Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4511 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 24/02/2010, (ud. 23/12/2009, dep. 24/02/2010), n.4511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12563-2006 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA

93, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA GIULIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato D’ANDREA SERGIO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

– I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e RASPANTI

RITA,che lo rappresentano e difendono giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3230/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 13/09/2005 r.g.n. 40656/99;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARMELO SGROI, che ha concluso: visto l’art. 375 c.p.c. chiede che la

Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso per

essere manifestamente infondato, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al Pretore di Napoli in data 22 settembre 1995 L.G. esponeva di essere dipendente della Sofer di Pozzuoli in qualità di operaio addetto al magazzino ferro ed al trasporto dei pannelli; di essere stato, a causa delle mansioni svolte, a contatto con l’amianto e con sostanze nocive; di aver contratto la malattia professionale “carcinoma vescicale e di aver presentato domanda di costituzione di rendita per malattia professionale all’INAIL in data 1215/1992, ma che l’INAIL, con nota del 18/8/1993 aveva escluso la natura professionale della malattia;

di aver proposto ricorso all’INAIL chiedendo la costituzione di una rendita nella misura del 60% con esito negativo; che invece la patologia da cui egli era affetto sicuramente doveva essere riconosciuta come malattia professionale.

Sulla base di tali premesse il ricorrente chiedeva che, previo accertamento medico-legale, venisse riconosciuta la natura di malattia professionale della patologia denunciata, con condanna dell’INAIL al pagamento della relativa rendita in misura del 60% o di quella da accertarsi ,oltre interessi e spese.

L’INAIL si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. Dopo l’espletamento di istruttoria, consistente nell’escussione di testi, nell’espletamento di CTU medico-legale e nella produzione di documenti, il Pretore adito, con sentenza 12 novembre 1998, accoglieva la domanda del L., dichiarando il diritto del ricorrente alla rendita per inabilità permanente nella misura del 50%, con condanna dell’INAIL al pagamento della citata rendita, oltre interessi, rivalutazione e spese.

2. Avverso tale sentenza, con ricorso 3 febbraio 1999, proponeva appello l’INAIL deducendo che erroneamente il primo giudice aveva fondato la sua decisione sulla consulenza medica, la quale superficialmente aveva affermato la natura professionale del carcinoma vescicale sulla base di un mero criterio possibilistico, e quindi della notoria pericolosità dell’amianto, senza che il nesso di causalità fosse accertato con rigore scientifico; sotto altro profilo l’appellante negava che fosse stata fornita dal L. la prova dell’esposizione all’amianto sulla base delle sole prove testimoniali e concludeva per il rigetto dell’originaria domanda.

Il L. si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza dell’atto di gravame, di cui chiedeva il rigetto.

Il Tribunale, in considerazione delle censure rivolte alla consulenza di primo grado, disponeva nuova C.T.U.. Dopo il deposito di note alla c.t.u. e di relazioni scientifiche, all’esito dell’udienza di discussione, il Tribunale pronunciava la sentenza n. 3230/2005, così provvedendo: in riforma dell’impugnata sentenza rigettava la domanda proposta dal L. con ricorso depositato il 22.19.1995;

compensava tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

3. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione L. G..

Resiste con controricorso l’INAIL. Fissata la causa in camera di consiglio, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in un motivo con il quale L. G. censura la decisione impugnata criticandola nella parte in cui ha fatto propria le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, disposta in grado di appello, circa la mancanza di relazione causale tra l’attività lavorativa svolta, implicante esposizione all’amianto, e l’evento lesivo lamentato (carcinoma vescicale).

2. Il ricorso è inammissibile.

Va ritenuto in via preliminare – come ha osservato il Procuratore Generale – che è principio consolidato di ordine generale nella giurisprudenza di codesta Corte quello per cui nei giudizi che abbiano a oggetto l’accertamento di diritti a prestazioni di invalidità, infortuni e malattie professionali, qualora il giudice di merito si sia basato sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, per potere denunciare quale motivo di ricorso per cassazione il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza è necessario che siano ravvisabili vere e proprie lacune tecnico-scientifiche della consulenza, che in tal modo si riverberano sulla sentenza, quali carenze o deficienze diagnostiche o affermazioni radicalmente illogiche o scientificamente errate; mentre non è ragione di censura la semplice difformità tra la valutazione del consulente – fatta propria dal giudice, e sorretta da motivazione – e il diverso valore attribuito dalla parte che censura quella determinazione; specie qualora la censura non sia accompagnata da una specifica indicazione degli elementi che sarebbero, in ipotesi, stati trascurati o non esaminati (tra molte, Cass. n. 16392/2004; n. 9869/2004; 11054/2003).

Nel quadro del suddetto enunciato, si è altresì precisato che le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio disposta – e recepita – dal giudice non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni (ad esempio, espresse dal consulente di parte, o dal consulente del grado anteriore, come nella specie si verifica), perchè tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello, bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali; ciò che non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (ex multis, da ultimo: Cass. n. 7341/2004, n. 15796/2004).

Appunto tale, essenzialmente, la prospettata censura di vizio motivazionale, che si risolve nel dissenso tecnico/diagnostico circa l’apprezzamento del consulente tecnico quale fatto proprio, argomentatamente, dal giudice di merito, ciò che non risulta consentire a tale prospettazione di avere autonomo ingresso come motivo di ricorso per cassazione. In questo quadro, la motivazione della sentenza risulta del resto avere affrontato in termini appropriati dal punto di vista della motivazione il nucleo delle deduzioni critiche dell’ odierno ricorrente, valutando insussistente la relazione causale tra lavoro e patologia, per la decisiva ragione della esclusione del determinismo cancerogeno specifico per vie urinarie, in relazione alla particolare localizzazione della malattia; che per questo il ricorso esprime, come detto, un dissenso diagnostico inidoneo a delineare una qualsiasi ragione di cassazione della sentenza.

3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nuovamente vigente a seguito di C. cost. n. 134 del 1994, non trovando applicazione ratione temporis il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA