Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4512 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 24/02/2010, (ud. 23/12/2009, dep. 24/02/2010), n.4512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12303-2006 proposto da:

S.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato GULLO

ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e ROMEO LUCIANA,

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale atto notar

CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del 08/05/06, re. 70686;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2429/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 25/11/2005 R.G.N. 3400/03;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/12/2009 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

IGNAZIO PATRONE, che ha concluso: chiedendo alla Corte di pronunciare

sentenza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma

2, per manifesta infondatezza del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17 – 25.11.2005 la Corte d’Appello di Lecce rigettò il gravame proposto da S.O. nei confronti dell’Inail avverso la sentenza di prime cure con cui era stata respinta la domanda di condanna dell’Istituto alla costituzione della rendita conseguente ad un infortunio sul lavoro occorsole il (OMISSIS) e in conseguenza del quale aveva patito la frattura del malleolo peronale destro; a sostegno del decisum la Corte territoriale osservò che, giusta le risultanze dell’espletata CTU, il gradiente di inabilità, pur tenendo conto di una preesistenza extralavorativa e di un’ulteriore frattura occorsa per caduta accidentale nel (OMISSIS), andava stimato nel 9%, come tale inferiore alla soglia minima di indennizzabilità prevista dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, S.O. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

L’Inail ha resistito con controricorso.

Il P.G. ha formulato richiesta scritta di pronuncia di sentenza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c. per manifesta infondatezza del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi, da esaminarsi congiuntamente siccome fra loro connessi, la ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 2, 74 e 79 nonchè vizio di motivazione, deducendo che: – la Corte territoriale non aveva raffrontato le diverse risultanze, fondate su un evidente difforme esame obiettivo, indicate nella CTU e nella consulenza tecnica di parte, nè aveva valutato l’incidenza della pregressa obesità dell’assicurata;

– la Corte d’appello non aveva tenuto conto dei principi di cui all’art. 41 c.p. e D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 79 in particolare non facendo applicazione della cosiddetta formula Gabrielli.

2. Osserva la Corte che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nei giudizi in cui sia stata esperita CTU di tipo medicolegale, qualora il giudice del merito si basi sulle conclusioni dell’ausiliario giudiziario, affinchè i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che i relativi vizi logico-formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3519/2001;

10552/2003; 11054/2003; 17324/2005; 8654/2008).

Nel caso di specie le doglianze della ricorrente si fondano sulle pretese divergenti valutazioni rese dal proprio consulente, senza peraltro neppure indicare sotto quali profili le argomentazioni del CTU, fatte proprie dalla Corte territoriale, si sostanzierebbero in palesi devianze dalle nozioni medico scientifiche ovvero in affermazioni illogiche.

3. Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia di per se sufficiente a produrre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (cfr. Cass., 14770/2008).

Nel caso di specie la Corte territoriale non ha affatto negato l’incidenza causale dell’infortunio su lavoro denunciato, sicchè risulta inconferente, sotto tale profilo, la pretesa mancata valutazione dei fattori “concorrenti” rispetto all’arto interessato dall’infortunio stesso.

4. A norma del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 79 il grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, deve essere rapportato non già all’attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità e tale rapporto è espresso da una frazione, in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza fra questa ed il grado di attitudine residuato dopo l’infortunio (cosiddetta formula Gabrielli).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato, sulla scorta della espletata CTU, che alla frattura riportata nell’infortunio sul lavoro denunciato si era sovrapposto, con effetto evidentemente peggiorativo, un disturbo circolatorio flebitico, costituente una patologia preesistente, ma nient’affatto che tale preesistente patologia avesse già determinato, di per sè, una riduzione dell’attitudine al lavoro; nè la ricorrente precisa in base a quali emergenze probatorie, in tesi non considerate, avrebbe dovuto ritenersi, con carattere di decisività, la sussistenza di tale pregressa riduzione dell’attitudine al lavoro; dal che discende l’inconferenza anche del richiamo alle disposizioni del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 79.

5. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque rigettato.

Applicandosi ratione temporis il disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, non è luogo a provvedere sulle spese afferenti al presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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