Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4513 del 22/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 4513 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CAPPABIANCA AURELIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

tempore,

in persona del direttore

pro

elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato, che le rappresenta e difende;

ricorrente

contro
DEDEM AUTOMATICA S.R.L.,

in persona del legale

rappresentante

elettivamente domiciliata

pro tempore,

in Roma, via Alessandro Farnese n. 7, presso lo studio
dell’avv. Alesandro Cogliati Dezza, che lo rappresenta
e difende unitamente agli avv.ti Victor Uckmark e
Roberto Folgori;

Data pubblicazione: 22/02/2013

R.G. 25.874/07 -I- 30.190/07

controricorrente

e sul ricorso proposto da:
DEDEM AUTOMATICA S.R.L.,

in persona del legale

rappresentante

come sopra elettivamente

pro tempore,

domiciliata e rappresentata;

ricorrente incidentale

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,
tempore,

come

in persona del direttore

pro

sopra elettivamente domiciliata e

rappresentata

resistente

per la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria regionale del Lazio, sez. XX, n. 87,
depositata il 10 luglio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19.12.2012 dal consigliere relatore dott.
Aurelio Cappabianca;
udito, per l’Agenzia ricorrente, l’avvocato dello Stato
Francesco Meloncelli;
udito, per la società contribuente, l’avv. Roberto
Folgori;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore
generale dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di
quello incidentale.

A.C. 25.874/07 + 30.190/07
Svolgimento del processo
La società contribuente propose ricorso avverso
avviso con il quale l’Ufficio aveva accertato, a suo
carico, per l’anno 1994, maggior imponibile irpef ed
ilor e tributo straordinario di solidarietà, con

irrogazione delle corrispondenti sanzioni.
L’avviso contemplava tredici riprese e, per quanto
ancora rileva, si basava: a) sul recupero a tassazione
dell’importo di quote di ammortamento ordinario ed
anticipato superiori ai limiti massimi di legge, per 1.
615.683.902 (recupero n. 7); b) omessa
contabilizzazione e dichiarazione di maggiori ricavi da
corrispettivi, conseguiti attraverso la realizzazione
di foto-tessera, per l. 5.663.123.598 (recupero n. 9);
c) omessa contabilizzazione e dichiarazione di maggiori
ricavi conseguenti alla locazione di automezzi propri,
per 1. 573.095.470 (recupero n. 10); d) dichiarazione
e deduzione di spese di manutenzione e riparazione
maggiori rispetto a quelle spettanti, per complessive
1. 1.179.200.612 (recupero n. 13).
La società contribuente

impugnò l’accertamento

sotto ogni profilo e l’adita commissione provinciale riconosciuta l’integrale o parziale legittimità di
altre riprese – annullò le riprese sopra riportate, con

3

conseguente applicazione di maggior imposte ed

R.G. 25.874/07 + 30.190/07
decisione,

che

in

esito

all’appello

principale

dell’Agenzia ed a quello incidentale della società
contribuente, fu confermata dalla commissione
regionale.
Avverso la decisione di appello, l’Agenzia propone

La società contribuente, illustrando le proprie
ragioni anche con memoria, resiste con controricorso e
propone ricorso incidentale in due motivi.
Motivi della decisione
I) – Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deducendo “violazione e falsa applicazione del d.m.
31.12.1988 e dell’art. 67, comma 2, del d.p.r. n.
917/86” – censura la decisione impugnata per aver, in
aderenza all’impostazione della società contribuente,
ritenuto applicabile a “macchine automatiche per la
produzione dei biglietti da visita e simili” il
coefficiente di ammortamento del 20%, sul presupposto
che si trattasse di “macchine elettroniche” (in quanto
caratterizzate da elevata componente elettronica;
possibilità per l’utente di personalizzare il biglietto
da visita), anziché quello del 15%, applicabile ai
“distributori automatici” e ciò senza considerare che
l’applicazione del tasso del 20% è testualmente
riservato dal richiamato d.m. alle sole “macchine

4

ricorso per cassazione in otto motivi.

R.G. 25.874/07 + 30.190/07
d’ufficio”.
La doglianza va disattesa.
Essa urta, infatti, con l’accertamento in fatto, in
sé coerente (e non censurato sul piano della logicità),
del giudice del merito, che ha riscontrato negli

questione le caratteristiche proprie (in particolare
l’accentuata dotazione elettronica e l’ampia
possibilità d’interazione da parte dell’utente) delle
“macchine elettroniche”, anziché quelle dei
“distributori automatici”. Mentre deve convenirsi con
la società contribuente che, attesa anche la

ratio

della disposizione, la qualificazione “d’ufficio”
nell’ambito della categoria della “Macchine d’ufficio
elettromeccaniche ed elettroniche compresi

i computers

e i sistemi telefonici elettronici” riportata nella
Tabella allegata al d.m. 31.12.1998 in materia di
“Coefficienti di ammortamento del costo di beni
materiali strumentali impiegati nell’esercizio di
attività commerciali, arti e professioni” (con riguardo
alla voce “Attività non precedentemente specificate” ed
alla sottovoce “Altre attività”) non vale ad escludere
dall’applicazione dell’indicata percentuale gli
apparecchi che, dotati delle indicate caratteristiche
strutturali e funzionali, siano utilizzati fuori dalla

5

apparecchi per la produzione dei biglietti da visita in

R.G. 25.874/07 + 30.190/07
sede dell’impresa.
II) – Con il secondo, terzo e quarto motivo di
ricorso, l’Agenzia censura, in diversa prospettiva, la
decisione impugnata, in merito all’affermata
illegittimità della ripresa n. 9, fondata sull’omessa

corrispettivi, per complessivi l. 5.663.123.598,
accertati, con metodo induttivo, in esito al riscontro
della quantità di materia prima (rulli di pellicola)
effettivamente utilizzata per la produzione delle
fototessera destinate alla vendita.
Sul punto, la decisione impugnata ha ritenuto
l’avviso opposto privo di coerente la ricostruzione
accertativa, in particolare, per l’evidente non
puntuale considerazione dei meccanismi produttivi
propri della società contribuente, pur emersi in
sede ispettiva,

e

l’omessa proiezione dei risultati

delle valutazioni a campione sul complesso delle
operazioni non campionate, oltre che per il carattere
non decisivo dei rilievi svolti in merito alla mancata
prova degli scarti di produzione ai fini del
superamento delle attestazioni difensive della società
contribuente.
In proposito, l’Agenzia deduce, in primo luogo,
violazione dell’art.

39,

comma 1 lett. d,

6

d.p.r.

contabilizzazione e dichiarazione di maggiori ricavi da

R.G. 25.874/07 + 30.190/07

600/1973 (in forza del quale “l’esistenza di attività
non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate
è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici,
purché queste siano gravi, precise e concordanti”),
censurando la decisione impugnata per non aver ritenuto

presenza di un fatti certi, quali l’uso di una certa
quantità di rulli e la mancanza di prova documentale in
merito agli scarti, sicché sarebbe stato onere della
società dimostrare in quale altro modo era avvenuto lo
smaltimento. In secondo luogo – deducendo “violazione e
falsa applicazione dell’art. 39 coma l lettera d) del
d.p.r. 29.9.1973 n. 600, nonché degli artt. 2 e 35
coma 3 del d.lgs. 31.12.1992 n. 546 e dell’art. 277
c.p.c.” – l’Agenzia censura la decisione impugnata per
non aver provveduto (non condividendo alcuni profili
dell’accertamento induttivo) a ricostruire l’effettiva
entità dei ricavi non dichiarati. Deduce, infine,
vizio di insufficiente motivazione in relazione a vari
profili del contendere.
Le doglianze vanno disattese.
In disparte ogni valutazione in merito all’idoneità
dei quesiti di cui sono corredate, le prime due censure
si rivelano inammissibili, giacché non colgono la ratio
della decisione impugnata, atteso che questa non si

7

la ricorrenza di legittimo accertamento presuntivo, in

R.G. 25.874/07 + 30.190/07

pone

in

contrasto

i

con

criteri

che

reggono

l’accertamento induttivo ma afferma la ricorrenza di
elementi probatori idonei a superarne gli effetti,
evidenziando il convincimento che gli elementi offerti
dalla società contribuente giustificano il dichiarato.

“momento di sintesi” (v. Cass. 4311/08, 4309/08,
20603/07,

16002/07),

si

rivela

generica,

non

autosufficiente, non evidenziando la specifica
relazione ricorrente tra i profili agitati e la
specifica

ratio

censurata, ed inidonea, pertanto, ad

incidere su di essa.
III) – Con il quinto ed il sesto motivo di ricorso,
l’Agenzia censura, in diversa prospettiva, la decisione
impugnata, in merito all’affermata illegittimità della
ripresa n 10, per omessa contabilizzazione e
dichiarazione di maggiori ricavi conseguenti alla
“locazione” di propri automezzi.
La ripresa – che si fondava sull’assunto che la
società aveva concesso in uso gratuito i propri veicoli
alle ditte appaltatrici del servizio di manutenzione
dei suoi macchinari, con possibilità di utilizzo degli
stessi anche per finalità proprie, e che ciò andava ad
influire sui corrispettivi di manutenzione, riducendone
l’importo

