Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4513 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 03/02/2017, dep.21/02/2017),  n. 4513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22125-2015 proposto da:

G.A.R. NON DEPOSITATO AL 28/09/2015;

– ricorrente non costituito –

contro

FGA CAPITAL SPA, (già denominata FLAT AUTO FINANCIAL SERVICES SPA)

oggi denominata FCA BANK SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CHIANA 98 presso

lo studio dell’avvocato GIANLUCA MARI (studio legale PILEGGI),

rappresentato e difeso dall’Avv.to CARMINE CORIGLIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1359/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

G.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento n. 1359/2014 della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 153/04 emesso dal Tribunale di Rossano il 4.06.2004 in favore della F.G.A. CAPITAL S.p.A..

Si è costituita la F.G.A. CAPITAL S.p.A. chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è improcedibile per non essere stato depositato presso la cancelleria di questa Corte di cassazione nei termini di legge. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2500,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge e spese forfettarie. Sussistono le condizioni per l’applicazione del doppio contributo a carico della ricorrente.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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