Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4511 del 26/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4511 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: FICHERA GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18197/2012 R.G. proposto da
doBank s.p.a. – già Unicredit Credit Management Bank s.p.a. – (C.F.
C0390840239), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Ignazio Messina, elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Roma, via Arco della Ciambella 6.
– ricorrente contro
Fallimento Finimp s.p.a., in liquidazione (C.F. 00756350823), in
persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Giovanni Troja, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.
Nlauro Maltese in Roma, via Flaminia 388.
– controricorrente avverso
il decreto del Tribunale di Palermo depositato il giorno 14 giugno
2012, nel procedimento iscritto al n. 10427/2011 r.g.

Data pubblicazione: 26/02/2018

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre
2017 dal Consigliere Giuseppe Fichera.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo, con decreto depositato il 14 giugno 2012,
respinse l’opposizione allo stato passivo del fallimento della Finimp

Bank s.p.a., oggi doBank s.p.a. (di seguito breviter doBank), sulla
sua domanda di insinuazione al passivo delle somme vantate in forza
di pregressi rapporti di conto corrente intrattenuti con il Banco di
Sicilia – dante causa dell’opponente -, nonché di una fideiussione
rilasciata per garantire l’esposizione debitoria di altre società nei
confronti della medesima banca.
Il tribunale ritenne che l’opponente non avesse dato prova dei
crediti pretesi, avendo omesso di produrre in giudizio sia i contratti di
conto corrente che i relativi estratti conto, dall’apertura e fino alla
ciiusura dei relativi rapporti, mentre la curatela fallimentare aveva
contestato la conformità all’originale e la certezza della data delle
copie delle fideiussioni e degli atti di riconoscimento di debito pure
prodotti in giudizio.
Avverso il detto decreto doBank ha proposto ricorso per
cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il
fallimento della Finimp s.p.a., in liquidazione.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo deduce doBank violazione dell’art. 112
c.p.c., avendo il tribunale omesso di pronunciare sull’istanza
formulata all’udienza di prima comparizione, di sospensione
necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c.
Con il secondo motivo assume violazione degli artt. 1230, 1341,
1976 c.c., dell’art. 210 c.p.c., dell’art. 99 I.fall., nonché vizio di
motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., considerato che
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s.p.a., in liquidazione, promossa da Unicredit Credit Management

il giudice dell’opposizione ha omesso di valutare la documentazione
prodotta a conforto della domanda di ammissione al passivo,
irnmotivatamente escludendo l’opponibilità alla massa di talune
scritture contenenti il riconoscimento del debito, né ha ammesso le
richieste istruttorie formulate, tese all’esibizione dei bilanci della

nonché all’esperimento di una consulenza tecnica d’ufficio.
2. Il primo motivo è inammissibile.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, il dovere del
giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell’art. 112
c.p.c., va riferito appunto alla domanda e, dunque, all’istanza con la
quale la parte chiede l’emissione di un provvedimento giurisdizionale
in ordine al diritto sostanziale dedotto in giudizio, sicché non è
configurabile un vizio di infrapetizione per l’omessa adozione da parte
del giudice di un provvedimento di carattere ordinatorio, come la
spspensione necessaria del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (Cass.
02/03/2016, n. 4120; Cass. 25/06/2010, n. 15353; Cass.
10/03/2006, n. 5246).
3. Il secondo motivo è solo parzialmente fondato, per le ragioni di
cui si dirà.
Va anzitutto rilevato che inammissibile si mostra la doglianza
riferita all’omesso esame di un documento ritualmente depositato nel
giudizio, poiché il tribunale adito ha espressamente affermato,
nell’impugnato decreto, che siffatto documento non venne prodotto
nella lite; trovandoci, quindi,

in thesi in presenza di un errore

revocatorio, ex art. 395, n. 4), c.p.c., deve trovare applicazione
l’orientamento di questa Corte a tenore del quale resta inammissibile
il motivo di ricorso per cassazione, che dia per presupposta
l’esistenza dell’atto nell’incartamento processuale (Cass. 14/11/2012,
n. 19921; Cass. 24/01/2006, n. 1326).

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fallita e degli originali di taluni documenti prodotti solo in copia,

Parimenti inammissibili si mostrano, poi, le doglianze contenute
nel motivo in esame, relativamente all’invocata consulenza tecnica
d’ufficio; e invero, va tenuto a mente che il giudizio sulla necessità ed
utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio
rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione

23/03/2017, n. 7472).
Fondato è, invece, il motivo in esame nella parte in cui si duole
dell’omessa motivazione, in ordine alla ritenuta inopponibilità alla
massa, della scrittura datata 5 agosto 1988, contenente un piano di
consolidamento interbancario dell’esposizione debitoria di tutte le
società del c.d. “gruppo Cassina”, di cui pacificamente faceva parte
anche la fallita.
È noto a questa Corte che l’accertamento della data di una
scrittura privata non autenticata e della sussistenza ed idoneità di
fatti diversi da quelli specificamente indicati nell’art 2704 c.c., ma
equipollenti a questi ultimi, in quanto idonei a stabilire in modo
egualmente certo l’anteriorità – o, eventualmente, la posteriorità della formazione del documento, è compito esclusivo del giudice del
merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se
correttamente motivata (Cass. 16/02/2017, n. 4104).
Tuttavia, nella vicenda all’esame, per come emerge dalla lettura
del decreto impugnato, a fronte di un documento su cui era stato
apposto mediante un timbro la dicitura “Documento dissequestrato G.I.P. TRIB PA 1/2/1999”, il Tribunale di Palermo non ha inteso
chiarire le ragioni che inducevano a ritenere detto fatto storico,
comunque inidoneo a dimostrare l’anteriorità della scrittura rispetto
alla data della dichiarazione di fallimento della Finimp s.p.a., in
liquidazione, dovendosi ritenere sostanzialmente omessa, sul punto,
la relativa motivazione.

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è„ di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità (Cass.

Parimenti fondato, infine, si mostra il motivo in esame laddove
lamenta l’omessa pronuncia del giudice di merito sull’istanza, tesa ad
ottenere l’esibizione, da parte del terzo che ne era in possesso,
dell’originale della cennata scrittura in thesi risalente al 1988, così
consentendo di superare l’eccezione, sollevata dalla curatela

prodotta in atti.
4. In definitiva, dichiarato inammissibile il primo motivo, in
a zcoglimento parziale del secondo motivo, il decreto impugnato deve
essere cassato, con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa
composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il primo motivo; accoglie parzialmente il
secondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e
rinvia al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, cui demanda
di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2017
Il Presidente

fallimentare, di non conformità ex art. 2719 c.c. della copia informe

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