Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4511 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 03/02/2017, dep.21/02/2017),  n. 4511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16574-2016 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA N 29,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RRARA, rappresentato e

difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

e contro

PREFETTURA DI ROMA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 12221/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 14/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

F.S. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo avverso la sentenza n. 12221/16 di questa Corte lamentando che si era verificato un errore materiale non essendo prevista nel dispositivo la distrazione delle spese in suo favore quale difensore della parte vincitrice, pur avendone fatto richiesta dichiarandosi antistatario.

La richiesta in questione risulta fondata risultando la richiesta di distrazione dal ricorso per cassazione.

Va pertanto disposta la correzione della sentenza di questa Corte n. 12221/16 disponendosi che al temine della parte motiva della stessa nonchè al termine del dispositivo si aggiungano le parole: “da distrarsi in favore dell’avv.to F.S. dichiaratosi antistatario”.

Nulla per le spese (v. Cass. 10203/09).

PQM

Accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 12221/16 disponendo che al temine della parte motiva della stessa nonchè al termine del dispositivo si aggiungano le parole: “da distrarsi in favore dell’avv.to F.S. dichiaratasi antistatario”.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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