Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4511 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. II, 19/02/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 19/02/2021), n.4511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29458/2016 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato BARBARA PICCINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO SMOLEI, ALEXANDER

ALTON giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PE.AN., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO

19, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CALO’, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MIRKO ELLER, REINHART

VOLGGER, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

PE.EN., M.E.P., M.I.M.,

PA.EM., PA.AL., P.A., PL.AM.,

P.A.M., K.M., K.N., MO.MA.,

MO.AN.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 59/2016 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di

BOLZANO, depositata il 30/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie delle parti.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 1056 dell’08.10.2014 il Tribunale di Bolzano nel procedimento di designazione dell’assuntore del maso chiuso “(OMISSIS)” in PT. (OMISSIS) c.c. Marebbe promosso da Pe.En. contro Pe.An., M.E.P., M.I.M., Pa.Em., Pa.Al., P.A., P.E., Pl.Am., P.A.M., K.M., K.N., Mo.Ma. e Mo.An.Ma., designava la signora Pe.An. come assuntrice del maso e determinava il prezzo di assunzione in Euro 182.100,00.

Secondo il Tribunale, alla luce delle indagini compiute dal CTU, la rendita del maso chiuso “(OMISSIS)”, secondo i criteri di cui alla legge provinciale n. 17/2001, ammontava a Euro 182.100,00. Quanto alla designazione dell’assuntore del maso, la sentenza rammentava che il titolare del maso chiuso era il defunto Pe.Gi. deceduto il (OMISSIS), celibe e senza figli. In seguito i fratelli sopravvissuti Pe.An. e Pe.En., nonchè i figli dei fratelli premorti Pe.Pa., Pe.Fr., Pe.Ma., pe.an. e Pe.Em. in via di successione legale erano divenuti comproprietari pro quota indivisa del maso chiuso.

Il diritto all’assunzione del maso era stato fatto valere da Pe.An., Pe.En. e P.E. (in qualità di figlio della sorella premorta Pe.Em.). Tuttavia, la vicenda andava regolata in base alla previsione dell’art. 14 della Legge Provinciale in questione, nella versione vigente al momento della morte del testatore ((OMISSIS)), il quale non aveva provveduto alla nomina dell’assuntore del maso.

In base all’art. 14, comma 1, lett. a), i coeredi che sono cresciuti o che crescono sul maso hanno precedenza sugli altri, sicchè emergeva che solo Pe.En. e Pe.An. erano nati nel maso e lì erano cresciuti.

In particolare, Pe.En. avrebbe vissuto nel maso fino alla fine degli anni Cinquanta, mentre Pe.An. vi sarebbe rimasta fino al suo matrimonio e ciò a differenza di P.E. il quale fondava la sua domanda su valutazioni socio – economiche e sul diritto alla successione della madre.

Tuttavia la sua richiesta non poteva trovare seguito in quanto il criterio di essere cresciuto sul maso è una qualità personale che non poteva vantare il P..

Quanto agli altri due candidati, il Tribunale, rilevato che la legge provinciale non prescrive un limite di età, ma che dell’art. 14, lett. g), nella versione originale, che nel caso di specie deve trovare applicazione, attribuisce nel caso di coeredi con uguali diritti sulla base dei criteri da a) a f) una preferenza al più vecchio, riteneva che fosse appunto l’età il criterio discretivo e che quindi l’assuntore dovesse essere lindividuato in Pe.An., proprio perchè più anziana del fratello.

Avverso tale sentenza P.E. promuoveva appello citando Pe.An., Pe.En., M.E.P., M.I.M., Pa.Em., Pa.Al., P.A., P.E., Pl.Am., P.A.M., K.M., K.N., Mo.Ma. e Mo.An.Ma., e la Corte d’Appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano, con la sentenza n. 59 del 30/4/2016, in parziale riforma della decisione gravata, ha rideterminato il prezzo di assunzione in Euro 291.045,51, confermando l’individuazione di Pe.An. quale assuntrice.

Quanto al primo motivo di gravame, che investiva la corretta determinazione del prezzo di assunzione, la Corte distrettuale rilevava che al maso “(OMISSIS)” era connessa una quota di comproprietà di 1/58 della “(OMISSIS)”, la quale è un’interessenza che si compone di 58 diversi immobili, ubicati in prevalenza nel centro del paese di (OMISSIS). Si tratta di una zona sportiva, un poligono, una cappella, un edificio polifunzionale, aree per il passaggio di veicoli, aree ad uso comune pubblico, terreni agricoli e terreni edificati.

