatela, avverso il decreto del giudice delegato del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. che aveva ammesso in via chirografaria il credito bancario e per Euro 362.898,83, considerando tuttavia la revocabilità della sola ipoteca iscritta nel periodo sospetto, dunque per un verso negando alla pretesa l’ammissione quale assistita da ipoteca, per altro escludendo che l’intera operazione di trasformazione di credito chirografario fosse revocabile o nulla o simulata;

2. ha ritenuto il tribunale di escludere la nullità del mutuo fondiario per superamento dei limiti di finanziabilità, posto che tale conseguenza varrebbe in thesi solo per l’eccedenza e che comunque mancava la prova di tale soglia, semmai dimostrata all’opposto in ragione del valore dei beni mobili ed immobili ampiamente capienti; al contempo, la volontà delle parti era ricostruibile realmente come volta a trasformare un debito a breve in debito a lungo termine, ciò impedendo di ravvisare nell’operazione la bancarotta preferenziale; era invece provato il pagamento con mezzo anomalo delle passività pregresse, ripianate proprio con il mutuo fondiario e dunque revocabili L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2, e art. 2901 c.c., difettando a contrasto della domanda la dimostrazione di fonte bancaria della inscientia decoctionis;

3.il ricorso principale è su tre motivi, con i quali si contesta la pronuncia per: 1) violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 3, laddove essa prevede una specifica causa di esenzione da revocatoria per le operazioni fondiarie costitutive di ipoteca e il mutuo che le sorregge, non potendo invece il giudice revocare tali atti solo perchè intrinsecamente revocabili alla stregua delle disposizioni più generali di cui alla prima parte dello stesso articolo; 2) violazione ancora della L. Fall., art. 67, comma 1, e poi art. 2901 c.c., in relazione all’art. 1176 c.c. e ss., in quanto la revocabilità del pagamento del credito della banca, posta la estinzione solo parziale di passività pregresse, presupponeva un’operazione interna al semestre, mentre invece ne era estranea in quanto anteriore e, a volere intendere come revoca dell’operazione, essa non potrebbe agilmente refluire in un atto solutorio, essendosi manifestata come somma di elementi negoziali ristrutturativi del debito ma non estintivi dello stesso in modo satisfattivo, trattandosi piuttosto di novazione e concessione di garanzia; in ogni caso il ripianamento aveva avuto per oggetto uno scoperto transitorio per 250.000 Euro; 3) vizio di motivazione, non avendo il tribunale spiegato perchè si dovesse considerare l’intera operazione quale diretta a trasformare il debito da breve a lungo termine, nè perchè gli elementi istruttori indicati da essa banca non fossero sufficienti a dimostrare la mancata conoscenza dello stato di insolvenza;

4. Il ricorso incidentale è su sei motivi: 1) vizio di motivazione sul superamento dei limiti di finanziabilità del mutuo fondiario, avendo erroneamente il tribunale ritenuto che non fosse stato determinato il valore del bene oggetto dell’ipoteca iscritta e omesso ordine di accertamenti tecnici ufficiosi; 2) ulteriore vizio di motivazione, in ordine alla natura simulata del contratto di mutuo e dell’accessorio atto di costituzione dell’ipoteca; 3) violazione degli artt. 1414,1415 e 1417 c.c., avendo i giudici del merito escluso l’eccepita simulazione del mutuo garantito da ipoteca, nonostante la prova che le parti volevano un negozio diverso da quello apparentemente sottoscritto, cioè novazione o riscadenziamento delle obbligazioni; 4) violazione della L. Fall., art. 216, comma 3, e dell’art. 1418 c.c., nonchè vizio di motivazione, avendo erroneamente escluso i giudici che le parti avessero inteso simulare la costituzione della garanzia reale, dunque una bancarotta preferenziale, con deducibilità sul piano civilistico di nullità virtuale del contratto e dell’ipoteca; 5) violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il tribunale d’ufficio disposto l’ammissione al concorso delle somme oggetto di revocatoria, nonostante l’assenza di una domanda da parte della banca e tenuto conto che questa nulla ha restituito; 6) violazione della L. Fall., art. 70, non potendo trovare applicazione detta norma, in difetto della previa restituzione da parte della banca delle somme oggetto di revocatoria, presupponendo la norma che chi si insinua abbia materialmente retrocesso quanto condannato a restituire.

Diritto

Considerato che:

5. premette il Collegio che infondatamente è stata eccepita l’inammissibilità del ricorso principale perchè tardivo, in quanto ai procedimenti di opposizione allo stato passivo si applica, in generale e salva le materia laburistica, la sospensione feriale dei termini processuali (Cass. s. u. 10944/2017);

6. sui primi due motivi del ricorso principale, costituisce principio oramai pacifico, nella giurisprudenza della Corte, che è revocabile, ai sensi della L. Fall., art. 67,comma 1, n. 2), e in ogni caso L. Fall., ex art. 67, comma 2, la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto, laddove il mutuo ipotecario e il successivo impiego della somma siano inquadrabili nel contesto di un’operazione unitaria il cui fine ultimo sia quello di azzerare la preesistente obbligazione (Cass. 3955/2016); cosicchè quando il mutuo ipotecario – come nella specie accertato dal tribunale – risulti stipulato dalle parti a copertura di un’esposizione debitoria pregressa del mutuatario poi fallito, il curatore fallimentare, sussistendone i presupposti, ha la possibilità di impugnare l’intera operazione per farne dichiarare l’inefficacia, in quanto diretta, per un verso, a estinguere con mezzi anormali le precedenti obbligazioni gravanti sul beneficiario delle somme mutuate e, per altro verso, a costituire una garanzia per i debiti preesistenti del medesimo;

