Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4512 del 26/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4512 Anno 2014
Presidente: BERNABAI RENATO
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 13649-2013 proposto da:
SOCIETA’ PARUGIANO SRL 03520590484 in persona dell’amministratore unico e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TOSCANA 1, presso lo studio dell’avvocato CERULLI IRELLI GIUSEPPE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato COLZI OTTAVIANO, giusta procura in
calce al ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente contro
COMUNE DI MONTEMURLO in persona del Sindaco e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO SINISI 71, presso lo studio
dell’avvocato CIANTI AMERIGO, rappresentato e difeso dall’avvocato GOLINI
PAOLO, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 30.5.2013 e giusta
mandato a margine della memoria di costituzione;

– resistente –

Data pubblicazione: 26/02/2014

avverso il provvedimento R.G. 2307/2012 + 2604/2012 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositato il 19/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2014 dal
Presidente Relatore Dott. RENATO BERNABAI.

– che la Parugiano s.r.l. ha proposto regolamento necessario di competenza ex art.
42 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza emessa all’udienza del 19 aprile 2013 con cui la
Corte d’appello di Firenze ha sospeso, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civile, il giudizio di
opposizione all’indennità di esproprio determinata dal comune di Montemurlo ex art. 42
bis d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposkioni legislative e regolamentari in materia

di e.sproprinione per pubbfica utilità);
– che in particolare la corte fiorentina ha ravvisato un’ipotesi di pregiudizialitàdipendenza con il giudizio di risarcimento danni da occupazione acquisitiva dello stesso
immobile in precedenza promosso dalla Parugiano s.r.1.;
– che il comune di Montemurlo ha depositato controricorso;
– che il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità ex art. 366 cod.
proc. civ. del ricorso;
– che entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa;

CONSIDERATO
– che ricorso appare fondato, non sussistendo alcun vincolo di pregiudizialitàdipendenza tra il giudizio per il risarcimento del danno da illecito, consistente
nell’occupazione acquisitiva del fondo di proprietà della ricorrente, e la successiva
opposizione alla stima da quest’ultima proposta a seguito della determinazione
dell’indennità ai sensi dell’art.42 bis del Testo unico espropri;
– che la diversità di natura giuridica ( rispettivamente, risarcitoria ed indennitaria) e
dei presupposti giuridici delle azioni proposte porta ad escludere che la definizione della

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RITENUTO

prima causa abbia effetti vincolanti, sia sotto il profilo dell’an, che del quantum debeatur,
sul processo sospeso di opposizione alla stima;
– che resta esclusa, naturalmente, la duplicazione esecutiva per somme
eventualmente liquidate nei due giudizi, trattandosi di crediti alternativi, non cumulabili.

P.Q.M.

dinanzi la Corte d’appello di Firenze anche per il regolamento delle spese
della presente fase di legittimità.

Roma, 28 Gennaio 2014

IL PRESIDENTE

Cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio

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