Osservava il Collegio che, ai sensi della L. n. 17 del 2001, art. 20, comma 3, i diritti connessi alla conduzione del maso e le pertinenze conformemente all’art. 12, nella cessione del maso chiuso passano all’assuntore a titolo gratuito.

Tuttavia, i suddetti immobili non erano strettamente inerenti alla conduzione del maso e quindi non potevano essere considerati diritti connessi alla medesima.

La L.P. n. 17 del 2001, art. 20, comma 4, modificato dalla legge provinciale n. 4/2005 prevede che i “Beni utilizzati a scopi non agricoli, semprechè siano di minore rilevanza economica, ma connessi al maso in modo tale che un eventuale distacco comporterebbe grave pregiudizio per la conduzione del maso, non vengono stimati separatamente. La stima separata non viene eseguita anche per beni la cui permanenza al maso sia necessaria per altri motivi, semprechè servano per l’esercizio di un’attività non prevalente anche a scopi agricoli”.

Da ciò si ricava che gli immobili connessi con il maso e che quindi passano all’assuntore, vanno stimati separatamente, se non utilizzati per scopi agricoli.

Tutti gli immobili individuati dall’ausiliario non sono utilizzati per scopi agricoli, anche la zona boschiva non dà una rendita economica diretta, come sottolineato dal CTU, poichè i ricavi non vengono versati e gli immobili non sono nemmeno connessi al maso in modo tale che un eventuale distacco comporterebbe grave pregiudizio per la conduzione del maso. Anche una permanenza al maso non è sicuramente necessaria. Gli immobili però sono correlati con il maso e non vengono utilizzati per scopi agricoli, così che vanno valutati separatamente sulla base del loro valore di mercato.

Tuttavia non poteva reputarsi che tutti gli immobili individuati avessero un valore di mercato e ciò in particolare per la zona sportiva e per l’edificio polifunzionale che, come riscontrato dal CTU, vengono utilizzati per scopi pubblici e probabilmente sono stati costruiti dalla PA e non hanno un mercato, dovendo quindi essere equiparati ad una specie di beni extra commercium (zona sportiva (OMISSIS), cappella, edificio polifunzionale e zone per il traffico), occorrendo invece procedere alla stima per gli altri immobili (zone residenziali, una zona per edifici pubblici, zone verdi e zona boschiva).

Al netto quindi dei beni privi di valore di mercato, i restanti immobili raggiungevano un valore commerciale di Euro 6.320.000,00.

La quota di comproprietà di 1/58 della “(OMISSIS)” appartenente al maso “(OMISSIS)” ammontava quindi a Euro 108.965,51, così che il prezzo di assunzione è stato quantificato in Euro 291.045,51, oltre interessi dovuti dalla data della sentenza di primo grado, in quanto le indagini del CTU si riferiscono al 2013 e non rilevandosi significative variazioni del mercato immobiliare da tale data.

Quanto al secondo motivo di gravame che investiva l’individuazione dell’assuntore del maso ed in modo particolare se l’assuntore debba avere la capacità di condurre di persona il maso, i giudici d’appello rilevavano che con L.P. n. 2 del 2010, il criterio di cui dell’art. 14, comma 1, lett. g), era stato soppresso, ma non poteva attribuirsi a tale modifica un carattere di norma di interpretazione autentica, trattandosi invece di modifica destinata a trovare applicazione solo alle successioni apertesi in epoca successiva alla modifica.

Orbene, aggiungeva la sentenza d’appello che il legislatore si era occupato dell’aspetto dell’idoneità dell’assuntore alla conduzione personale, ma solo per due casi ovvero nell’ipotesi di cui all’art. 14 comma 2, quando nessuno dei coeredi soddisfa i presupposti di cui al comma 1 e nell’altra di cui all’art. 18 comma 3, quando nessuno degli eredi chiamati per testamento ricade nella categoria degli eredi legittimi.

Per tali ipotesi, sentita la locale commissione masi chiusi, viene designato assuntore colui che ha i migliori presupposti per la conduzione personale del maso chiuso. Ciò significa che in tutti gli altri casi l’idoneità alla conduzione personale del maso non può essere una condizione per l’assunzione. Motivo di esclusione è esclusivamente la piena o parziale interdizione (art. 14, comma 3) (e conformemente alla modifica attuata con legge provinciale n. 2/2010, anche la condizione delle persone che sono sottoposte ad amministrazione di sostegno).

