Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4511 del 26/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4511 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Roberto Loggieri, elettivamente domiciliato in Roma,
viale Glorioso 18 presso lo studio dell’avv. Marco Di
Porto, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.
Claudio Cardia, per

procura in calce al ricorso

(comunicazioni relative al processo al n. di telefax
0544/36128 e all’indirizzo di posta elettronica
certificata claudio.cardia@ordineavvocatiravenna.eu );

ricorrente –

resistente –

nei confronti di
Bruni Luigi s.n.c. di Bruni Luigi;

avverso l’ordinanza del 6/19 aprile 2013 del G.O.T. del
Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova,
nella causa civile n. R.G. 162/2012 vertente tra

Data pubblicazione: 26/02/2014

Roberto Loggieri e Bruni Luigi s.n.c di Bruni Luigi;

Rilevato che
1. La s.n.c. Bruni ricorre per decreto ingiuntivo
nei confronti di Roberto Loggieri per il
pagamento del corrispettivo di lavori edili

2. Roberto Loggieri propone opposizione al decreto
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Teramo
eccependo l’incompetenza del tribunale adito in
favore del Tribunale di Ravenna invocando gli
artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e l’articolo 33 del
codice di consumo.
3. La s.n.c. si costituisce nel giudizio di
opposizione al decreto ingiuntivo e contesta
l’eccezione

di

incompetenza

ritenendo

inapplicabile il citato art. 33 per non essere
intercorso fra le parti un contratto relativo
all’acquisizione di beni di consumo.
4. Con ordinanza del 19 aprile 2013 il giudice del
Tribunale di Teramo “ritenuta la propria
competenza” how ammetk.le prove richieste dalle
parti.
5. Propone ricorso per regolamento di competenza
Roberto Loggieri.
6. Non svolge difese la s.n.c. Bruni Luigi.
7. Il Procuratore generale presso la Corte di
Cassazione

chiede

la

dichiarazione

di

inammissibilità del ricorso per regolamento di

2

eseguiti per conto del Loggieri.

competenza rilevando che l’ordinanza impugnata
è stata emessa senza che il giudice abbia
previamente invitato le parti a precisare le
conclusioni e ne deduce, in base a quanto
ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di
legittimità (a partire dalla ordinanza n. 11657

2008), che la decisione affermativa sulla
competenza non possa considerarsi definitiva e
che quindi non sia ammissibile il proposto
ricorso per regolamento di competenza.
Ritenuto che
8. La giurisprudenza di legittimità è unanime nel
ritenere che la decisione affermativa della
competenza, anche dopo il mutamento della forma
della decisione sulla sola competenza, per
effetto della legge 18 giugno 2009, n. 69,
presuppone sempre la rimessione in decisione
della causa preceduta dall’invito a precisare
le conclusioni. Da ciò discende che, laddove il
giudice unico, che nelle cause attribuite al
tribunale in composizione monocratica assomma
in sé le funzioni di istruzione e decisione, si
limiti a dare provvedimenti sulla prosecuzione
del giudizio pur a fronte d’una eccezione di
incompetenza, l’ordinanza così pronunciata non
riveste natura di decisione affermativa sulla
competenza, impugnabile ai sensi dell’art. 42
cod. proc. civ., sicché il ricorso per

3

delle Sezioni Unite Civili in data 12 maggio

regolamento di competenza avverso detto atto
deve ritenersi inammissibile (cfr.

Cass. civ.

sezione VI-3 n. 16051 del 26 giugno 2013 e n.
4986 del 28 febbraio 2011).
9.

Il

ricorso

va

pertanto

dichiarato

inammissibile senza alcuna statuizione sulle

10.

Sussistono i presupposti di cui all’art. 13

comma l quater D.P.R. n. 115/2002 per il
riconoscimento dell’ulteriore

importo del

contributo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla

sulle spese del giudizio di cassazione. Sussistono, ai
sensi dell’art. 13 comma l quater D.P.R. n. 115/2002, i
presupposti per il riconoscimento dell’ulteriore
importo del contributo fiquiatei

i(4) olt4

200 per esborsi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
14 gennaio 2014.

spese.

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