Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4512 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 21/02/2020), n.4512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Kika s.r.l., rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso,

dagli avv.ti Andrea Melucco e Francesco Petillo, e elettivamente

domiciliata in Roma, presso il loro studio in via Panama 86, (p.e.c.

andrea.melucco.avvocato.pec.it,

francescopetilio.ordineavvocatiroma.orq fax (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l.;

Melania Group s.p.a.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 5181/17 della Corte di appello di Roma, emessa

in data 12 maggio 2017 e depositata in data 28 luglio 2017 R.G. n.

51989/2015;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Melania Group s.p.a. ha proposto in data 4 marzo 2014 istanza di fallimento nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. davanti al Tribunale di Roma che con provvedimento del 17.12.2014 ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Latina cui ha rimesso gli atti rilevando che il trasferimento della sede sociale a Roma era stato registrato il 22.5.2013 e cioè entro l’anno dalla presentazione della istanza del 4.3.2014.

2. Davanti al Tribunale di Latina si è costituita la società (OMISSIS) che ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Latina e nel merito ha contestato la ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento di cui all’art. 15 L.F. Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 81/2015 del 17 luglio 2015, ha respinto l’eccezione di incompetenza e ha dichiarato il fallimento riscontrando la sussistenza dei presupposti di legge (mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità; debiti accertati di importo complessivo superiore alla soglia di cui all’art. 15 L.F., attestati dalle iscrizioni in bilancio e dai protesti elevati nei confronti della società; mancato pagamento del credito dell’istante; cessazione dell’attività presso la sede legale).

3. Ha proposto reclamo alla Corte di Appello di Roma (OMISSIS) s.r.l. eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale di Latina.

4. La Corte di appello di Roma con sentenza n. 5181/2017 ha respinto il reclamo della società (OMISSIS) s.r.l. che ha condannato al pagamento delle spese processuali in favore del fallimento e della creditrice istante Melania Group s.p.a.

5. Ricorre per cassazione (OMISSIS) s.r.l. deducendo la nullità della sentenza di fallimento: a) per violazione dell’art. 9 L.F., degli artt. 42 e 45 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4); b) per violazione degli artt. 6-9-9bis-9ter, 26 e 119 L.F. e dell’art. 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) e avvenuta violazione del principio della domanda a seguito della improcedibilità della istanza 4.3.2014; c) per violazione dell’art. 15 L.F. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4).

6. Non svolgono difese la curatela fallimentare e la società Melania Group s.p.a..

Diritto

RITENUTO

CHE:

7. Con il primo motivo rileva la ricorrente che il Tribunale di Latina aveva già dichiarato il fallimento con sentenza n. 59/2014 del 22 aprile 2014 reclamata e dichiarata nulla dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 7115/2014 del 19.11.2014 a seguito della quale il Tribunale di Latina con decreto del 15.12.2014 aveva dichiarato la chiusura della procedura. Secondo la ricorrente il principio della irrilevanza del trasferimento della sede nell’anno dalla presentazione dell’istanza di fallimento non può essere invocato per legittimare la competenza del Tribunale di Latina dato che l’istanza di fallimento del 4 marzo 2014 era stata proposta davanti al Tribunale di Roma competente in base all’art. 9 L.F. (nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 7).

8. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia rilevato come al momento in cui venne esaminata dal Tribunale di Roma l’istanza di fallimento di Melania Group s.p.a. la procedura fallimentare instaurata davanti al Tribunale di Latina non era stata ancora dichiarata chiusa dato che il decreto di chiusura depositato il 15 dicembre 2014 era ancora soggetto al termine di dieci giorni (ex art. 26 L.F.) per il reclamo. Il Tribunale di Roma avrebbe dovuto in conseguenza dichiarare improcedibile (e comunque priva di interesse) l’istanza. Inoltre il fallimento non poteva essere dichiarato nuovamente dal Tribunale di Latino in base a una istanza di fallimento che avrebbe dovuto dichiararsi improcedibile e quindi priva di qualsiasi efficacia. Su tali presupposti la ricorrente ritiene che il fallimento sia stato dichiarato di ufficio in palese violazione della nuova normativa fallimentare.

9. Con il terzo motivo la ricorrente contesta la ritenuta sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento rilevando che un solo credito per Euro 8.098,82 Euro e quindi di importo largamente inferiore alla soglia dei 30.000 Euro era stato ritenuto sufficiente nonostante non vi fossero state ulteriori istanze di fallimento e di ammissione al passivo e nonostante dal bilancio al 31.12.2012 risultasse un valore del magazzino di 1.648.294 Euro mentre nessuna valida prova era stata acquisita relativamente ai protesti citati nella sentenza dichiarativa del fallimento.

10. I primi due motivi da esaminare congiuntamente sono infondati perchè l’istanza di fallimento è stata presentata il 4 marzo 2014 da Melania Group s.p.a. davanti al Tribunale di Roma prima che fosse dichiarato il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. dal Tribunale di Latina con la sentenza del 22 aprile 2014, mentre al momento della decisione (in data 17.12.2014) da parte del Tribunale di Roma sull’istanza del 4.3.2014 il fallimento dichiarato il 22.4.14 dal Tribunale di Latina era già stato revocato con sentenza della Corte di Appello di Roma del 19.11.2014 e dichiarato chiuso dal Tribunale di Latina con decreto del 15.12.2014. E’ irrilevante che al momento della decisione del Tribunale di Roma che ha dichiarato la propria incompetenza, il decreto di chiusura fosse ancora reclamabile dato che la pronuncia del Tribunale romano è intervenuta quando ormai la revoca del fallimento era divenuta definitiva. Il decreto di chiusura del resto non è stato reclamato e la successiva dichiarazione di fallimento emessa dal Tribunale di Latina il 17.7.2015 è stata adottata ampiamente oltre il termine di 30 giorni per il reclamo decorrenti dal 15.12.2014. Ma che si verta al di fuori di una ipotesi di litispendenza e di improcedibilità dell’istanza presentata il 4.3.2014 risulta con evidenza se si ha presente che tale istanza di fallimento è stata proposta e tenuta in piedi in considerazione della mancata estinzione del credito sicchè è errato ritenere come fa la società ricorrente che il fallimento sia stato di fatto pronunciato d’ufficio dal Tribunale di Latina in data 17 luglio 2015. A quella data l’istanza per la quale il Tribunale era stato dichiarato competente era infatti pendente stante la permanenza dell’interesse del creditore alla decisione su di essa. Quanto all’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Latina deve ribadirsi la sua infondatezza, ai sensi dell’art. 9 L.F. applicabile ratione temporis essendo non contestabile la proposizione dell’istanza da parte di Melania Group s.p.a. entro l’anno dal trasferimento della sede da Latina a Roma.

11. Il terzo motivo è inammissibile trattandosi di censure attinenti alla valutazione di merito sulla sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di fallimento che sono già state esaminate dalla Corte di appello e vengono meramente riproposte con il ricorso per cassazione. Va rilevato in particolare che la sentenza della Corte di appello, richiamando la relazione del curatore del 17.8.2015, ha ritenuto che la contabilità ufficiale della società e in particolare il bilancio 2013 evidenziava un disavanzo patrimoniale di oltre 400.000 Euro. Un dato che smentisce le affermazioni della ricorrente circa la sussistenza di un solo debito a fronte di una situazione solida della società e che non è stato oggetto di impugnazione da parte della odierna ricorrente.

12. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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