In tal senso una conduzione del maso può essere anche assicurata senza che qualcuno partecipi personalmente con la sua forza fisica, sicchè l’età avanzata non può essere un motivo di esclusione.

Nè poteva accedersi al dubbio di costituzionalità del combinato disposto dell’art. 14, comma 1, lett. a) e lett. g) e art. 20, comma 2, in relazione agli artt. 3 e 42 Cost., posto che un’interpretazione che si fondasse in ogni caso sull’idoneità alla conduzione personale, deve tenere conto anche della sua conformità alla Costituzione alla luce dei principi di cui all’art. 3 Cost..

Poichè Pe.An. è la sorella del defunto, mentre l’appellante invece è il nipote; poichè la prima è cresciuta nel maso a differenza dell’appellante, va attribuita prevalenza alla previsione di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), secondo cui il diritto di assunzione spetta innanzitutto ai coeredi cresciuti sul maso e quindi a Pe.An. e non P.E.. Ed analoga conclusione dovrebbe essere assunta anche nel caso in cui quest’ultimo fosse cresciuto sul maso, atteso che il diritto di assunzione ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. e), compete, tra diversi coeredi cresciuti nel maso, a colui che ha un grado di parentela più vicino al testatore e quindi a Pe.An.. Ciò rendeva pertanto irrilevante la questione di costituzionalità dell’art. 14, comma 1, lett. g), come prospettata dall’appellante, perchè comunque dovrebbe trovare applicazione il criterio di preferenza previsto dalla lettera e).

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso P.E. sulla base di tre motivi, illustrato da memorie.

Pe.An. resiste con controricorso a sua volta seguito da memorie.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

2. Rileva il Collegio che il terzo motivo di ricorso propone anche in questa sede la questione di illegittimità costituzionale, questa volta dell’intero art. 14 (e non anche del solo comma 1, lett. a e g) e della L.P. n. 17 del 2001, art. 20) in relazione agli artt. 3 e 42 Cost.. Si deduce che contrasterebbe con le dette norme della Carta Costituzionale la legge che consentisse l’attribuzione della qualità di assuntore anche a colui che non sia in alcun modo in grado di provvedere alla conduzione personale del maso (nella specie per l’età avanzata e per la mancanza di specifiche esperienze nell’attività agricola), e per un prezzo di assunzione notevolmente inferiore al valore venale del bene.

Si deduce che l’interpretazione seguita dal giudice di merito, nel disattendere la questione di costituzionalità già posta in appello, trascura la volontà del legislatore che non si esaurisce nello scopo di evitare una divisione del bene con un suo frazionamento, ma è anche quella di assicurare che l’assuntore sia nelle condizioni di poterne assicurare l’utile sfruttamento, e quindi il suo mantenimento.

L’attribuzione del bene ad un soggetto che non possa garantire tale obiettivo, ed ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato vanifica il concorrente diritto degli altri coeredi, senza che lo stesso trovi una ragionevole giustificazione nel peculiare regime dell’istituto in esame.

Va rilevato che il Tribunale di Bolzano con ordinanza del 27 settembre 2019 pubblicata in G.U. n. 26 del 24 giugno 2020 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale relative all’art. 18, comma 2 del Testo Unico delle leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi, emanato con Decreto Presidente Giunta Provinciale 7 febbraio 1962, n. 8, in riferimento all’art. 3 Cost., nonchè dell’art. 25, comma 1 del testo unico delle leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi, emanato con Decreto Presidente Giunta Provinciale 7 febbraio 1962, n. 8, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost..

Il Tribunale, infatti, dubita che violi il principio di ragionevolezza la normativa in materia di assunzione del maso che, ai fini della determinazione dell’assuntore di un maso chiuso in caso di successione ab intestato, nel concorso tra più soggetti in identica posizione sostanziale, senza alcuna giustificazione razionale, accorda preferenza al coerede più anziano, rilevando che manchi un’adeguata valutazione di merito circa l’idoneità in concreto dell’assuntore a coltivare ed a condurre il maso.

Rileva il Collegio che sebbene la fattispecie all’esame della Consulta, e per la quale è stata fissata la data dell’udienza del 13 gennaio 2021, non sia sovrapponibile a quella in esame, alla Corte Costituzionale è sollecitata anche una riflessione sulla rilevanza dell’idoneità alla conduzione del fondo del preteso assuntore, ed alla incidenza della stessa quale criterio avente carattere tendenzialmente preferenziale rispetto ai diversi criteri dettati dal legislatore.

Deve quindi ritenersi opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Consulta.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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