7. in ciò, svanisce la distinzione tra efficacia satisfattiva ovvero estintiva dell’operazione, allorchè, come nel caso, il riconoscimento della sua diretta utilità per la banca sia riconducibile non alla contrazione del mutuo fondiario in sè, bensì al suo impiego come fattore ristrutturativo di un passivo almeno in parte e consistentemente diverso, senza che l’operazione di rischio sia nuova e solo nel finanziamento ad essa correlato rinvenga la misura dell’impegno bancario; si può ripetere, con il precedente citato, che “la garanzia ipotecaria non è espressione di autotutela preventiva, in quanto costituita per debito preesistente, in tutti i casi in cui il mutuatario non abbia da acquisire contestualmente nuova disponibilità finanziaria, essendo, in tal caso, la garanzia associata ad un rischio di credito già in atto”.

8. a fronte dell’accertamento della corrispondente situazione di fatto, la prospettazione della ricorrente, in ordine all’inesistenza di debiti preesistenti nascenti da un conto corrente scoperto, non trova d’altronde riscontro nel provvedimento impugnato, essendosi la banca limitata a trascrivere un’espressione interna denominativa dell’operazione e ad ipotizzarne la non implausibilità, elementi del tutto insufficienti al suo esame, al pari della carente correlata deduzione in ricorso di come la questione sia stata introdotta avanti ai giudici di merito;

9. il terzo motivo è inammissibile perchè rivolto a ottenere una revisione del giudizio di merito attinente all’elemento soggettivo della revocatoria; spettava invero alla banca, alla luce della L. Fall., art. 67, comma 1, l’onere della prova relativa alla condizione di inscientia decoctionis, e il tribunale ha implicitamente ritenuto non assolto detto onere laddove ha ricollegato la funzione pratica del mutuo fondiario ad un’operazione più complessa, volta ad intervenire a rimedio sulle condizioni di rischio deteriorate di una pregressa esposizione della medesima società, dunque in tale procedimento di negozi ravvisando, accanto all’intenzionalità ristrutturativa già descritta, e piuttosto, la assenza di una diversa consapevolezza di ignoranza del dissesto; dal ricorso non risulta in qual modo e in base a quali specifiche decisive emergenze, puntualmente dedotte dinanzi al tribunale e da questi non considerate, la prova della inscientia si sarebbe peraltro dovuta, invece, apprezzare;

10. i primi quattro motivi del ricorso incidentale, tesi ad ottenere l’esclusione dell’invocato rango ipotecario del credito ammesso, rimangono assorbiti dal rigetto del ricorso principale, e comunque apparendo formulati in senso solo condizionato e perciò da ritenersi inammissibili, anche per difetto di interesse;

11. il quinto e il sesto motivo, da trattare in via congiunta perchè connessi, sono infondati; dagli atti risulta che a seguito dell’impugnazione da parte del curatore fallimentare la banca resistente – sia pure in via subordinata – aveva formulato un’apposita istanza tesa a ottenere che l’ammissione al passivo del credito, con il rango chirografario, fosse comunque mantenuta ferma esattamente per le somme in precedenza mutuate in favore della società poi fallita; nè allora può sostenersi che il tribunale abbia pronunciato l’ammissione al concorso senza una espressa domanda, questione oggetto di discussione in giudizio;

12. va così richiamato l’orientamento di questa Corte per il quale, qualora venga dichiarata la revoca L. Fall., ex art. 67, dell’ipoteca, accessoria ad un mutuo, che integri in concreto una garanzia costituita per un debito chirografario preesistente, la pronuncia non comporta necessariamente l’esclusione dall’ammissione al passivo di quanto erogato per il suddetto mutuo, essendo l’ammissione incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poichè, in tal caso, la stessa revoca dell’intera operazione – e, quindi, anche del mutuo – comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma (realmente) erogata in virtù del mutuo revocato, e ciò in quanto all’inefficacia del contratto conseguirebbe la necessità della restituzione delle somme effettivamente erogate al mutuante, sia pure in moneta fallimentare (Cass. 3955/2016, 26504/2013, 1807/2013);

13. sotto questo profilo, allora, la censura del ricorrente incidentale appare anche inammissibile, perchè non coerente rispetto alla ratio decidendi espressa sul punto dal tribunale, ove invece la censura – al di là della formula lessicale adottata in decreto, di tipo organizzativo rispetto allo stato passivo più che riflettente la corrispondenza ad un istituto concorsuale – mostra di non cogliere la totale improprietà e piuttosto del richiamo alla L. Fall., art. 70, posto che la pronuncia ha invece fatto esatta applicazione della giurisprudenza sopra richiamata di questa Corte.

I ricorsi vanno dunque complessivamente respinti e, avuto riguardo alla reciproca soccombenza tra le parti, le spese del giudizio di cassazione vanno compensate integralmente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; dichiara la integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2018

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