è

stata

ritenuta

illegittima

dalla

Mentre la terza censura, oltre che priva del necessario

R.G. 25.874/07 + 30.190/07
decisione impugnata in assenza di prova affidabile in
merito ai relativi presupposti di fatto.
In proposito, l’Agenzia deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 39 coma 1 lett. d) d.p.r.
600/1973, e, quindi, dei principi in tema di

applicazione dell’art. 39 coma 1 lett. d) d.p.r.
6e0/1973 e degli artt. 2 e 35, comma 3, d.lgs.
546/1992 e 277 c.p.c.,

a

censura la decisione

impugnata per non aver (non condividendo alcuni profili
dell’accertamento induttivo)
l’effettiva

entità

dei

omesso di ricostruire

ricavi

al

riguardo

non

dichiarati.
Le censure vanno disattese, pesto che il capo della
sentenza in rassegna non si pone in contrasto con i
criteri che reggono l’accertamento induttive ma nega la
ricorrenza di prova in merito ai relativi presupposti
di fatto, sicché si rivela, semmai, censurabile sul
piano del vizio motivazionale, in concreto non
prospettato.
III) -Con il settimo e l’ottavo motivo di ricorso,
l’Agenzia censura la decisione impugnata, sotto il
profilo dell’ultrapetizione e quella della violazione
di legge, in merito all’affermata illegittimità della
ripresa n. 13, per dichiarazione e deduzione di spese

accertamento induttivo, nonché violazione e falsa

R.G. 25.874/07 + 30.190/07

di manutenzione e riparazione maggiori rispetto a
quelle spettanti.
In proposito, l’Agenzia, in primo luogo – dedotta
“violazione e falsa applicazione dell’art. 75, comma 7,
del d.p.r. 31.12.1986 n. 917” –

se a norma dell’art. 67 comma

7 del d.p.r. n.917/86 (nel testo in vigore nel 1994) 11
limite del 5% di deducibilità del costi di manutenzione
operi anche qualora la manutenzione sia stata
effettuata con l’impiego di personale dipendente del
contribuente e se debba ritenersi rientrante tra tali
costi anche “la sola

attività

di controllo e

sostituzione dei pezzi da cambiare”.
In secondo luogo – dedotta

“violazione e falsa

applicazione dell’art. 112 c.p.c. ultrapetizione) in
relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.o.” il seguente quesito di diritto: “…

formula

se sia da

ritenersi illegittima per violazione dell’art. 112
c.p.c. (ultrapetizione) una sentenza che annulli un
rilievo contenuto nell’avviso di accertamento per un
motivo mal dedotto dal ricorrente”.
Vertendosi in tema di ricorso per cassazione
avverso sentenza di appello pubblicata dopo 1’1.3.2006
(e prima del 4.7.2009), occorre prioritariamente
rilevare l’inammissibilità dei motivi in rassegna per

10

quesito di diritto: “…

formulail seguente

R.G. 25.874/07 + 30.190/07

violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis
c.p.c..
Ai sensi della disposizione indicata, invero, il
quesito inerente ad una censura in diritto – dovendo
assolvere la funzione di integrare il punto di

congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e
l’enunciazione del principio giuridico generale – non
può essere meramente generico e teorico ma deve essere
calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte
in grado poter comprendere dalla sua sola lettura,
l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la
regola applicabile (v. Cass. s.u. 3519/08).
IV) – Per le medesime ragioni (idoneità dei
quesiti), vanno disattesi i due motivi del ricorso
incidentale promosso dalla società contribuente,
rispettivamente, corredati dei seguenti quesiti: a)
se possa ritenersi configurato un vizio del
procedimento ex art. 360, primo coma n.

4, allorquando

11 giudice di merito all’interno del capo di sentenza
relative all’annullamento delle riprese proposto con
appello incidentale ometta di pronunciarsi su una parte
dello stesso”; b) “… se possa ritenersi configurato
il vizio di omessa motivazione allorquando il motivo di
appello incidentale proposto sia rigettato nella parte
dispositiva della sentenza, ma a tale rigetto non

11

fr^

NL
AI
N. 13

k.G. 25.874/07 + 30.190/07

corrisponda alcuna indicazione nella parte motiva della
stessa. se il mutamento del titolo della pretesa
possa ritenersi fatto decisivo ai fini della cassazione
ex art. 360, coma l n. 5 c.p.c.”

V) Alla stregua delle considerazioni che precedono,

quello incidentale.
Per tutte le peculiarità della fattispecie e la
reciproca soccombenza ricorrono le condizioni per la
compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte: rigetta i ricorsi; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19
dicembre 2012.

s’impone il rigetto sia del ricorso principale sia di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA